Legge Regionale 6 maggio 1986, n. 12
Modifica dell' art. 1 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 38.
Art. 1L art. 1 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 38, e così modificato:
L indennita di trasferta corrisposta ai Consiglieri regionali in missione e fissata in L. 55.800 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.
Tale importo e proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno di 24 ore.