Legge Regionale 19 febbraio 1986, n. 4 Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986- 88 della Regione Puglia.
Art. 1(Stato di previsione dell Entrata e della Spesa)
1. Il totale generale dell entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1986 e approvato in L. 8.087.540.730.476= in termini di competenza e in L. 9.778.681.484.431 in termini di cassa. 2. Il totale generale delle spese della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1986 e approvato in L. 8.087.540.730.476= in termini di competenza e in Lire 9.775.936.545.113= in termini di cassa. 3. Sono autorizzati l accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e proventi dovuti per l anno 1986 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge. 4. E autorizzata l assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1986 annesso alla presente legge. 5. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1986 in conformita delle disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30.5.1977 << Norme sulla contabilita regionale >>.
Art. 2(Quadro generale riassuntivo)
1. E approvato il quadro riassuntivo del Bilancio della Regione per l esercizio 1986 di cui alla Tabella A della presente legge.
Art. 3(Bilancio pluriennale)
1. Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato bilancio pluriennale per il biennio 1986- 88( all. n. 1 e n. 2).
Art. 4(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d ordine)
1. Sono considerate obbligatorie e d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18.11.1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3 annesso alla presente legge. 2. La Giunta regionale e autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal cap. 1601020 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatasi insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della legge di contabilita regionale.
Art. 5(Fondo di riserva per spese impreviste)
1. La Giunta regionale e autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio regionale entro trenta giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al cap. 1601080 e la loro iscrizione in aumento dei capitali di spesa, ovvero in nuovi capitoli ai sensi dell art. 37 della legge di contabilita regionale.
Art. 6(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)
1. E determinato in L. 100.000.000.000= per l esercizio 1986 il Fondo di riserva, per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa. 2. Il Fondo di cui al comma precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al cap.1601040. 3. Il prelevamento di somme dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposte con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall art. 41 della legge di contabilita regionale e all art. 12 della legge n. 335 del 19.5.1976.
Art. 7(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici)
1. La Giunta regionale e autorizzata ad introdurre, nel bilancio di previsione per l esercizio 1986, le variazioni occorrenti per iscrivere nella entrata e nella spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate. 2. Il Consiglio regionale stabilira con propria deliberazione programmatica la destinazione delle ulteriori somme assegnate alla Regione a riparto della quota residua del Piano Agricolo Nazionale.
Art. 8(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
1. Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente disposto da leggi regionali.
Art. 9(Fondi globali)
1. Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione alla emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai capp. 1602020 - 1602040 - 1602060 dello stato di previsione della spesa, giusta gli allegati n. 7, 8 e 9 al bilancio 1986 e con le modalita previste dall art. 38 della legge di contabilita regionale.
Art. 10(Classificazione della spesa)
1. Per l anno 1986 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di contabilita regionale. In mancanza delle determinazioni di cui al sesto comma dell art. 9 della legge n.335 del 19.5.1976, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge( all. nn. 4, 5 e 6).
Art. 11
1. Le autorizzazioni di spesa per l esercizio 1986 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30.5.1977 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12(Residui perenti)
1. E autorizzata l iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1983 e precedenti per le spese di cui al terzo comma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30.5.1977, e negli esercizi 1984 e precedenti per le spese di cui al secondo comma dello stesso art. 71, ai sensi dell art. 71 della LR n. 17 del 30.5.1977 e successive modificazioni e integrazioni, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell esercizio 1986.
Art. 13(Applicazione saldo finanziario attivo)
1. E autorizzata l applicazione al bilancio di previsione 1986 del presunto saldo finanziario attivo al termine dell esercizio 1985 per l ammontare di L. 661.026.025.746=. 2. Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese: 1) per L. 125.600.000.000= residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e reiscritti a norma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30.5.1977 - capp. di bilancio nn. 0001640 - 0003900 - 0003950 - 0102480 - 0104440 - 0203580 - 0203620 - 0203660 - 0203700 - 0309100 - 0409390 - 0603020 - 0703020 - 0802080 - 0904020 - 1009020 - 1104020 - 1206020 - 1305020 - 1403020 - 1503020; 2) per L. 52.469.500.000= passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi precedenti - Capitoli di bilancio nn. 0003320 - 0003340 - 0003910 - 0203760 - 0306090 - 0306092 - 0501300 - 1104040; 3) per L. 46.371.106.380= spese iscritte nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985 in corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/ o introitate nel corso dell esercizio 1985 e retro, in applicazione della facolta di cui all art. 45 - IV comma della legge regionale n. 17 del 30.5.1977. Capitoli di bilancio nn. 0102420 - 0403060 - 0404100 - 0404120 - 0404140 - 0404160 - 0404180 - 0404200 - 0404260 - 0407100 - 0407410 - 0407415 - 0409910 - 1705080 - 1705140 - 1705220; 4) per L. 184.296.849.000= spese iscritte nel bilancio dell esercizio finanziario 1986 in corrispondenza del trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazioni di spesa gia disposte a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge - capitoli di bilancio nn. 0001380 - 0102100 - 0103020 - 0103040 - 0104390 - 0409900 - 0701120 - 0702020 - 0902040 - 0902080 - 0903020 - 1002030 - 1007020 - 1301040 - 1402220 - 1402380. 3. La restante quota, pari a Lire 252.288.570.366= del saldo finanziario presunto delle gestioni 1985 e precedenti e destinato alla copertura di quota parte delle altre spese iscritte nella parte II - Spesa del bilancio di previsione 1986 non specificatamente identificate.
