Anno 1985
Numero 52
Data 03/06/1985
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 3 giugno 1985, n. 52

Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio pugliese.



Art. 1


Per la incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1985 e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la Regione Puglia, ai fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalita di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull autostrada A 14 relativi alla deviazione sulla tratta autostrada Taranto - Termoli, anche con alternanze di entrate e uscite per i caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

L assunzione degli oneri suddetti si riferisce al periodo al 1* luglio al 24 agosto 1985.





Art. 2


La Giunta regionale e autorizzata a stipulare, per il periodo indicato nel secondo comma del precedente articolo 1, apposita convenzione con la Autostrade - Concessione e costruzioni autostrade SpA con la quale saranno stabilite le modalita di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito nel precedente articolo.



Art. 3


Per le necessita di cui al precedente art. 1 e autorizzata la spesa di L. 1.200.000.000.

Al pagamento della spesa suddetta si provvede con lo stanziamento del Cap. 051330 che con la presente legge viene istituito nello stato di previsione della spesa del Bilancio 1985 con denominazione Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1985 e con gli stanziamenti di competenza e di cassa dell importo di L. 1.200.000.000=.

Alla copertura dell importo suddetto si fara fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal seguente capitolo del Bilancio di Previsione per lo esercizio finanziario 1985, approvato con legge regionale 12/ 2/ 1985, n. 4.

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 0203540 Acquisto di beni immobili per sedi regionali.

Competenza 1.200.000.000 Cassa 1.200.000.000




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.