Anno 1985
Numero 48
Data 24/05/1985
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 48

Modifica legge regionale 15 maggio 1980, n. 45.



Art. 1


Alla legge regionale 15/ 5/ 1980, n. 45 Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprieta dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi sono apportate le seguenti modifiche:

All art. 1 dopo le parole di tipo A aggiungere e B.

All art. 2 sopprimere il primo comma.

All art. 2 il secondo comma e così modificato: Ai fini della determinazione del mutuo il limite massimo di costo ammissibile al mq e quello previsto dalla legge 5/ 8/ 78, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

All art. 3 la frase venticinquennale e con un onere a carico del mutuatario pari al 4% e sostituita dalla seguente frase: di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al 7% oltre il rimborso del capitale.

All art. 3 aggiungere il seguente ultimo comma: Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma sono altresì concesse  durante il periodo di preammortamento che non dovra superare i ventiquattro mesi.

All art. 5 dopo la parola la Regione aggiungere: si avvarra delle convenzioni vigenti in quanto applicabili ovvero.

All art. 6 sostituite la lettera b) con la seguente:

b) quadro tecnico - economico compilato su modello fornito dalla Regione.

All art. 6 aggiungere il seguente ultimo comma: Per il corrente esercizio finanziario il termine finale per la presentazione delle domande e fissato al trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della presente legge.

L art. 9 e così sostituito: Le erogazioni verranno effettuate dagli istituti mutuanti sulla base delle norme di cui all art. 23 del DPR n. 7 del 21 gennaio 1976.

All art. 10 aggiungere il seguente ultimo comma: Le opere dovranno essere ultimate entro due anni dalla data di inizio.

L art. 11 e così sostituito:

1. Il Capitale mutuato ed i relativi interessi verranno restituiti in rate semestrali posticipate con decorrenza dal primo gennaio e primo luglio successivi all atto di erogazione e quietanza finale.

2. La Regione provvedera al pagamento delle sue spettanze nelle forme previste dalle convenzioni di cui al precedente articolo 5.




Art. 2


L importo dei contributi di cui alla presente legge e fissato per l anno 1985 in L. 1 miliardo.



Art. 3


L onere riveniente dall applicazione della presente legge trova copertura sul Cap. 0102080 Azioni ed interventi per attivita di edilizia convenzionata ed agevolata per nuove costruzioni; acquisto e recupero, LLRR 57/ 79, 33/ 80, 45/ 80, 16/ 81, 76/ 80, 3/ 83 e successive modifiche ed integrazioni nonche anticipazioni, LR n. 18/ 74, art. 16 semestralita, ammortamento e conguagli, LLRR riferite agli interventi per edilizia agevolata del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985, approvato con LR 12 febbraio 1985, n. 4.