Anno 1985
Numero 55
Data 05/06/1985
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 5 giugno 1985, n. 55

Provvedimenti per le scuole di servizio sociale.



Art. 1

(Finalita)



La Regione eroga contributi in favore delle scuole superiori di Servizio Sociale gestite da Enti locali o da altri Enti giuridicamente riconosciuti, che abbiano per fini:

a) la formazione e l aggiornamento di assistenti sociali;

b) l attuazione di studi e ricerche in collegamento con le Universita, le istituzioni sociali, i Centri di Studio nei settori della sicurezza sociale.




Art. 2

(Requisiti delle Scuole)



Sono ammesse al contributo le scuole che prevedono:

a) l accesso ai corsi a coloro che risultano forniti del titolo di Scuola Media superiore o equipollente e comunque valido per l accesso ad una Facolta universitaria;

b) il corso di studi della durata di un triennio, con programma teorico - pratico, di cui al successivo articolo, e con frequenza obbligatoria alle lezioni ed ai tirocini;

c) il conseguimento del diploma mediante esame finale consistente  nella discussione di una tesi scritta davanti ad apposita commissione;

d) l insegnamento delle discipline teoriche affidato a docenti universitari o a professionisti laureati ovvero esperti nelle materie d insegnamento o in discipline affini, muniti di titoli specifici;

e) l insegnamento delle materie tecnico - professionali affidato ad Assistenti sociali particolarmente qualificati per capacita didattiche ed esperienza professionale;

f) la pubblicita dei bilanci preventivi e consuntivi;

g) organi collegiali per la gestione sociale e didattica, con la partecipazione di rappresentanze di studenti e docenti;

h) una struttura organizzativa stabile che consenta un efficiente funzionamento, costituita da un Direttore, da almeno un segretario e dal necessario personale ausiliario;

i) la disponibilita dei locali della sede adatti e salubri,  secondo le norme previste per l agibilita degli edifici scolastici, con disponibilita dei necessari mezzi tecnici e didattici.

Il venir meno di uno dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal diritto al contributo.




Art. 3

(Attivita didattica)



Il corso di studi deve articolarsi in insegnamenti teorici e tirocini.

Gli insegnamenti teorici comprendono almeno:

- metodologia del servizio sociale;

- metodologia della ricerca sociale applicata al servizio sociale;

- organizzazione e amministrazione dei servizi sociali;

e le discipline:

- filosofiche ed antropologiche;

- politico - economiche;

- sociologiche;

- psicologiche;

- giuridiche;

- medico - sociali;

- lingua straniera.

I tirocini devono essere finalizzati alla sperimentazione sul campo della metodologia dell intervento professionale, sulla base di una sintesi teorico - pratica. I tirocini, con la guida di Assistenti sociali esperti, devono essere effettuati in Enti ed Istituzioni per un periodo minimo di settecento ore nell arco del triennio e devono concludersi con una valutazione di merito da parte del responsabile del tirocinio, che deve risultare da documento scritto.




Art. 4

(Ammissione ai contributi)



Le Scuole in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, che svolgono attivita didattiche per la formazione di Assistenti sociali da almeno cinque anni o che, comunque, hanno gia completato una precedente attivita corsuale triennale, per essere ammesse al contributo di cui alla presente legge devono presentare al Presidente della Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la domanda in carta legale corredata da:

a) piano di studi e di attivita;

b) copia dello statuto e regolamento della Scuola;

c) preventivo di spesa;

d) elenco dei dirigenti e dei docenti;

e) indicazione delle assicurazioni stipulate e da stipulare a favore degli allievi;

f) elenco degli iscritti e dei frequentanti regolarmente i corsi dell anno precedente a quello cui si riferisce il contributo e la previsione del numero degli iscritti nonche del numero minimo di allieve per l effettuazione del corso;

g) quota d iscrizione, frequenza ed ogni altro contributo o gravame economico richiesto agli allievi;

h) ammontare degli eventuali contributi concessi alla Scuola da altri Enti o istituzioni.




Art. 5

(Piano di ripartizione dei contributi)



L Assessore regionale alla PI, entro il 31 maggio di ogni anno, predispone il piano di ripartizione dei contributi per le Scuole da ammettere ai benefici di cui alla presente legge, sulla base dei programmi presentati e tenendo conto della localizzazione territoriale delle Scuole stesse e della effettiva utilita dei corsi.

La verifica dei requisiti di cui alla presente legge e la formazione del piano di ripartizione dei contributi spetta all Assessore alla Pubblica Istruzione, che si avvale della consulenza di una Commissione da lui presieduta e costituita da:

a) n. tre esperti di servizio sociale;

b) n. tre dirigenti designati rispettivamente dagli Assessori alla PI, ai Servizi Sociali, agli Enti locali.

Il piano di ripartizione dei contributi e approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione Consiliare competente.

Il contributo viene erogato per il 50% all atto della approvazione del piano di riparto. Il rimanente 50% a chiusura dell anno di corso, a presentazione del consuntivo delle spese e della relazione sull attivita svolta.




Art. 6

(Controlli sull attivita)



Le Scuole che non presentano il conto consuntivo e la relazione di cui all ultimo comma del precedente articolo, sono escluse dai successivi piani di ripartizione dei contributi.

Qualora si rilevi la mancanza di uno dei requisiti di cui all art. 2 della presente legge, la Scuola e esclusa dal piano di ripartizione o, se gia approvato dalla Giunta, si procede alla revoca del contributo ed al recupero della somma eventualmente gia liquidata.

La Regione potra in qualsiasi momento effettuare visite ispettive alle Scuole tramite funzionari dell Assessorato alla Pubblica Istruzione per accertare il possesso o la persistenza dei requisiti di cui all art. 2 della presente legge, l andamento dei corsi nonche l effettivo utilizzo delle somme erogate a titolo di contributo.




Art. 7

(Esclusivita del contributo)



Il contributo previsto dalla presente legge non puo essere erogato alle Scuole di Servizio Sociale che fruiscono di altri finanziamenti regionali per gli stessi fini.




Art. 8

(Norme finanziarie)



All onere riveniente dall applicazione della presente legge si fara fronte mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio della Regione per il 1986, il cui onere trova copertura sul bilancio pluriennale 1985- 86 - obiettivo IO – Diritto allo studio, approvato con LR 12/ 2/ 1985, N. 4.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.