Anno 1986
Numero 13
Data 06/05/1986
Abrogato No
Materia Commercio;
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Legge Regionale 6 maggio 1986, n. 13

Promozione dell' associazionismo e della cooperazione nel commercio.



Art. 1

(Finalita)



La Regione Puglia, in esecuzione a quanto disposto dall art. 52, ultimo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, da attuazione, con la presente legge, alle attivita integrative per la promozione dell associazionismo e della cooperazione nel commercio.




Art. 2

(Soggetti beneficiari)



La Regione Puglia concede contributi:

a) in conto capitale a Cooperative di Garanzia Fidi che abbiano tra gli scopi statutari la prestazione di garanzie collettive e fidejussorie finalizzate alla concessione di agevolazioni finanziarie agli operatori commerciali, singoli o associati, per l assunzione di crediti bancari, a breve e medio termine, destinati all incremento ed al miglioramento della struttura commerciale;

b) in conto interessi agli operatori commerciali, aderenti alle Cooperative di Garanzia Fidi, per agevolare la realizzazione di programmi aventi per oggetto, congiuntamente o alternativamente:

1 - la costruzione, l acquisto in qualsiasi forma, il rinnovo, la trasformazione, l ampliamento dei locali adibiti all esercizio dell attivita commerciale, compresi anche i magazzini per deposito e rifornimento merci, inclusa l area sulla quale detti locali dovranno insistere;

2 - l apprestamento, il rinnovo, l ampliamento delle attrezzature necessarie per l esercizio dell attivita commerciale, inclusi i mezzi di trasporto e le dotazioni d ufficio.

Tali programmi possono comprendere anche la formazione di scorte per quote non superiori al 20% di ciascun programma di investimento.




Art. 3

(Tipologia dei contributi)



Ai soggetti di cui all art. 2, lett. a), i contributi sono accordati dalla Regione in ragione di una volta e mezzo (1,5) il Fondo di Garanzia costituito dai soci ai sensi del successivo art. 5, lett. b), presso gli Istituti di credito con i quali sia stata stipulata apposita convenzione, sottoscritta  dal Presidente della Giunta regionale e, comunque,  nel limite massimo dello stanziamento annuale di bilancio.

Ai soggetti di cui all art. 2, lettera b), la Regione concede contributi nella misura massima del 50% del tasso di interesse fissato nelle convenzioni, nel limite massimo dello stanziamento annuale di bilancio, per la realizzazione di programmi di investimento non superiori, al netto della quota per la formazione delle scorte, a lire centocinquanta milioni.

La percentuale del tasso d interesse a carico del beneficiario non potra comunque essere inferiore al 50% di quello di riferimento fissato ai sensi della legge 10/ 10/ 75, n. 517 e sue successive modificazioni ed integrazioni, allatto del perfezionamento della operazione.

Il contributo in conto interessi verra liquidato, nei modi previsti dalla presente legge, in rate annuali sulla base della differenza tra le rate annuali di ammortamento calcolate al tasso di interesse fissato in convenzione e le rate annuali di ammortamento calcolate al tasso agevolato.




Art. 4

(Ripartizione del fondo regionale)



Gli stanziamenti annuali di bilancio previsti dalla presente legge verranno ripartiti secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente, sentita la Commissione consiliare, tra le Cooperative di Garanzia Fidi convenzionate in relazione alla percentuale desumibile dall ammontare dei finanziamenti accordati e dal relativo numero di pratiche svolte nell esercizio precedente.

Le somme stanziate per un esercizio, non utilizzate nell esercizio stesso, vanno ad aggiungersi alle somme relative ad esercizi finanziari successivi nel rispetto delle disposizioni della legge regionale di contabilita.

La legge annuale di bilancio dovra prevedere che la disponibilita del Capitolo relativo ai contributi regionali in conto capitale sia pari al 20% del totale dello stanziamento previsto per la presente legge.




Art. 5

(Fondo di Garanzia)


Le Cooperative di Garanzia Fidi di cui all art. 3,  comma 1, sono tenute ad istituire presso l Istituto di Credito convenzionato apposito fondo di garanzia rischi, destinato esclusivamente alle operazioni previste dalla presente legge.

Il fondo di garanzia rischi e costituito:

a) dal fondo consortile sottoscritto e versato;

b) da un importo percentuale a carico del socio richiedente il finanziamento, pari ad un ventesimo del programma di investimento ammesso a contributo dalla cooperativa;

c) dai contributi concessi dalla Regione ai sensi dell art. 3, comma 1.

