Legge Regionale 8 giugno 1985, n. 60 Delega ai Comuni e alla Comunita' Montana del Sub - Appennino Dauno Meridionale degli interventi previsti dall' art. 18 della legge 14- 5- 1981, n. 219.
TITOLO I
Art. 1(Finalita)
Con la presente legge la Regione Puglia, in attuazione dell art. 18 della legge 14- 5- 1981, n. 219, stabilisce gli interventi per favorire la ripresa produttiva e lo sviluppo delle aziende agricole comprese nel territorio dei quattordici Comuni della provincia di Foggia riconosciuti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
Art. 2(Assegnazione contributi)
Ai soggetti che, alla data degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, risultavano titolari del diritto di proprieta su fondi rustici, con priorita per gli emigrati che intendono rientrare ed esercitare attivita agricole, possono essere concessi contributi in conto capitale pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati rurali, comunque utilizzati per l esercizio dell agricoltura, anche se ubicati in agglomerati rurali o su aie comuni. Gli stessi contributi possono essere concessi: a) - agli affittuari coltivatori diretti così come definiti dagli articoli 6 e 7 della legge 3- 5- 1982, n. 203, ai mezzadri, ai coloni e compartecipanti e altri conduttori non proprietari, con le procedure previste dall art. 11 della legge 14- 5- 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni; b) - ai comproprietari, ai titolari di diritti reali di godimento e ai possessori, mediante le procedure previste dall art. 12 della legge 14- 5- 1981, n. 21. e successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi dai benefici di cui sopra i fabbricati rurali che abbiano gia usufruito, nella misura del 100% della spesa riconosciuta, dei contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della legge 14- 5- 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni. Dall importo del contributo di cui ai precedenti commi va detratta l eventuale somma gia corrisposta ai sensi del DL 26- 11- 80, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 2- 12- 1980, n. 874. I limiti massimi di superficie utile abitabile ammissibile a contributo, anche ai fini dell adeguamento alle esigenze del nucleo familiare, sono quelli indicati all art. 9 della legge n. 219 del 14- 5- 1981 e successive modifiche ed integrazioni. Ai soggetti che, per la ricostruzione o la riparazione degli immobili indicati nei precedenti commi del presente articolo, abbiano gia usufruito di contributi in misura inferiore al 100% della spesa, puo essere assegnato un contributo integrativo fino alla totale copertura della spesa sostenuta, previa domanda da presentare entro i termini previsti dal successivo art. 10, che devono essere corredate di copia conforme autenticata del certificato di regolare esecuzione, dello stato finale dei lavori eseguiti, nonche dell atto di assegnazione del contributo definitivo.
Art. 3(Alienazione ed acquisizione di immobili)
Per l alienazione degli immobili ricostruiti o riparati con i contributi previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all art. 13 della legge 14- 5- 1981, n. 219. I soggetti di cui al precedente art. 2, comma 2°, lettera a) che, avendo esercitato il diritto di prelazione anche tramite discendenti diretti, abbiano acquistato terreni con i fabbricati rurali insistenti sugli stessi o su aie comuni, dopo la data degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, non decadono dal diritto all assegnazione dei contributi gia spettanti al proprietario venditore. Non decadono, altresì, dallo stesso diritto i coltivatori diretti che abbiano comunque acquistato i terreni con gli immobili rurali dopo i succitati eventi sismici. Sono consentite donazioni fra coniugi non legalmente separati, tra parenti entro il quarto grado e tra affini entro il secondo grado, anche se poste in essere dopo gli eventi sismici innanzi citati e, comunque, prima dell erogazione a saldo del contributo spettante al donante. I donatori, previa presentazione di apposita istanza rivolta al Sindaco, subentrano nel diritto all assegnazione del contributo spettante al donante o alla devoluzione di quello gia assegnato al donante stesso. Sono altresì consentiti gli atti di divisione, anche se comportanti conguagli per il definitivo assestamento della proprieta, riguardanti terreni e/ o fabbricati che, alla data degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, risultavano in proprieta comune ed indivisa.
