Anno 1986
Numero 9
Data 09/04/1986
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 9 aprile 1986, n. 9

Norme in materia di procedure concorsuali del personale delle UUSSLL in attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e di rapporto di impiego del personale delle UUSSLL.



TITOLO I

CONCORSI DI ASSUNZIONE





Art. 1

Richiesta di indicazione* di concorsi)



* Leggi indizione

1. Le Unita Sanitarie Locali, con atto deliberativo del Comitato di Gestione, presentano annualmente alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, richiesta di indicazione di pubblici concorsi per la copertura di posti di organico vacanti e disponibili negli organici dei propri servizi.

2. Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso, si considerano disponibili, oltre i posti vacanti di cui al comma precedente, quelli che si rendano vacanti, per collocamento a riposo o per i motivi previsti dal 4 comma dell art. 12 del DPR Sanita 20- 12- 79, n. 761, successivamente alla data indicata e fino alla scadenza del biennio successivo.

3. Le richieste devono indicare la spesa conseguente all assunzione e le modalita di copertura della stessa e contenere i riferimenti alla vigente normativa in materia di assunzione obbligatoria, ove prescritti.

4. Le richieste d indicazione di concorsi per l assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali e prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell art. 47, comma 6,  della legge 23- 12- 1978, n. 833.




Art. 2

(Concorsi per esigenze di carattere urgente)



1. Le Unita Sanitarie Locali, per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l utilizzazione dell ultima graduatoria o della graduatoria di concorso in via di espletamento, per posti che si siano resi vacanti in relazione a una delle cause di cessazione dal rapporto di impiego previste dalla vigente normativa, o mediante personale trasferito o comandato, possono richiedere alla Giunta regionale l indicazione e l espletamento di pubblici concorsi al di fuori del termine previsto dal 1° comma dell art. 1 della presente legge.




Art. 3

(Indizione dei Concorsi)



1. La Giunta regionale, sulla base delle richieste delle Unita Sanitarie Locali, bandisce, con Decreto del Presidente, i concorsi entro 30 giorni dal perfezionamento delle istanze e, comunque, entro il 30 aprile di ogni anno.

2. I bandi dei concorsi devono indicare le  riserve di cui agli artt. 15 e 70 del DPR 20- 12- 79, n. 761, e ogni altra riserva di legge.

3. I concorsi sono unici per la copertura, nell ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale ovvero per gli assistenti medici, veterinari, chimici o biologi, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.

4. Ai fini dei trasferimenti previsti dall art. 40 del DPR 20- 12- 79, n. 761 e da altre norme vigenti, l indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono e l eventuale tempo pieno richiesto nel rapporto di lavoro vanno, altresì, specificati nei bandi relativi al personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore.




Art. 4

(Pubblicita dei bandi)



1. L Assessore regionale alla Sanita cura la pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ne richiede la pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ne da comunicazione alle UUSSLL, enti e uffici interessati ed alle ORganizzazioni sindacali di cui al quinto comma dell art. 2 del DM Sanita 30- 1- 1982.

2. L attivita istruttoria per le procedure concorsuali di cui alla presente legge viene curata dall Ufficio competente dell Assessorato alla Sanita unitamente agli uffici periferici dello stesso Assessorato sulla base di apposite direttive da emanarsi con delibera della Giunta regionale.




Art. 5

(Presentazione e registrazione delle domande)



1. Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Presidente della giunta regionale devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando e nel termine di cui al 3# e ultimo comma dell art. 2 del DM Sanita 30- 1- 1982, direttamente all Ufficio Concorsi dell Assessorato alla Sanita oppure a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, risultante dalla data del timbro dell Ufficio postale accettante.

2. Per le domande presentate direttamente, l Ufficio competente dell Assessorato alla Sanita rilascia, a titolo di ricevuta, copia sottoscritta dell elenco dei documenti e dei titoli allegati.

3. Per ciascun concorso e istituto apposito protocollo di arrivo delle domande.

4. Dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell Ufficio Concorsi e l impiegato addetto alla registrazione procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.

5. Dopo la chiusura possono essere registrate solo le domande pervenute a mezzo del servizio postale, comprese quelle presentate oltre i termini, con distinta annotazione.

6. Nelle domande devono essere indicate le Unita Sanitarie Locali in cui il candidato e disposto a prestare servizio in ordine preferenziale.

7. Nei concorsi per il personale medico i candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

8. La domanda deve essere formulata e sottoscritta in conformita a quanto disposto dall art. 3 del DM Sanita 30- 1- 1982.





