Anno 1986
Numero 8
Data 25/03/1986
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 25 marzo 1986, n. 8

Modifiche e integrazioni alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.



Art. 1

(Piano regionale per la casa)



1. Il piano per la casa e per le connesse urbanizzazioni e approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Il piano fissa gli obiettivi fisici e la loro localizzazione in ambiti territoriali e temporali di larga massima.

2. Il piano viene approvato annualmente entro la stessa data di approvazione del bilancio pluriennale di previsione e comprende tutti gli interventi previsti dalla legislazione vigente per la casa. I programmi sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Edilizia Residenziale Pubblica corredata del parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.

3. I programmi definiscono i criteri per la localizzazione degli interventi, per la individuazione dei soggetti attuatori, per la valutazione delle priorita e lo schema di bando pubblico, se prescritto.

4. I provvedimenti attuativi sono adottati dal Presidente della Giunta regionale o dall Assessore all Edilizia Residenziale Pubblica se delegato.

 Il Coordinatore del Settore Edilizia Residenziale Pubblica provvede ai preliminari atti istruttori e a quelli di mera esecuzione.

5. Il termine finale per la presentazione di ogni domanda di agevolazioni e contributi regionali per la casa e connesse opere di urbanizzazione e fissato, salva diversa determinazione in sede di emanazione di bando, al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione.




Art. 2

(Anticipazioni)



1. La Regione con Decreto del Presidente della Giunta o  dell Assessore all Edilizia Residenziale Pubblica se delegato, anticipa, per la durata massima di un anno, il 20% della somma ammessa a mutuo ai soggetti attuatori di edilizia agevolata che ne facciano richiesta, previa costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari alla somma da restituire.

2. L anticipazione e gratuita per le cooperative edilizie; per tutti gli altri soggetti attuatori e invece gravata degli interessi al tasso vigente per il preammortamento.

3. Gli interessi corrisposti vengono restituiti ai soggetti attuatori che pervengono all ultimazione dei lavori entro diciotto mesi dalla data di inizio degli stessi.

4. Per le anticipazioni sono utilizzati gli stessi stanziamenti destinati alle agevolazioni regionali per la casa.

5. Il penultimo comma dell art. 16 della LR 19/ 4/ 1984 n. 18, e abrogato.




Art. 3

(Limiti di reddito)



1. Ai soci di cooperative edilizie a proprieta indivisa, beneficiarie di agevolazioni pubbliche, si applicano i limiti di reddito previsti dalla legge 5/ 8/ 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni vigenti al momento dell assegnazione dell alloggio, iniziale o successivo, fermo restando il tasso di ammortamento del mutuo a carico delle cooperative.




Art. 4

(Requisiti soggettivi soci cooperative aspiranti agevolazioni)



1. Le cooperative edilizie che aspirino a beneficiare di agevolazioni pubbliche devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.




Art. 5

(Integrazione agevolazioni concesse da enti diversi dalla Regione)



1. I soggetti beneficiari di mutui agevolati del fondo di ristabilimento del Consiglio d Europa o di altri enti nazionali e della Comunita Europea, possono concorrere per l ammissione alle agevolazioni previste dalle leggi regionali per la casa, al fine di integrare le agevolazioni gia fruite fino al limite dei massimali di mutui regionali.




Art. 6

(Modifiche LR 17/ 4/ 1984, n. 17)



1. All art. 10 della L. R. 17/ 4/ 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1) il terzo comma e così sostituito: Gli interventi di  costruzione di nuovi alloggi vengono attuati da soggetti che presentano programmi con il massimo grado di fattibilita cui vengono assegnati contributi in conto mutuo di durata quindicennale, oltre il periodo di preammortamento.

2) il quinto comma e così sostituito: Per tali interventi e per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina della legge 5/ 8/ 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

3) l ottavo comma e abrogato.

4) e aggiunto il seguente ultimo comma: Per gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo da soggetti diversi dalle cooperative edilizie e loro consorzi, se venduti a Comuni o dati in locazione, ai sensi della legge 22/ 7/ 1982, n. 392, ai Comuni, agli IACP o a cittadini aventi i requisiti previsti dall art.22 della legge 5/ 8/ 1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche, si applicano nel periodo di ammortamento del mutuo le agevolazioni creditizie nella misura fissata dall art. 20, lettera b), e con le modalita stabilite dall ultimo comma dell art. 19 della stessa legge. La vendita ai Comuni deve essere effettuata a prezzi non superiori a quelli stabiliti nella convenzione di cui all art. 35 della legge 22/ 10/ 1971, n. 865, nonche in quella di cui agli artt. 7) e 8) della legge 28/ 1/ 1977, n. 10.




Art. 7

(Disposizioni varie)


1. Alle agevolazioni previste dalla LR 29/ 8/ 1979, n. 57, sono ammesse anche le abitazioni la cui costruzione sia iniziata e non sia stata ultimata alla data della domanda e ancorche la stessa sia conforme alla normativa tecnica per l edilizia residenziale pubblica vigente antecedentemente alla legge 5/ 8/ 1978, n. 457.

