Legge Regionale 25 febbraio 1986, n. 5
Modifica agli artt. 1 e 6 della legge regionale 17 giugno 1983, n. 9 « Normativa per l' utilizzazione del personale della formazione professionale».
Art. 1L ultimo comma dell art. 1 della L. R. 17/ 6/ 1983, n. 9 e soppresso e sostituito dal seguente:
Le attivita di cui al presente articolo dovranno essere avviate e concluse congiuntamente ad ogni piano di formazione professionale e comunque non oltre il 31/ 12/ 1986. Esse saranno soggette al controllo previsto dall art. 17 della LR 17/ 10/ 1978, n. 54