Art. 6

(Ammissione dei concorrenti)



1. La Giunta regionale delibera l ammissione dei concorrenti.

2. Con lo stesso provvedimento e disposta la non ammissione, motivata in relazione alle previsione del DM Sanita 30 gennaio 1982, dei concorrenti che risultino privi dei requisiti prescritti o le cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.

3. Ai sensi dell art. 5, secondo comma, del DM Sanita 30- 1- 1982, costituisce motivo di esclusione, salvo previsto dallo stesso Decreto, l essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.

4. Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore puo partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.

5. Entro 30 giorni dalla data di esecutivita della deliberazione di cui al secondo comma, l esclusione dal concorso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai candidati esclusi




Art. 7

(Commissione di sorteggio)



1. La Giunta regionale nomina la Commissione di sorteggio prevista dall art. 7 del DM Sanita 30- 1- 1982,  individuando il funzionario al quale e affidata la presidenza della stessa.

2. Con la stessa deliberazione o con altro atto, la Giunta  regionale indica, ove occorra, le Regioni limitrofe i cui ruoli  nominativi devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato in conformita dell art. 7 del DM citato, quando  gli iscritti nel ruolo nominativo siano inferiori a 10 (dieci), e provvede alla integrazione degli elenchi nazionali dei professori Universitari prevista dal 4# comma del predetto art. 7.




Art. 8

(Procedure per il sorteggio)



1. Il sorteggio dei componenti delle Commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della Commissione di sorteggio.

2. Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione.

3. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

4. La data e il luogo del sorteggio devono essere notificati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per il sorteggio e mediante comunicazione alle UUSSLL ed alle Organizzazioni sindacali di cui al 5° comma dell art. 2 del DM Sanita  30/ 1/ 1982.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori Universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dallo art. 7 del DM Sanita 30/ 1/ 1981 e per quelli previsti in via sostitutiva ai sensi dell art. 6, 5° comma, dello stesso Decreto.

6. Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali devono essere esposti, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.




Art. 9

(Commissioni esaminatrici)



1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale dalla quale deve risultare l eventuale delega della funzione di Presidente delle Commissioni stesse a Consiglieri regionali.

2. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

3. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario amministrativo della Regione di posizione funzionale per la quale sia richiesto il Diploma di Laurea.

4. Il Segretario della Commissione provvede a tutti gli adempimenti previsti dal DM Sanita  30/ 1/ 1982 ed ogni altro necessario per assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal Presidente della Commissione.

5. Il Segretario cura, altresì, la predisposizione delle sedi di esame e delle attrezzature e il reperimento del personale necessario alla Commissione per l attivita della stessa; predispone la composizione dei comitati previsti dall ottavo comma dell art. 6 del DM Sanita 30/ 1/ 1982, ove necessari, con l utilizzo di 3 (tre) funzionari della Regione o delle UUSSLL, dei quali uno con funzioni di Segretario, e la sottopone alla approvazione del Presidente della Commissione.

6. L Assessore regionale alla Sanita e delegato ad individuare le UUSSLL, tenute a fornire i supporti necessari per il regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonche a mettere a disposizione il personale necessario per l attivita delle Commissioni. 7. Eventuali spese anticipate dalle Unita Sanitarie Locali sono a carico della Regione.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alla Commissione prevista dall art. 41, comma 4#, del DPR 20/ 12/ 79, n. 761, e alle sottocommissioni previste dall art. 6, 7° comma, del DM 30/ 1/ 1982.




Art. 10

(Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori)



1. Ultimati i lavori della Commissione esaminatrice, il Presidente trasmette i verbali e ogni altro atto del concorso all Ufficio competente dell Assessorato alla Sanita.

 2. Con deliberazione della Giunta regionale, riconosciuta la regolarita degli atti, viene approvata la graduatoria e vengono dichiarati i vincitori.

3. La deliberazione di cui al comma precedente e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.




Art. 11

(Assegnazione dei vincitori e conferimento dei posti)



1. Con successivo provvedimento, decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito di cui al precedente art. 10, la Giunta regionale dispone l assegnazione dei vincitori alle UUSSLL in cui risultino i posti da conferire dopo i trasferimenti previsti dall art. 40 del DPR 20/ 12/ 79, n. 761 e degli artt. 32 e 33 della presente Legge, sulla base delle preferenze espresse dai candidati.

