Anno 1986
Numero 10
Data 18/04/1986
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 10

Ricognizione periodi assicurativi ai fini pensionistici dei dipendenti dell' ERSAP.



Art. 1


La ricongiunzione dei periodi assicurativi, ivi compresi quelli riscattati o in corso di riscatto, del personale dell ERSAP, iscritto alla CPDEL ai sensi dell art. 77 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 12 e nella forma generale ed obbligatoria stabilita dall art. 5 del RD 3- 3- 1938, n. 680, avviene senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

Tale beneficio si estende anche ai lavoratori per i quali la ricongiunzione sia stata gia riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente legge.





Art. 2


La ricongiunzione prevista dal precedente art. 1 si estende anche ai dipendenti dell Ente di Sviluppo in Puglia e in Lucania comandati presso la Regione Puglia e inquadrati nei ruoli regionali in data anteriore a quelle dell entrata in vigore della LR 19 marzo 1982, n. 12.





Art. 3


L onere finanziario, conseguente all applicazione dell art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, per la ricongiunzione presso la CPDEL dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato dai lavoratori in continuita del rapporto di lavoro presso l Ente di Sviluppo di Puglia e Lucania, e posto a carico dell ERSAP, da far gravare sul Bilancio regionale ai sensi dell art.99 della LR 19 marzo 1982, n. 12, modificata ed integrata dalla LR 6- 5- 1982, n. 19.





Art. 4


Agli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge, valutabili preventivamente in L. 1.600.000.000, si fa fronte con lo stanziamento gia previsto al Cap. 0405060 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1986 approvato con LR n. 4 del 19- 2- 86.