Anno 1986
Numero 16
Data 06/08/1986
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 agosto 1986, n. 16

Legge regionale 3 giugno 1985, n. 52 - Proroga.



Art. 1


1. E prorogata la validita della legge regionale 3 giugno 1985, n. 52, con le modifiche di cui ai successivi articoli, per  lassunzione degli oneri di pedaggio sull autostrada A 14, nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.



Art. 2


1. Il rimborso dei pedaggi autostradali, nei limiti e con le modalita di cui alla legge regionale 3 giugno 1985, n. 52, sara applicato nei confronti di convogli di autotreni o autosnodati o autoarticolati con numero di assi non inferiore a cinque.

2. All onere riveniente dall applicazione della presente legge si fa fronte, per l esercizio 1986, con le seguenti variazioni al bilancio di previsione:

PARTE I - ENTRATA

Variazione in aumento:

- Cap. 1021000 Quota reg.le del fondo comune di cui all art. 8 della legge 16/ 5/ 1970, n. 281 e successive modificazioni. Competenza 750.000.000= cassa 750.000.000=

Variazione in aumento:

- Cap. 0501330 Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1986. Competenza 750.000.000= cassa 750.000.000=




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.