Alla legge regionale 15/ 5/ 1980, n. 45 Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprieta dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi sono apportate le seguenti modifiche:
All art. 1 dopo le parole di tipo A aggiungere e B.
All art. 2 sopprimere il primo comma.
All art. 2 il secondo comma e così modificato: Ai fini della determinazione del mutuo il limite massimo di costo ammissibile al mq e quello previsto dalla legge 5/ 8/ 78, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.
All art. 3 la frase venticinquennale e con un onere a carico del mutuatario pari al 4% e sostituita dalla seguente frase: di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al 7% oltre il rimborso del capitale.
All art. 3 aggiungere il seguente ultimo comma: Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma sono altresì concesse durante il periodo di preammortamento che non dovra superare i ventiquattro mesi.
All art. 5 dopo la parola la Regione aggiungere: si avvarra delle convenzioni vigenti in quanto applicabili ovvero.
All art. 6 sostituite la lettera b) con la seguente:
b) quadro tecnico - economico compilato su modello fornito dalla Regione.
All art. 6 aggiungere il seguente ultimo comma: Per il corrente esercizio finanziario il termine finale per la presentazione delle domande e fissato al trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della presente legge.
L art. 9 e così sostituito: Le erogazioni verranno effettuate dagli istituti mutuanti sulla base delle norme di cui all art. 23 del DPR n. 7 del 21 gennaio 1976.
All art. 10 aggiungere il seguente ultimo comma: Le opere dovranno essere ultimate entro due anni dalla data di inizio.
L art. 11 e così sostituito:
1. Il Capitale mutuato ed i relativi interessi verranno restituiti in rate semestrali posticipate con decorrenza dal primo gennaio e primo luglio successivi all atto di erogazione e quietanza finale.
2. La Regione provvedera al pagamento delle sue spettanze nelle forme previste dalle convenzioni di cui al precedente articolo 5.