Art. 4(Procedure per ricostruzione in altro sito)
I contributi di cui al precedente art. 2, comma 1, per motivi di funzionalita aziendale e sempreche le opere non siano in contrasto con le destinazioni di zona prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, possono essere utilizzati dai proprietari di immobili distrutti o da demolire, per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, anche per ricostruire gli stessi su altro terreno, di proprieta del richiedente o del coniuge non legalmente separato o di un altro componente il nucleo familiare, situato nell ambito dei Comuni terremotati della Provincia di Foggia o in Comune limitrofo non terremotato. In entrambi i casi, la domanda di contributo va presentata al Comune nel cui territorio e ubicato l immobile danneggiato. Il Sindaco di questo Comune, oltre al provvedimento di assegnazione del contributo, rilascia anche l autorizzazione per l esecuzione dei lavori di demolizione. L istanza per ottenere la concessione ad edificare va presentata al Comune nel cui territorio si intende ricostruire, mentre l accertamento dell avvenuta regolare esecuzione delle opere, ai fini della liquidazione a saldo del contributo spettante, e di competenza del Comune che ha assegnato il contributo.
Art. 5(Erogazione dei contributi)
I contributi in conto capitale previsti dal presente titolo vengono erogati dagli Enti delegati, ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, come segue: a) - anticipazioni del 25% dell importo assegnato, dopo l avvenuto inizio dei lavori e previa certificazione del Direttore dei lavori; b) - acconti fino all 85% dell importo assegnato, in base a stati di avanzamento lavori sottoscritti, con responsabilita, solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall Impresa; c) - saldo dell importo residuo spettante, dopo l ultimazione dei lavori e l avvenuto accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura dell Ente che ha assegnato il contributo. I documenti tecnici ed amministrativi da allegare all istanza di erogazione della rata di saldo sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici.
TITOLO II
Art. 6(Contributi per altre opere)
Per le opere di provvista dell acqua, di contenimento e di sostegno dei terreni e dei drenaggi a protezione di fabbricati rurali, nonche di sistemazione dei piazzali a servizio dei fabbricanti, possono essere assegnati contributi in conto capitale fino all importo massimo del 30% della spesa occorrente od occorsa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati. Per la riparazione di strade poderali ed interpoderali, di canali di scolo non in terra, di cavalcafossi, di impianti irrigui fissi e di altre opere di interesse collettivo, possono essere assegnati contributi in conto capitale pari all intera spesa occorrente e ritenuta ammissibile. Alla progettazione, direzione ed esecuzione delle opere provvede direttamente la comunita Montana del Sub – Appennino Dauno Meridionale. I contributi di cui al primo comma del presente articolo, vengono assegnati ai soggetti di cui al precedente articolo 2, singoli od associati, con le procedure previste dallo stesso articolo. Al ripristino degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici di interesse intercomunale, provvede direttamente la Comunita Montana del Sub – Appennino Dauno Meridionale.
Art. 7(Terre franose)
Ai proprietari di terreni con destinazione agricola, gravemente dissestati a causa di frane conseguenti al terremoto, la cui coltivabilita non possa essere economicamente ripristinata, puo essere corrisposta, per l acquisto di terreni limitrofi, una somma pari all 80% del valore stimato in base allo stato di fatto che i terreni avevano anteriormente all evento tellurico, con l obbligo contestuale di accettare il vincolo della forestazione produttiva sui terreni non piu utilizzabili da attuarsi a totale carico dei fondi regionali. Alla stima dei terreni franosi e di quelli da acquistare provvede l Ispettorato Provinciale dell Agricoltura di Foggia. Le domande per ottenere i benefici previsti dal presente articolo vanno presentate alla Comunita Montana del Sub – Appennino Dauno Meridionale, che provvede anche ad assegnare i contributi e ad erogarli con la seguente modalita: - l intera somma assegnata dopo l avvenuta registrazione e trascrizione dell atto di acquisto dei terreni.