L importo sub b), fissato nelle convenzioni sottoscritte con gli Istituti di Credito, e costituito per i 2/ 3 da un versamento in contante e per 1/ 3 da fidejussione solidale prestata dal singolo socio a garanzia collettiva di tutte le linee di credito che saranno  accordate ai sensi della presente legge.





Art. 6

(Requisiti delle Cooperative di Garanzia Fidi)



Per poter beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le Cooperative di garanzia Fidi devono:

a) essere costituite tra operatori commerciali regolarmente iscritti nel registro Ditte della Camera di Commercio ove ha sede la Ditta;

b) avere un numero di soci non inferiore a trecento;

c) integrare il Consiglio di Amministrazione con due membri nominati con Decreto del Presidente della Regione previa delibera del Consiglio regionale;

d) integrare il Collegio dei Revisori dei Conti con un membro effettivo nominato con deliberazione della Giunta regionale;

La stipula della convenzione di cui al precedente articolo comma 1, e subordinata alla presentazione, da parte della Cooperativa di Garanzia Fidi, della seguente documentazione:

a) Atto costitutivo e Statuto in copia autenticata e con le certificazioni relative al deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale;

b) Certificato di iscrizione al Bollettino Ufficiale Societa Cooperative;

c) Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;

d) Copia autenticata del Libro Soci che va integrato ad ogni nuova immissione di soci, anche nel corso dell anno.




Art. 7

(Concessione contributi in conto capitale)



Per ottenere la concessione dei contributi in conto capitale le Cooperative di garanzia Fidi, pena l esclusione, devono presentare domanda entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima applicazione, ed entro il termine del 30 giugno per gli anni successivi.

Detta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia del bilancio dell esercizio finanziario precedente con gli estremi del deposito presso  la Cancelleria Commerciale del Tribunale  competente per territorio nonche copia del bilancio di previsione dell anno in corso;

b) attestazione dell Istituto di Credito convenzionato dalla quale si evinca la consistenza del fondo di garanzia rischi alla chiusura dell esercizio;

c) relazione analitica dell attivita svolta nell anno di riferimento con la dettagliata indicazione dei finanziamenti  concessi alle imprese associate, delle somme  versate al fondo di garanzia e delle fidejussioni  prestate da ciascuna di esse;

d) elenco delle sofferenze sopportate.

Le domande di cui al comma precedente, redatte in carta legale e dirette al Presidente della Giunta regionale, devono essere inviate all Assessorato competente, Ufficio Credito Agevolato al Commercio.

In fase di prima applicazione della presente  legge si provvedera alla concessione e liquidazione del contributo secondo i criteri fissati dal  precedente art. 4.

Per gli esercizi successivi al primo verra considerato l importo di aumento del fondo di garanzia determinato dai versamenti effettuati dai soci ai sensi dell art. 5, ultimo comma, della presente legge.

Nel caso in cui crediti in sofferenza garantiti dalla Cooperativa Fidi determinino la riduzione del fondo di garanzia rispetto all esercizio precedente, la Regione non riconosce alcun beneficio.

Alla erogazione del Contributo si provvede con delibera della Giunta regionale su proposta dell Assessore al Commercio.





Art. 8



Puo far parte delle Cooperative di Garanzia Fidi l impresa commerciale iscritta negli Elenchi Esercenti attivita Commerciali, ai sensi della Legge 27/ 11/ 60, n. 1397, e nel Registro della Camera di Commercio a norma della Legge 11 giugno 1971, n. 426, purche non abbia in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento ed il suo titolare non sia fallito, protestato, ne abbia riportato condanne ad una pena che comporti l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Non puo far parte della Cooperativa chi e socio di altra Societa di Garanzia o ne sia stato espulso.

Il socio a cui e stato concesso il finanziamento non puo richiedere altro finanziamento integrativo, anche entro il limite previsto dal precedente art. 3, comma 2, prima della naturale o anticipata cessazione dell ammortamento in corso.




Art. 9

(Prestazione delle agevolazioni finanziarie)



Le Cooperative di Garanzia Fidi concedono garanzie collettive e fidejussorie sui finanziamenti a breve e medio termine  accordati dagli Istituti di Credito convenzionati,  esclusivamente a favore dei propri soci, che siano piccole e medie imprese pugliesi esercenti il commercio, con provvedimento del proprio organo deliberativo.