2. Ai fini di cui al precedente comma possono essere conferiti:

a) i posti messi a concorso non coperti mediante i trasferimenti di cui al primo comma;

b) i posti resisi vacanti e disponibili dopo i trasferimenti di cui al primo comma;

c) i posti che si siano resi vacanti e che le UUSSLL abbiano chiesto di ricoprire prima dello svolgimento delle procedure di sorteggio di cui al precedente art. 8.

3. I bandi debbono precisare che il numero dei posti messi a concorso potra essere ridotto:

a) per i casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente alle UUSSLL che  abbia titolo al trasferimento in forza di particolari  disposizioni di legge statale;

b) per i casi di riammissione di cui all art. 59 del DPR 20/ 12/ 79, n. 761.




Art. 12

(Utilizzazione della graduatoria)



1. Per gli effetti di cui all art. 13, terzo comma, del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761, le UUSSLL devono chiedere la copertura dei posti alla Giunta regionale, che la disporra dopo aver espletato le procedure di  trasferimento per gli aventi diritto ai sensi degli  artt. 40 e 41 del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761.





Art. 13

(Inquadramento del personale medico e veterinario dopo il triennio di formazione)



1. Ai fini dell inquadramento nei posti vacanti di Assistente Medico e Veterinario Collaboratore, al termine del triennio di formazione, il Comitato di Gestione della USL nomina una Commissione composta, per ciascuna area funzionale, come segue:

- il Presidente del Comitato di Gestione o un componente suo delegato - Presidente;

- il Coordinatore Sanitario e tre dipendenti di posizione funzionale apicale o intermedia della rispettiva area funzionale delle UUSSLL - Componenti;

- un funzionario amministrativo di posizione funzionale non inferiore a Collaboratore amministrativo - Segretario.

2. La Commissione formula proposte al Comitato di Gestione per il definitivo inquadramento, a domanda, nei posti di organico vacanti nei diversi servizi appartenenti all area funzionale, secondo le modalita previste dall art. 17, comma 5#, del DPR 20/ 12/ 79, n. 761.





TITOLO II

TRASFERIMENTI





Art. 14

(Pubblicazione dei posti disponibili)



1. Ai fini dei trasferimenti di cui all art. 40 del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761, la Regione, all atto dell indizione di pubblici concorsi, notifica alle UUSSLL i posti messi a concorso mediante pubblicazione di apposito bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I bandi devono contenere l indicazione delle discipline e dell area funzionale cui i posti si riferiscono, anche per i posti di personale appartenenti alle posizioni funzionali di Assistente Medico e Veterinario Collaboratore.

3. Per i posti di personale medico devono essere individuati quelli per i quali e prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell art. 47, comma 6#, della legge 23/ 12/ 78, n. 833.




Art. 15

(Domande di trasferimento)



1. Le domande di trasferimento ad altre UUSSLL della Regione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e devono essere presentate secondo le modalita previste dall art. 5 della presente legge; compia deve essere inviata, per conoscenza, al Presidente del Comitato di Gestione della USL di appartenenza.

2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del primo comma del precedente art. 14.

3. Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formulazione della graduatoria prevista dall art. 40, terzo comma, del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761.

4. Nelle domande devono essere indicate, secondo l ordine di preferenza, le UUSSLL richieste, ivi comprese, ai fini di cui all art. 12 della presente legge, quelle non previste nel bando di trasferimento.

5. Il personale medico deve, altresì, dichiarare la disponibilita ad accettare posti per i quali sia previsto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

6. Puo presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

7. Il personale appartenente alla posizione funzionale di assistente medico e di Veterinario collaboratore puo presentare domanda di trasferimento decorso il termine di formazione.

8. Le domande di trasferimento di cui al primo comma del presente articolo sono revocabili entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito di cui al precedente art. 10.




Art. 16

(Graduatoria dei trasferimenti)



1. Prima dell inizio delle prove dei singoli concorsi pubblici, la Giunta regionale approva le graduatorie relative ai trasferimenti dei posti messi a concorso.

2. Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione provvede la Commissione costituita per il corrispondente concorso in base ai titoli posseduti dagli aspiranti, da valutarsi in conformita ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.

3. Per il restante personale, alla formazione della graduatoria provvede la Giunta regionale secondo l ordine di anzianita degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

4. In caso di parita di titoli, si applicano criteri di preferenza stabiliti dalle vigenti norme per i concorsi pubblici.

5. Il trasferimento decorre dal giorno dopo in cui il vincitore del corrispondente concorso viene immesso in servizio, nello stesso posto, salvo diversa intesa tra le UUSSLL competenti.

6. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia




TITOLO III

FUNZIONI DELEGATE ALLE UUSSLL.





Art. 17

(Delega alle UUSSLL)



1. Ai sensi del secondo comma dell art. 9 del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761, e delegata alle UUSSLL la selezione per l assunzione di personale appartenente ai seguenti profili professionali:

- Ruolo sanitario:

tabella 1, quadro secondo, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria;

tabella n. quadro secondo, profilo professionale: operatore professionale di seconda categoria;

- Ruolo tecnico:

tabella f, profilo professionale: operatori tecnici;

tabella g, profilo professionale: agenti tecnici;

- Ruolo amm.vo:

tabella c, profilo professionale: coadiutori amm.vi;

tabella d, profilo professionale: commessi.

2. Restano ferme le competenze della Regione per il trasferimento ad altre Unita Sanitarie Locali del personale indicato al primo comma del presente articolo.




Art. 18

(Posti da ricoprire e modalita di selezione)



1. Le UUSSLL individuano, con i criteri e le modalita di cui allo art. 1 della presente legge, i posti di organico vacanti e disponibili che si intendono ricoprire ai sensi del precedente art. 17, trasmettendo le relative deliberazioni al Presidente della Giunta regionale presso l Assessorato  alla Sanita. Il Presidente della Giunta regionale decreta,  entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni di cui al 1° comma. la pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione e stabilisce le modalita e i termini per la presentazione delle domande di trasferimento in armonia con le norme contenute nel titolo II della presente legge.

2. La Giunta regionale approva le graduatorie relative ai trasferimenti e notifica la deliberazione alle UUSSLL interessate per la selezione ai fini della copertura dei posti individuati e non coperti mediante trasferimento nonche di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento.

3. Ai fini della selezione, l Unita Sanitaria Locale e tenuta alla pubblicazione del bando di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione e cura la massima diffusione dello stesso, dandone comunicazione agli Enti, Uffici e Organizzazioni Sindacali indicati al 5° comma  dell art. 2 del DM Sanita 30/ 1/ 1982.





Art. 19

(Commissione esaminatrice)



1. La Commissione esaminatrice e nominata dal Comitato di Gestione della USL ed e composta secondo il DM Sanita 30/ 1/ 1982, intendosi sostituito al Presidente della Giunta il Presidente della USL, o un componente del Comitato di Gestione da lui designato, quale Presidente, e da un funzionario impiegato della Regione il rappresentante del Ministero della Sanita.

2. Formulata la graduatoria, il Presidente della Commissione esaminatrice trasmette i verbali del concorso al Presidente della Giunta regionale presso l Assessorato alla Sanita

3. La Giunta approva gli atti del concorso e provvede alla nomina dei vincitori.

4. La deliberazione di cui al precedente comma e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.




Art. 20

(Regolamentazione della delega)



1. Gli atti emanati nell esercizio delle funzioni di cui al presente titolo sono imputati alle Unita Sanitarie Locali.

2. In caso di ritardo nell espletamento delle procedure delegate che determini grave pregiudizio ai servizi dell USL, la Giunta regionale, previa diffida, sostituisce il Presidente della Commissione con un funzionario regionale in qualsiasi momento della relativa procedura.




TITOLO IV

 INCARICHI





Art. 21

(Conferimenti di incarichi per avviso pubblico)



1. Il Comitato di Gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili, puo, per eccezionali ed inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi di otto mesi, su posti messi a concorso, nelle more delle espletamento dei concorsi di assunzione, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti medesimi mediante trasferimento interno o comando, previa emanazione di apposito avviso pubblico.

2. L incarico e conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e sulla base di titoli da valutarsi con i criteri previsti per relativi concorsi pubblici.

3. Per particolari posizioni funzionali di personale non laureato, la USL puo stabilire che la selezione avvenga per titoli e con l espletamento di prove d esame volte ad accertare il possesso di specifici requisiti di professionalita.

4. In mancanza di graduatorie utilizzabili  ai sensi delle vigenti disposizioni e qualora risulti impossibile ricoprire i posti mediante trasferimento interno o comando, con le modalita di cui al presente articolo possono essere conferiti incarichi anche in assenza di procedura concorsuale in atto per i relativi posti nei casi di assenza e impedimento del titolare e di aspettativa o congedo previsti dalla legge per tutta la durata di assenza del titolare.