Art. 8(Delega ai Comuni)
Le funzioni amministrative per l attuazione degli interventi di cui all art. 2, all art. 4 ed al 1 comma dell art. 6 della presente legge sono delegate ai quattordici Comuni danneggiati della Provincia di Foggia, territorialmente competenti, secondo le procedure stabilite dalla legge n. 219 del 14- 5- 81 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9(Delega alla Comunita Montana)
Le funzioni amministrative per l attuazione degli interventi di cui al 2° e 3° comma dell art. 6 ed all art. 7 della presente legge sono delegate alla Comunita Montana del Sub - Appennino Dauno Meridionale, che svolge anche funzioni di coordinamento sull intera applicazione della presente legge. Per le funzioni di istruttoria e di collaudo, l Ente delegato puo avvalersi sia dell Ispettorato Provinciale dell Agricoltura di Foggia, sia degli organi tecnici regionali di Sviluppo Agricolo per la Puglia.
Art. 10(Termini e procedure)
Le domande di concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli vanno presentate agli Enti delegati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di perizia giurata e dei documenti previsti dall art. 3, 1 comma, del DL n. 19 del 28- 2- 84, convertito nella legge n. 80 del 18- 4- 1984. Le domande di cui al precedente comma debbono essere integrate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli atti indicati al 2 comma dell art. 3 del citato DL n. 19 del 28- 2- 1984. All esame delle perizie presentate ai sensi dell art. 2, dell art. 4 e del 1# comma dell art. 6 della presente legge provvedono le Commissioni comunali, elette ai sensi dell art. 14 della legge n. 219 del 14- 5- 81, che sono integrate da un funzionario tecnico dell Ispettorato Provinciale della Agricoltura di Foggia.
Art. 11(Assegnazione fondi)
All assegnazione agli Enti delegati dei fondi necessari per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e per l esercizio delle funzioni delegate, comprensivi dell onere aggiuntivo del 2% per spese di funzionamento, provvede la Giunta regionale in base alle effettive esigenze che ciascun Ente delegato e tenuto a far presente entro il 30 giugno di ogni anno, mediante invio di apposito programma redatto ai sensi dell art. 6 della legge 219 del 14- 5- 81. Gli Enti delegati, entro 30 giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, trasmettono alla Regione Puglia, per la necessaria approvazione, i rendiconti con la documentazione contabile delle liquidazioni effettuate sulle somme loro accreditate.
Art. 12(Pubblicazioni)
Tutte le provvidenze concesse dalla Regione Puglia agli Enti delegati ai sensi della presente legge sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Tutti i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono resi pubblici mediante affissione negli Albi della Comunita Montana o dei Comuni dove e sito il centro aziendale.
Art. 13(Poteri sostitutivi)
In caso di inadempienza da parte dei Comuni e della Comunita Montana del Sub - Appennino Dauno Meridionale nell esercizio di una o piu funzioni ad essi delegate, dette funzioni sono esercitate dall Assessorato regionale all Agricoltura, che si avvarra dell Ufficio Tecnico dell Ispettorato Provinciale dell Agricoltura e dell Ente regionale di Sviluppo Agricolo per la Puglia di Foggia. In caso di inadempienza anche da parte dei suddetti Uffici, nell esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma le funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale tramite i propri organi.
Art. 14(Disposizioni finanziarie)
Alle spese per l applicazione della presente legge la Regione Puglia provvedera con fondi statali, ripartiti ed assegnati dal CIPE in attuazione di quanto disposto dall art. 4 della legge n. 219 del 14- 5- 81, che saranno inseriti in apposito Capitolo di Bilancio recante la denominazione << Interventi in Agricoltura in favore dei Comuni terremotati della Provincia di Foggia>>
|