Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 49
Norme per il riesame delle istanze presentate ai sensi dell' abrogata legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7.
Art. 1Le domande degli artigiani per i benefici di cui all abrogata LR n. 7 del 25 gennaio 1974, giacenti presso l Assessorato competente e non prese in esame per motivi di irregolarita formali, saranno riesaminate previo invito agli interessati alla regolarizzazione della documentazione, che dovra pervenire alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricezione dell avviso.