Legge Regionale 13 giugno 1986, n. 14 Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali.
Art. 1(Delega alle Amministrazioni provinciali)
1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la funzione di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 38 relativa alle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali nella Regione Puglia viene delegata alle Amministrazioni provinciali. 2. L Amministrazione provinciale competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo e quella della provincia in cui ha inizio la circolazione del veicolo o del trasporto eccezionale, o in cui ha sede il richiedente, ovvero che per prima viene interessata da tale circolazione.
Art. 2(Pagamento indennizzi)
1. Gli indennizzi previsti dal dm 23 gennaio 1984 e successivi dovranno essere versati su conto corrente intestato alla Regione Puglia, con la specificazione che trattasi di versamento effettuato ai sensi della presente legge. 2. Copia del bollettino di versamento dovra essere allegato alla domanda di autorizzazione e l Amministrazione provinciale, prima di rilasciare le autorizzazioni, dovra accertare l avvenuto versamento.
Art. 3(Corresponsione finanziamenti)
1. Previa istruttoria tecnica, la Regione Puglia provvedera a ripartire annualmente, con apposita deliberazione della Giunta regionale, tra gli enti proprietari delle strade le somme riscosse ai sensi dell art. 2 della presente legge. 2. Gli enti proprietari delle strade potranno richiedere contributi per il miglioramento della pavimentazione delle strade piu interessate dai trasporti eccezionali, ai sensi della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27. 3. E attribuito a ciascuna provincia un contributo annuo a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge. 4. Per l anno 1986 il contributo di cui al precedente comma e fissato in L. 15.000.000 per ciascuna provincia, per gli anni successivi si provvedera in sede di legge di bilancio.
Art. 4(Istituzione di un ufficio centrale regionale)
1. E istituito presso l Assessorato regionale ai LLPP l Ufficio Trasporti eccezionali preposto alla organizzazione delle attivita connesse con l applicazione della presente legge. 2. Esso cura la raccolta e l archivio delle autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni provinciali, procede alla formazione e all aggiornamento del catasto stradale regionale, coordina l attivita delegata alle Amministrazioni provinciali con la presente legge, nonche quella relativa al censimento della circolazione stradale. 3. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a trasmettere al predetto ufficio tutti i dati relativi alla rete viaria di rispettiva competenza.
Art. 5(Vigilanza e sanzioni)
1. Alle Province spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, nonche l esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l applicazione delle sanzioni previste dalla legge 10/ 2/ 1982, n. 38.
Art. 61. Per le finalita previste dalla presente legge e autorizzata l istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l esercizio finanziario 1986 e successivi, per gli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali e per la erogazione delle somme introitate agli enti proprietari delle strade. 2. Alle spese di cui al 3° comma dell art. 3 della presente legge si fara fronte con i fondi di cui al Capitolo 0203400 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1986. Tale capitolo e integrato di lire 1.800.000.000 da prelevare dai fondi globali del Bilancio 1986 e riportati al Capitolo 1602040 dello stato di previsione della spesa PARTE II VARIAZIONE IN DIMINUZIONE Cap. 1602040-Fondi per il finanziamento di spese derivanti da LL.RR. in corso di adozione Competenza 1.800.000.000 Cassa 1.800.000.000 VARIAZIONE IN AUMENTO Cap. 0203400 Delega funzioni amministrative a Province e Comuni per il rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali e formazione nuovo catasto stradale lr 13/ 6/ 1986 N. 13 nonche per censimento della circolazione stradale. Competenza 1.800.000.000 Cassa 1.800.000.000
Art. 7(Abrogazione)
1. E abrogata la legge regionale 1 aprile 1985, n. 13.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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