Per poter beneficiare dei contributi, i soggetti indicati all art. 2 lettera b), della presente  legge, devono presentare all Ufficio Credito Agevolato al Commercio presso l Assessorato competente, per il tramite della Cooperativa di Garanzia Fidi di cui sono soci, domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

Alla richiesta deve essere allegata:

a) relazione istruttoria della Cooperativa Garanzia Fidi, di cui l operatore e socio, sulla concessione della garanzia collettiva per la realizzazione di programmi indicati all art. 2, lettera b), della presente legge;

b) un prospetto dell Istituto di Credito convenzionato attestante:

1) l importo totale del finanziamento concesso; 

2) il numero delle rate di ammortamento;

3) il valore delle singole rate calcolate al tasso fissato in convenzione;

4) il valore delle singole rate calcolate al tasso agevolato;

5) l importo del contributo in conto interessi, a carico della Regione, calcolato nei modi previsti dall art. 3 della presente legge.

L Assessore al Commercio provvede a proporre la concessione del contributo in conto interessi alla Giunta regionale,  che delibera anche il relativo impegno di spesa.

Per la liquidazione dei contributi in conto interessi i soggetti beneficiari devono presentare istanza, nei modi previsti dal comma secondo del presente articolo, entro i primi sessanta giorni di ogni anno successivo a quello in cui le annualita di ammortamento sono state pagate, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione della Cooperativa di Garanzia Fidi attestante l avvenuta realizzazione, anche parziale, del programma di investimento;

b) dichiarazione dell Istituto di Credito convenzionato attestante l avvenuto pagamento della rata annuale e l importo del contributo regionale dovuto, calcolato nei modi precedenti.

Alla erogazione del contributo si provvedera con Decreto del Presidente della Giunta regionale o, se delegato, dell Assessore al Commercio.




Art. 10

(Eventi dannosi)



Nel caso in cui eventi naturali e/ o altri eventi, comunque non imputabili o riferibili a qualsiasi titolo all imprenditore commerciale di cui all art. 8 della presente legge, comportino il parziale danneggiamento o la totale distruzione dei beni facenti parte del programma di investimento finanziato, tramite la Cooperativa di Garanzia Fidi, la Regione riconosce il contributo in conto interessi sulla parte dell ammortamento gia effettuato alla data dell evento dannoso.

In tal caso e necessario una perizia stragiudiziale nella quale siano illustrati sia le cause e l evento verificatosi, nonche i danni subiti ai beni mobili e/ o immobili con l indicazione del loro valore.

Alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dal presente articolo si provvedera con delibera di Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente.




Art. 11

(Incompatibilita e poteri di verifica)



I benefici previsti all art. 2, lettera b), della presente legge sono incompatibili con altre agevolazioni, a qualunque titolo, riconosciute dallo Stato o dalla Regione Puglia.

La verifica sullo stato di attuazione e affidata all Ufficio Credito Agevolato al Commercio, istituito presso l Assessorato competente, e si esplichera  con visite ispettive nei confronti dei soggetti  indicati all art.2, lettere a) e b), della presente legge.




Art. 12

(Norma finanziaria)


All onere finanziario per l attuazione della presente legge, previsto per l esercizio 1986  in 2 miliardi, si fara fronte con gli stanziamenti dei seguenti capitoli di nuova istituzione, in termini di  competenza e di cassa, appresso specificati: - Cap. 0802040: Promozione dell Associazionismo e della cooperazione nel Commercio. Contributi in c/ capitale competenza 400.000.000 cassa 400.000.000 - Cap. 0802041: Promozione dell Associazionismo e della cooperazione nel commercio. Contributi in c/ interessi. competenza 1.600.000.000 cassa 1.600.000.000 competenza 2.000.000.000 cassa 2.000.000.000 Al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1986, approvato con legge regionale n. 4 del 19/ 2/ 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA -
Variazioni in aumento
- Cap 0802040: Promozione dell Associazionismo e della cooperazione nel commercio. Contributi in c/ capitale competenza 400.000.000 cassa 400.000.000
- Cap. 0802041: Promozione dell Associazionismo e della cooperazione nel commercio. Contributi in c/ interessi competenza 1.600.000.000 cassa 1.600.000.000

Per gli anni successivi l onere finanziario sara definito con la relativa legge di bilancio.