Anno 1985
Numero 56
Data 05/06/1985
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note
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Legge Regionale 5 giugno 1985, n. 56

Provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici.



Art. 1


1. Gli interventi e le provvidenze per la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli immobili situati nei centri storici, di proprieta degli Enti locali, nonche per l acquisto da parte dei predetti Enti di immobili ubicati negli stessi centri storici, sono disposti a norma della presente legge.



Art. 2


1. Gli Enti locali interessati sono tenuti a formare l inventario dei beni immobili per i quali intendono chiedere le provvidenze di cui all art. 1.

2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, unitamente all inventario di cui al comma precedente, al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno e devono essere corredate da  una relazione tecnico - economica di massima dell intervento che si intende effettuare precisando la destinazione futura degli immobili.





Art. 3


1. I contributi sono concessi dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

2. Il decreto di concessione indichera il termine entro il quale l Ente beneficiario deve presentare la delibera di approvazione del progetto esecutivo fornito di tutti i pareri o nulla osta richiesti per la realizzazione dell intervento.

3. Il termine di cui al precedente comma potra essere prorogato, su richiesta motivata dall Ente beneficiario, per un periodo non superiore ad un anno.

4. Per l affidamento dei lavori, la rendicontazione ed il collaudo delle opere valgono le norme regionali vigenti in materia di LLPP intendendosi ogni competenza demandata all Assessore all Urbanistica.

5. Per la liquidazione dei finanziamenti puo essere concesso un acconto in ragione del 70% del contributo a presentazione, all Assessore all Urbanistica, della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo di cui al 2° comma del presente articolo.

6. Il saldo sara corrisposto con apposito provvedimento del Presidente della Giunta regionale approvativo degli atti di contabilita finale e/ o di collaudo.

7. Non saranno ammesse a contributo le spese eccedenti l importo impegnato ne le maggiori spese derivanti da ritardi ingiustificati nell esecuzione dei lavori o da inadempienze dell Ente beneficiario.





Art. 4


1. Il provvedimento del Presidente della Giunta regionale di concessione del contributo costituisce dichiarazione di pubblica utilita delle opere e di urgenza ed indifferibilita dei lavori.

2. Gli Enti beneficiari procedono all acquisizione degli edifici da risanare bonariamente sulla base delle valutazioni dell Ufficio Tecnico ErTimes New Romane ovvero a mezzo esproprio per il quale si applicano i principi contenuti nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.





Art. 5


1. Gli immobili risanati dovranno essere perennemente destinati ad attivita culturali o ricreative quali musei, mostre, biblioteche, sale per riunioni o dibattiti per rappresentazioni teatrali oppure ad attivita sociale quali asili - nido o scuole dell obbligo, centri sociali, consigli di quartiere, ambulatori di quartiere, essendo comunque vietata la destinazione ad uffici, abitazioni, attivita commerciali o altre attivita di lavoro.

2. Prima della concessione del contributo regionale, l Ente locale interessato dovra adottare apposita deliberazione nella quale venga espresso l impegno per la destinazione futura dell immobile.

3. In caso di mancata osservanza dell impegno assunto, la Giunta regionale provvedera al recupero del contributo concesso.





Art. 6


1. L Assessore competente, se delegato, esercita i poteri demandati al Presidente della Giunta regionale.





Art. 7


1. La Legge regionale 9 gennaio 1978, n. 1 e abrogata.

2. Sono confermati i finanziamenti comunque concessi in attuazione della legge regionale 9 gennaio 1978, n. 1 ed agli interventi disposti si applicano le norme della presente legge.





Art. 8


1. Agli oneri della presente legge si fa fronte con le somme di cui al Cap. 0102240 del bilancio di previsione esercizio 1985 che assume la seguente nuova denominazione Provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici di cui alla lr n. 56 del 5/ 6/ 1985

2. Per gli anni successivi si fara fronte con gli stanziamenti dei rispettivi bilanci.