5. L avviso pubblico deve avere la massima diffusione secondo le modalita di cui alla legge regionale 25/ 3/ 1983, n. 5, articolo 1, 3° comma.

6. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente titolo cessano, in ogni caso, con la nomina del vincitore del concorso o con il rientro a qualsiasi titolo del titolare del posto.




Art. 22

(Supplenze in posti di organico temporaneamente disponibili)



1. Per sopperire a indilazionabili esigenze di servizio, le Unita Sanitarie Locali possono conferire incarichi di supplenza in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile provvedere, entro tre mesi dalla disponibilita, mediante trasferimento o comando, ai sensi dell art. 13, ultimo comma, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Si intendono disponibili, per gli effetti di cui al primo comma, i posti per i quali sia stato concesso, con provvedimento del Comitato di Gestione, congedo straordinario o aspettativa o comunque periodo di assenza riconosciuta a norma di legge al titolare del posto, compresi gli incarichi conferiti ai sensi del precedente articolo.

3. La supplenza e conferita dal Comitato di Gestione dell Unita Sanitaria Locale presso cui il posto e disponibile mediante l utilizzazione della ultima graduatoria, secondo l ordine della stessa, anche dopo un anno della sua approvazione, comprese le graduatorie approvate ai sensi dell art. 71 del DPR 20/ 21/ 1979, n. 761 e dei concorsi banditi ai sensi della legge 19 luglio 1982, n. 461, per le Unita Saniarie Locali di riferimento.

4. Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico di supplenza, ai sensi del presente articolo, presso l Unita Sanitaria Locale di appartenenza o altra Unita Sanitaria Locale, ha diritto alla conservazione del posto per la durata della supplenza.





TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI





Art. 23



1. Ai fini dell applicazione dell art. 17, ultimo comma, del DPR 20 dicembre 1979, n.761, in carenza  delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell art. 15, comma 9, della Legge 23/ 12/ 78, n. 833, le Unita Sanitarie Locali, con delibera del Comitato di Gestione, adeguano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piante organiche provvisorie approvate ai sensi dell art. 1 della legge 26/ 1/ 82, n. 12 mediante trasformazione di posti di Assistente Ospedaliero, ancorche coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di << Aiuto Corresponsabile Ospedaliero >> o << Vice Direttore Sanitario>>, con il criterio che i posti di Aiuto e assistente siano pari e, in caso di disparita, con l attribuzione del posto eccedente alla posizione funzionale di Assistente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Unita Sanitarie Locali, con delibera del Comitato di Gestione, procedono, inoltre, alla modifica delle piante organiche provvisorie per la trasformazione senza aumento, nella misura del 40%, dei posti di Collaboratore Biologo, Chimico, Fisico, Psicologo occupati alla data del 31/ 12/ 85 da titolari in possesso dei requisiti di cui agli artt. 61 e 65 del DM Sanita del 30/ 1/ 82, in posti di Coadiutori e di Dirigente.

3. La copertura dei posti trasformati, ai sensi del precedente comma, avviene mediante procedure concorsuali previste dalla normativa vigente e, per i posti di coadiutori, dalla normativa di cui all articolo seguente.

4. Scaduto il termine di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, il Comitato regionale di Controllo nomina un commissario per l adozione degli atti necessari per l adeguamento delle piante organiche provvisorie previsto dai citati commi.





Art. 24

(Concorsi riservati per posti di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero e di Vice Direttore Sanitario)



  1. In applicazione delle norme di cui all art. 68 del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761, la Giunta regionale autorizza, su richiesta delle UUSSLL, concorsi riservati per posti vacanti di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero nelle diverse discipline di Vice Direttore Sanitario.

  2. In deroga alle norme di cui al titolo 2 della presente legge, non si procede a trasferimenti per la copertura dei posti di cui al presente articolo.

  3. Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione esaminatrice, viene formulata una graduatoria di tutti i candidati idonei e una distinta graduatoria dei candidati idonei dipendenti dalla Unita Sanitaria Locale.

  4. La graduatoria comprendente tutti i candidati idonei deve essere utilizzata per il conferimento dei posti di Aiuto Corresponsabile  Ospedaliero e di Vice Direttore Sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo e che siano vacanti alla data della trasformazione medesima.

  5. Le graduatorie dei candidati idonei dipendenti dalla Unita Sanitaria Locale e utilizzata per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.

  6. I posti di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero e di Vice Direttore Sanitario eventualmente vacanti dopo l inquadramento dei vincitori potranno essere coperti utilizzando la graduatoria di cui al 3° comma del presente articolo.