2. Il termine stabilito dall art. 10, terzo comma, della LR 23/ 1/ 1984 n. 6, per l opzione tra contributo a fondo perduto e contributo sugli interessi, e meramente ordinatorio.

3. L ultimo comma dell art. 4 della LR 9/ 2/ 1981, n. 16, e abrogato.

4. Ai programmi assistiti da contributo regionale possono essere concessi contributi integrativi solo se non sia intervenuta l ultimazione dei lavori di cui all art. 4 della legge 28/ 1/ 1977, n. 10




Art. 8

(Modifiche alla LR 4/ 3/ 1984, n. 12)



1. I commi primo e secondo dell art. 4 della L. R. 4/ 3/ 1984, n.12, sono così modificati:

<<1. la rilevazione dei dati necessari per la formazione dell anagrafe  degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1, lettere a), b) e c), nonche dell anagrafe di cui al punto e), viene effettuata dalla Regione in collaborazione con gli IACP provinciali.

2) a tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Edilizia Residenziale Pubblica, stabilisce le procedure, gli strumenti e le modalita per la realizzazione delle anagrafi di cui al comma precedente.

3) per lo svolgimento delle attivita regionali riguardanti lattuazione dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica, il competente Assessorato viene strutturato in settori ed uffici, tecnici e amministrativi. I settori e gli uffici sono individuati con provvedimento del Consiglio regionale, sentita la competente Commissione consiliare.>>




Art. 9

(Agevolazioni regionali per l acquisto della prima abitazione)



1. La Regione agevola l acquisto ed il recupero della prima abitazione da parte dei nuclei familiari con contributi sugli interessi per i mutui e/ o con contributi in conto capitale.

2. I massimali di mutuo e di reddito ed i contributi regionali in conto interessi e/ o in conto capitale, nonche i criteri della eventuale cumulabilita, sono stabiliti dal Consiglio regionale con riferimento a quelli fissati per l ERP in sede nazionale.

3. Nei limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio regionale di previsione, per le finalita di cui al primo comma del presente articolo la Giunta regionale approva e rende pubblico apposito bando.

4. Per i mutui bancari previsti dal presente articolo, la Giunta regionale stipula convenzione con gli Istituti di credito abilitati operanti nel territorio regionale.

5. Gli aspiranti alle agevolazioni del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel bando di cui al precedente terzo comma, presentano domanda alla Regione Puglia – Settore ERP - ed all Istituto di credito abilitato e convenzionato prescelto.

6. L Istituto di credito prescelto cura l istruttoria della domanda sulla base degli accordi intervenuti nella convenzione di cui al precedente quarto comma e ne trasmette le risultanze alla Regione Puglia - Settore ERP - che emette il conseguente provvedimento di concessione.

7. Per la parte non disciplinata dalla normativa regionale si fa rinvio alla legislazione nazionale vigente.




Art. 10


1. Gli istituti di Credito Fondiario convenzionati con la Regione sono autorizzati, in assenza dei certificati ipotecari, a perfezionare ed erogare mutui agevolati assistiti dal contributo regionale per interventi costruttivi di edilizia economica e popolare, purche convenzionate ai sensi dell art. 7 della legge 28/ 1/ 1977, n. 10, sulla base di dichiarazioni notarili sostitutive.

2. La garanzia regionale, in presenza di formalita non evidenziate nelle dichiarazioni notarili che dovessero impedire la piena operativita della ipoteca accesa a garanzia dei mutui agevolati da sussidiaria si trasformera in primaria con surroga a tutti gli effetti della Regione nelle ragioni di credito vantate dall Istituto mutuante e nell azione di responsabilita da esperire nei confronti del notaio certificante.

3. La presente norma si applica a tutte le operazioni di mutuo agevolato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano state perfezionate con l atto di erogazione e quietanza finale.




Art. 11


1. I redditi di lavoro prodotti all estero da cittadini emigrati non sono valutati ai fini della concessione di agevolazioni pubbliche per l acquisto o l assegnazione di alloggi di edilizia agevolata convenzionata.





Art. 12

(Norma finanziaria)



1. Agli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento gia previsto al capitolo 0102080 Azioni ed interventi per attivita di edilizia convenzionata ed agevolata per nuove costruzioni acquisto e recupero: LLRR 57/ 79 - 33/ 80 - 45/ 80 - 6/ 84 - 16/ 81 - 76/ 80 - 50/ 81 -3/ 83 - 48/ 85 e successive modificazioni ed integrazioni per ammortamenti e semestralita ammortamento conguagli LLRR riferite agli interventi per edilizia agevolata del bilancio di previsione 1986 approvato con LR n. 4 del 19/ 2/ 1986.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.