Art. 141. Al fine di migliorare la qualita della vita, la Regione concede ai Comuni capoluoghi di provincia contributi per la realizzazione di opere infrastrutturali idonee al decongestionamento del traffico. 2. Per la individuazione degli interventi sara redatto un programma pluriennale ai sensi dell art. 7 della LR 16/ 5/ 1985, n. 27, mentre i finanziamenti graveranno sui competenti capitoli di bilancio dell Obiettivo 02 -Lavori Pubblici. 3. Per la realizzazione delle opere si applicano le norme della LR 16/ 5/ 1985, n. 27.
Art. 15(Credito Agrario)
1. Il concorso regionale negli interessi previsto per le operazioni di cui all art. 11 della legge n. 910/ 1966 e esteso anche ai prestiti per acquisto di materiali utili alla gestione delle aziende agrarie posti in essere da enti abilitati all esercizio del credito agrario in matura. 2. Il cap. 0401030 del bilancio per l esercizio 1986 e il corrispondente dei futuri bilanci assume la seguente denominazioni: Concorso regionale per operazioni di credito agrario di esercizio - art. 11 - L. 910/ 66.
Art. 16(Produzione tabacchicola)
1. Per la prima attuazione del Piano Tabacchicolo regionale e stanziata al cap. 0408610 la somma di lire 11 miliardi, da utilizzare per misure di riordino e miglioramento della produzione tabacchicola, con particolare attenzione alle forme associative. 2. Le azioni da sviluppare saranno definite dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le Organizzazioni professionali legalmente riconocsciute, che potranno considerare le attivita svolte nell annata agraria 1984 - 85.
Art. 17(Difesa del suolo)
1. Il finanziamento recato dal cap. 0409920 della Parte Spesa, e vincolato per un importo pari a 5 miliardi di lire, in termini di competenza e cassa, per interventi finalizzati alle azioni previste dall art. 18 della legge n.54/ 81.
Art. 18(Attuazione legge statale 21/ 5/ 1981, n. 240)
1. La Regione Puglia, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 21/ 5/ 1981, n. 240, eroga i contributi, per conto dello Stato, a favore delle Societa consortili miste tra piccole e medie imprese industriali della Regione. 2. Le domande di concessione dei contributi devono essere inoltrate al Presidente della Giunta e, per esso, all Assessore all Industria. 3. Il Consiglio regionale delibera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un << Regolamento >> per l attuazione degli interventi previsti nel presente articolo. 4. Per la concessione dei contributi in parola si provvedera con i fondi statali ex legge 21/ 5/ 1981, n. 240 di cui al cap. 0602040 - Lire 1.305.261.000=.
Art. 19(Trasporti - LR 19/ 3/ 1982, N. 13)
1. Le autorizzazioni di spesa per l esercizio 1986 relative alla LR 19/ 3/ 1982, n. 13 sono disposte dalla presente legge negli importi massimi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa della Rubrica V - Trasporti - di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa.
Art. 20(Smaltimenti liquami)
1. Nell attesa della emanazione della normativa di cui all art. 2 - V comma - della legge 5/ 3/ 1982, n. 62, in via eccezionale, la Regione concede al Comune di Bari un contributo ulteriore di L. 2.000.000.000= previsto dal cap.0104392 del bilancio di previsione 1986 a fronte dell inquinamento determinato dal finale smaltimento delle acque provenienti dagli impianti di depurazione di liquami urbani di Bari occidentale e di Bari orientale, e risultanti dal trattamento di liquami conferiti da Comuni diversi da quelli di Bari. 2. Il contributo di cui al precedente comma dovra essere compensato in sede di approvazione in sede del programma regionale di attuazione della legge 5/ 3/ 1982, n. 62.
Art. 21( LR 5 giugno 1985, n. 57)
1. Le dotazioni finanziarie di cui all art. 8 della LR 5/ 6/ 1985, n. 57 sono determinate per il 1986 in L. 850.000.000 e Lire 300.000.000 rispettivamente ai capp. 1303081 e 1303082.
Art. 22(Mutuo)
1. Per far fronte al disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio 1986 entro i limiti di cui al I comma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17 di cui e data dimostrazione nell elenco n. 10 annesso al bilancio, la Regione Puglia e autorizzata a norma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n.17 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L.450.000.000.000=. 2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 16% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni. 3. E autorizzata a tal fine l iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell entrata del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1986. 4. La Giunta regionale e autorizzata a provvedere all assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con modalita previste dalla presente legge. 5. Il pagamento delle annualita di ammortamento e di interessi dei mutui e garantito dalla Regione mediante la esclusione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione puo dare incarico al proprio Tesoriere del versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi. 6. L onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 75.886.466.424= a partire dall esercizio finanziario 1987. 7. Esso fara carico ad appositi capitoli di spesa che verranNo iscritti distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dal 1987. 8. Nel caso in cui sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull entita degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con leggi di bilancio. 9. Le spese per l ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell art. 36 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17. 10. La contrazione del mutuo di cui al presente articolo e subordinata all approvazione del rendiconto della Regione per il 1984 a sensi dell art. 46 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17. All. Omissis
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione.
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