  7. In attesa dell espletamento dei concorsi riservati di cui al presente articolo, le Unita Sanitarie Locali possono conferire incarichi con le procedure di cui all art. 21 della presente legge, alle quali sono ammessi gli Assistenti Ospedalieri e Vice Direttori Sanitari di ruolo, limitatamente ai posti gia occupati da personale di ruolo trasformati ai sensi dell art. 23 della presente legge.





Art. 25

(Accesso alla posizione funzionale di Veterinario dirigente)



1. In applicazione delle norme di cui all art. 69 del DPR 20/ 12/ 79, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale vacanti nelle due arre indicate nel DM Sanita 30/ 1/ 1982, art. 165, 3° comma, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, sono conferiti con la delibera del Comitato di Gestione della USL mediante concorso per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia, di cui alle tabelle di equiparazione allegate al richiamato DPR 20/ 12/ 79, n. 761, da valutarsi con i criteri di cui all art. 52 del DM Sanita 30/ 1/ 1982.

2. I posti vacanti in ciascuna USL, sono riservati ai veterinari in possesso di requisiti di cui al comma precedente in servizio presso la USL stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.





Art. 26

(Accesso alla posizione funzionale di Dirigente dei servizi di Assistenza Sanitaria di Base)



1. I posti di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche delle UUSSLL per i servizi di Assistenza Sanitaria di Base di cui all art. 69 del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761, sono conferiti mediante concorso per titoli da valutarsi in base ai criteri di cui all art. 28 del DM Sanita del 30/ 1/ 1982, con delibera del Comitato di Gestione.

2. I posti vacanti in ciascuna USL, sono riservati ai titolari di condotta medica aventi requisiti di cui al comma precedente in servizio presso la USL stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 27



 1. La valutazione dei titoli per l accesso alle posizioni funzionali di veterinario dirigente e di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base e effettuata da una Commissione incaricata dalla Giunta regionale, così composta:

- il Presidente del Comitato di Gestione della USL - Presidente;

- un funzionario regionale del massimo livello funzionale - Componente;

- due membri delle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale dei veterinari o dei medici - Componenti;

- un membro designato dai rispettivi ordini professionali - Componente;

- un funzionario regionale - o della USL - Segretario.




Art. 28

(Procedure per il primo inquadramento nelle piante organiche delle UUSSLL)



1. Nei casi previsti dal terzo comma dell art.66 del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761, i posti assegnati ai vincitori di apposito concorso per soli titoli, da valutare con i criteri fissati dal DM Sanita del 30/ 1/ 1982, e sulla base della  Documentazione contenuta nel fascicolo  Personale dell interessato.

2. Il Comitato di Gestione emana un apposito bando da notificare agli aventi diritto, i quali, nel termine stabilito, possono integrare la documentazione in possesso dell amministrazione con titoli ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria.

3. La graduatoria e formulata da una Commissione nominata dal Comitato di Gestione e così composta:

- il Presidente del Comitato di Gestione o un componente suo delegato - Presidente;

- un funzionario regionale del massimo livello funzionale - Componente;

- due esperti della materia attinente alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso - Componenti;

- un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella al concorso, designato in conformita dell art. 6, terzo comma, del DM Sanita 30/ 1/ 1982 - Componente;

- un funzionario amministrativo dell USL appartenente a posizione funzionale per la quale e richiesto il Diploma di Laurea - Segretario.




Art. 29

(Personale comandato o distaccato ad altra USL)



1. Il personale che abbia chiesto in termini di legge l applicazione dell art. 14, commi 4 °e 5°, della legge 20/ 5/ 1985, n. 207, in mancanza di posto vacante, consegue l inquadramento previa istituzione del posto, da parte della Giunta regionale, ove si accetti che il posto occupato nella USL di provenienza possa essere soppresso in relazione alle esigenze dei servizi della USL.

2. La mancata presentazione della domanda alla scadenza del termine di cui al quinto comma dell art. 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207, comporta la cessazione dell efficacia dei provvedimenti di comando o distacco.




Art. 30

(Determinazione delle piante organiche definitive e inquadramento del personale)



1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Unita Sanitarie Locali provvedono all approvazione delle piante organiche definitive dei presidi, servizi ed uffici, tenuto conto del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761, art. 63, ultimo comma.

2. Trascorso il termine previsto dal comma precedente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di commissari per l adozione del relativo provvedimento.

3. Le piante organiche delle UUSSLL determinate ai sensi del primo comma del presente articolo sono notificate all Assessorato alla Sanita della Regione, che promuove l approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.

