Anno 1985
Numero 49
Data 24/05/1985
Abrogato No
Materia Artigianato;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 49

Norme per il riesame delle istanze presentate ai sensi dell' abrogata legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7.



Art. 1


Le domande degli artigiani per i benefici di cui all abrogata LR n. 7 del 25 gennaio 1974, giacenti presso l Assessorato competente e non prese in esame per motivi di irregolarita formali, saranno riesaminate previo invito agli interessati alla regolarizzazione della documentazione, che dovra pervenire alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricezione dell avviso.



Art. 2


Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge si fara fronte mediante apposito stanziamento da istituire nel bilancio di previsione per il 1986 - rubrica 7 – obiettivo operativo artigianato - approvato con legge regionale 12/ 2/ 1985, n. 4.