Anno 1986
Numero 2
Data 18/01/1986
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 18 gennaio 1986, n. 2

Norme per il trasferimento delle funzioni sanitarie in materia di riabilitazione, di cui all' art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Abrogazione dell' art. 34 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36.



Art. 1

(Finalita)


(Finalita)

1. La Regione Puglia promuove un idoneo sistema di servizi e di interventi finalizzati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione degli handicaps garantendo il diritto alla salute del cittadino nell interesse della collettivita; opera, altresì, per rimuovere le situazioni invalidanti e di bisogno che ostacolano il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione alla vita sociale.




Art. 2

(Obiettivi)



1. Per il perseguimento delle finalita di cui alla presente legge, la Regione:

a) assicura i servizi di prevenzione e cura territoriali e ospedalieri, capaci di evitare la istituzionalizzazione dell assistenza;

b) garantisce l inserimento dei soggetti in difficolta psicofisica nella scuola di ogni ordine e grado;

c) favorisce il mantenimento e promuove il reinserimento dei soggetti in difficolta nel proprio ambiente familiare e sociale;

d) tutela il diritto al lavoro dei cittadini portatori di handicaps anche attraverso interventi integrativi rispetto all attuale normativa sul collocamento obbligatorio delle categorie protette;

e) favorisce la partecipazione dei cittadini disabili ai corsi ordinari di formazione professionale;

f) si adopera per l eliminazione delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicaps;

g) promuove la informazione della popolazione sulle cause che provocano handicaps e sulle possibilita di prevenzione in fase preconcezionale  e nelle varie fasi di sviluppo della vita, sulle problematiche dei portatori di handicaps e delle loro famiglie;

h) assicura la formazione e l aggiornamento degli operatori.




Art. 3

(Attribuzioni delle funzioni)



1. Le funzioni sanitarie in materia di riabilitazione di cui all art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gia esercitate dalla Regione, dagli Enti locali e loro consorzi, con onere a carico del fondo sanitario, sono attribuite,  a decorrere dal sei dicembre 1985, ai Comuni, che le esercitano tramite le rispettive Unita Sanitarie Locali.




Art. 4

(Beni)



1. I beni mobili ed immobili degli enti di cui al precedente articolo destinati alle funzioni sanitarie di riabilitazione sono trasferiti ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, a norma dell art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli articoli 88 e 89 della legge regionale 16 gennaio 1982, n. 8.




Art. 5

(Personale)



1. Il personale dipendente dagli Enti di cui al precedente articolo 3 e trasferito al Servizio sanitario nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell Ente di provenienza e iscritto nei relativi ruoli nominativi regionali ai sensi della legge regionale 2 marzo 1981, n. 21 e della legge 20 maggio 1985, n. 207, secondo le tabelle di equiparazione fissate nell allegato 2) del DPR n. 761 del 20/ 12/ 1979 e successive integrazioni e modificazioni e conformemente alle modalita di iscrizione del restante personale del servizio sanitario.

2. Il personale in servizio presso gli uffici della Regione e addetto alle funzioni di cui all articolo 34 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 puo chiedere, entro il termine di cui al quinto comma del successivo articolo 7, alla Giunta regionale di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario.




Art. 6

(Servizi di riabilitazione)



1. Le unita Sanitarie Locali esercitano le funzioni assistenziali di base, assicurando le relative prestazioni.

2. Le Unita Sanitarie Locali dei capoluoghi di provincia esercitano oltre che le funzioni di cui al comma precedente, attivita riabilitative di particolare rilievo sanitario. Nelle citta di Bari e Taranto tutte le funzioni sono esercitate unicamente dalle Unita Sanitarie Locali rispettivamente BA/ 11 e TA/ 5.

3. E fatta salva la organizzazione che sara prevista dal piano sanitario regionale ovvero da legge regionale organica della disciplina concernente la materia di riabilitazione.




Art. 7

(Assegnazione del personale ai servizi di riabilitazione. Modificazione della pianta organica delle UUSSLL. Nomina dei Commissari)



1. Ai fini delle determinazioni e delle assegnazioni di cui al successivo comma 4 il Presidente della Regione, su proposta della Giunta, nomina per ogni ambito provinciale, presso gli Enti di cui al precedente articolo 3, un Commissario straordinario, in sostituzione degli attuali organi di amministrazione.

2. I Commissari straordinari, scelti tra i funzionari di massimo livello del ruolo unico regionale, entro e non oltre 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederanno:

a) alla ricognizione, sulla base degli atti esecutivi, delle piante organiche degli Enti e delle gestioni relative alla materia dell assistenza sanitaria riabilitativa di cui all articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 indicati al precedente articolo 3;

b) all individuazione, sulla base di atti esecutivi alla data del 3/ 12/ 85, del personale di ruolo e non di ruolo degli Enti e delle gestioni predetti e delle rispettive posizioni;

c) all applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207 e alla formulazione di graduatorie per ruoli, profili e posizioni funzionali del personale di cui alla precedente lettera b), secondo le disposizioni e i criteri validi per i concorsi, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del Decreto del Ministero della Sanita del 30 gennaio 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 e integrazioni successive.

3. L Assessorato regionale alla Sanita svolge compiti di coordinamento regionale e fornisce criteri uniformi per la formazione delle graduatorie provinciali; predispone, inoltre, sentiti i commissari straordinari, la graduatoria unica regionale da sottoporre all approvazione della Giunta regionale.

4. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento unico per l ambito regionale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina l organico e l organizzazione del personale nel limite delle dotazioni organiche complessive degli Enti di cui al precedente articolo 3 e classifica le prestazioni di cui al precedente articolo 6.

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della delibera del Consiglio regionale di cui al precedente comma 4 il personale interessato potra esprimere preferenze in ordine alle sedi alle quali intende essere assegnato, dandone comunicazione All Assessorato regionale alla Sanita.

6. Entro i successivi 15 giorni, la Giunta regionale procedera all assegnazione in via definitiva sulla base della graduatoria, tenendo  conto delle preferenze, e delle piante organiche approvate.

7. I Commissari straordinari provvederanno altresì, entro 6 mesi dalla  pubblicazione della presente legge, alla ricongiunzione e trasferimento dei beni e ad ogni altro adempimento necessario alla liquidazione degli Enti.




Art. 8

Norme transitorie


1. La Regione determina, secondo gli accordi nazionali, le rette da corrispondere alle istituzioni sanitarie private, continua a  corrispondere le stesse e a provvedere al  pagamento ai fornitori delle prestazioni protesiche  attesta la loro attivita a rilevanza regionale e  interregionale fino all approvazione della normativa di formalizzazione prevista al terzo comma del precedente  articolo 6.




Art. 9


1. Fino all attuazione di quanto previsto al quarto comma del precedente articolo 7, le funzioni, salvo il disposto di cui al precedente art. 8, sono esercitate dalle UUSSLL nel cui ambito hanno sede gli Enti di cui al precedente art. 3 ed alle quali e inoltre assegnato provvisoriamente il relativo personale.

2. Ove nei confronti del personale di cui al precedente articolo 5 non sia stata attuata la disciplina prevista dagli accordi nazionali vigenti, si provvede in sede di attuazione delle disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 7.





Art. 10

(Abrogazione)



1. E abrogato l articolo 34 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, Norme concernenti l igiene e sanita pubblica ed il servizio farmaceutico.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.