Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 47
Integrazione art. 8 della legge regionale 17 aprile 1979, n. 22: Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale.
ARTICOLO UNICO L art. 8 della LR 17/ 4/ 1979, n. 22, in attesa della revisione organica della normativa vigente, e così integrato:
Limitatamente all anno finanziario 1985, i fondi disponibili, in carenza dell esercizio delle scelte librarie di cui al precedente comma, possono essere utilizzati dalla Regione per l acquisto di pubblicazioni di rilevante interesse regionale da destinare alle biblioteche degli Enti Locali e/ o di interesse locale con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare.
Quanto disposto dal precedente comma si estende al provvedimento amministrativo relativo all esercizio finanziario 1984, in via di definizione.