Anno 1986
Numero 5
Data 25/02/1986
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 febbraio 1986, n. 5

Modifica agli artt. 1 e 6 della legge regionale 17 giugno 1983, n. 9 « Normativa per l' utilizzazione del personale della formazione professionale».



Art. 1


L ultimo comma dell art. 1 della L. R. 17/ 6/ 1983, n. 9 e soppresso e sostituito dal seguente:

Le attivita di cui al presente articolo dovranno essere avviate e concluse congiuntamente ad ogni piano di formazione professionale e comunque non oltre il 31/ 12/ 1986. Esse saranno soggette al controllo previsto dall art. 17 della LR 17/ 10/ 1978, n. 54





Art. 2


All art. 6, ultimo comma, della LR 17/ 6/ 1983, n. 9 e soppressa la data di scadenza del 31/ 12/ 1985.





Art. 3


L onere finanziario riveniente dall applicazione della presente legge, valutato in L. 2.512.080.000, trova copertura sull apposito capitolo 1101070 Interventi per la riqualificazione operatori della formazione professionale - LR n. 9/ 1983 del Bilancio 1986 ai sensi dell art. 3 della LR 12/ 2/ 1985, n. 4.