4. Fermo restando il numero complessivo dei posti delle piante organiche sul piano regionale, con i provvedimenti di cui al comma precedente devono essere utilizzate le dotazioni organiche eccedenti le esigenze di alcune UUSSLL al fine di costituire le piante organiche dei servizi ed uffici delle Unita Sanitarie Locali carenti o di servizi non adeguati alle esigenze funzionali del territorio o dei presidi di appartenenza.

5. Ai fini del primo inquadramento del personale, le piante organiche approvate dal Consiglio regionale vengono notificate alle UUSSLL, che provvedono entro sessanta giorni, nel rispetto di quanto previsto dallo art. 66 del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761, e con il procedimento previsto dall art. 28 della presente legge, ove necessario.

6. Al personale che risulti in soprannumero a seguito della prima collocazione nelle piante organiche delle UUSSLL, si applicano le disposizioni di cui all articolo seguente, in armonia con l ultimo comma dell art. 29 del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761.

7. In attesa degli adempimenti di cui al comma 1° e 3° del presente articolo, all adeguamento delle piante organiche provvisorie delle UUSSLL in relazione al graduale trasferimento delle funzioni alle stesse provvede la Giunta regionale notificando alla Commissione consiliare competente i provvedimenti adottati in materia.

8. La Giunta regionale provvede, altresì, alla conseguente iscrizione nel ruolo regionale di cui all art. 7 del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761, del personale avente diritto a norma della legge regionale 2/ 3/ 1981, n. 21, relativamente alle funzioni sanitarie non ancora attribuite ai Comuni per il loro esercizio tramite le Unita Sanitarie Locali.

9. Con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, si provvedera alla integrazione delle piante organiche delle UUSSLL territorialmente  competenti definite ai sensi dell art. 1 del DL 26/ 11/ 81,  n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26/ 1/ 82, n. 12, relativamente al personale alla data del  30/ 6/ 1984 dipendente dagli Enti e strutture che svolgono ancora funzioni sanitarie non ancora trasferite ai Comuni perche le esercitano tramite le UUSSLL, sempre che risulti addetto ad attivita esclusivamente o prevalentemente sanitarie.

10. Il personale di cui al precedente comma ha diritto alla iscrizione nel ruolo nominativo regionale di cui all art. 7 del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761.




Art. 31

(Sistemazione del personale in soprannumero)



1. Il personale in soprannumero di cui al 6° comma dell articolo precedente, che non trovi collocazione in altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale presso l USL di appartenenza, e tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella della soppressione del posto.

2. Qualora non vi provveda l interessato, la richiesta di trasferimento e presentata d ufficio dal Comitato di Gestione della USL di appartenenza.

3. In attesa della procedura di trasferimento di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale puo disporre, con proprio decreto, con l assenso dell interessato, la sua provvisoria assegnazione in uno dei posti vacanti da conferire per lo svolgimento di attivita proprie del profilo, disciplina e qualificazione professionale rivestita.

4. In caso di soppressione del posto prevista dal presente articolo puo essere collocato in disponibilita con provvedimento del Comitato di Gestione della USL di appartenenza, ai sensi degli artt. 72 e seguenti del DPR 10/ 1/ 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il personale trasferito o collocato in disponibilita, quest ultimo previa domanda di richiamo in servizio, ha titolo di precedenza nelle graduatorie di trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina, vacanti o di nuova istituzione, formulate entro 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di trasferimento o disponibilita.




Art. 32

(Norme di rinvio)



1. Il decreto del Ministro della Sanita 30/ 1/ 1982 richiamato nella presente legge deve intendersi integrato e modificato dal successivo decreto del Ministro della Sanita 3/ 12/ 1982.




Art. 33

(Norma transitoria per i primi concorsi pubblici)



1. Nella fase di prima applicazione della presente legge il termine previsto dall art. 1, 1° comma, e fissato in 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla riconduzione delle qualifiche delle piante organiche provvisorie a quelle previste dal DM Sanita 30/ 1/ 82, si provvede contestualmente all approvazione del bando di concorso fatto salvo quanto previsto dal DPR di cui all ultimo comma dell art. 63 del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761.





Art. 34

(Norme di raccordo con la legge 20/ 5/ 85, n. 207)



1. Per il periodo di applicazione dell art. 9, 1° comma, e dell art. 10 della legge 20/ 5/ 1985, n. 207, le norme degli artt. 3, 4, 5, 6 - 3° comma - della presente legge restano sospese o si applicano in quanto compatibili con la legge 20/ 5/ 1985, n. 207.

2. Per lo stesso periodo di cui al 1° comma le norme degli artt. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si applicano in quanto compatibili con la legge 20/ 5/ 1985, n. 207 e limitatamente agli aspetti concernenti la procedura dei concorsi, intendendosi in ogni caso sostituito al Presidente della Giunta regionale ed alla Giunta regionale il Comitato di Gestione della USL ed al competente Ufficio dell Assessorato regionale alla Sanita il competente servizio amministrativo della USL.

3. Allo scopo di coordinare le norme della presente legge richiamate nei precedenti commi con la legge 20/ 5/ 1985, n. 207, la Giunta regionale emana, ove necessarie, apposite direttive nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi medesime.




Art. 35

(Spese concorsuali - competenze alle Commissioni esaminatrici)



1. Fino all emanazione del Decreto interministeriale prevista dall ultimo comma dell art. 6 del DM Sanita  30/ 1/ 1982, ai componenti e ai segretari delle commissioni  e sottocommissioni esaminatrici e delle selezioni pubbliche per l assunzione del personale delle Unita Sanitarie Locali ai sensi della presente legge sono dovuti i compensi nelle seguenti misure:

- lire 600.000 per i concorsi di posizione apicale; per i concorsi previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge, il compenso e ridotto ad un terzo;

- lire 500.000 per i concorsi a posti di posizione funzionale intermedia e per quelli previsti dalla tabella H del ruolo sanitario di cui allo allegato 1 al DPR 20/ 12/ 1979, n. 761;

- lire 400.000 per i concorsi di posizione funzionale iniziale;

- lire 300.000 per i concorsi a posti di cui alle tabelle I, L, M, N del ruolo sanitario, alle tabelle E, F, G, del ruolo tecnico, al quadro 2 della tabella A e alle  tabelle B, C, D, del ruolo amministrativo di cui all allegato 1 al DPR 20/ 12/ 1979, n. 761.

2. I compensi di cui al comma precedente sono integrati:

- di lire 100.000 quando i candidati ammessi siano in numero superiore a 100 e inferiore a 200;

- di lire 200.000 quando i candidati ammessi siano in numero superiore a 200 e inferiore a 300;

- di lire 300.000 quando i candidati ammessi siano in numero superiore a 300.

3. Ai componenti delle sottocommissioni previste dal settimo comma dello art. 6 del DM Sanita 30/ 1/ 1982, ove costituite, il compenso integrativo previsto dai precedenti commi e determinato con riferimento al numero dei candidati assegnati alle sottocommissioni.

4. In caso di sostituzione dei componenti e del segretario delle Commissioni e sottocommissioni esaminatrici, il compenso determinato ai sensi dei precedenti commi e corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.

5. Ai componenti e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta il rimborso delle spese di viaggio o l indennita di missione secondo le norme vigenti presso l Amministrazione di appartenenza.

6. Scaduto il periodo di cui al primo comma dell art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, la Giunta regionale, per l espletamento dei concorsi, provvede all accreditamento alla Unita Sanitaria Locale prescelta quale sede dell importo necessario determinato in relazione al materiale ed ai locali occorrenti, ai compensi delle Commissioni e agli altri elementi necessari per la completa definizione del concorso.

7. Entro sessanta giorni dal termine delle operazioni concorsuali la USL e tenuta al rendiconto della somma accreditata ai sensi del precedente comma.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 36

(Norma finanziaria)



1. Le spese rivenienti dall espletamento delle procedure concorsuali sono liquidate dalla Giunta regionale e fanno carico al Bilancio regionale previa utilizzazione   delle norme di cui alla lettera b) del 1° comma dell art.69 della legge 23/ 12/ 1978, n. 833.

2. I  relativi oneri graveranno sul Cap. 0306090 << Assegnazione alle UUSSLL dei fondi di cui all art. 69, lett. B), legge 833/ 78 - modificato dall art. 26 della legge 730/ 83. Spese correnti >> del Bilancio di previsione della Regione per l esercizio finanziario 1986, approvato con LR n. 4 del 19/ 2/ 4986.

3. Nel periodo transitorio previsto dall art.9,1 comma, e dall art. 10 della legge 20/ 5/ 1985, n. 207, le spese rivenienti dall espletamento delle procedure concorsuali sono liquidate dalle UUSSLL che hanno bandito il concorso e fanno carico ai rispettivi bilanci.