Anno 1986
Numero 19
Data 11/09/1986
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Legge Regionale 11 settembre 1986, n. 19

Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre.



Art. 1


1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina la costruzione delle serre.


Art. 2


1. Ai fini della presente legge e considerata serra ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed  umidita. per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante.

2. Le serre di cui al primo comma devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari.





Art. 3


1. I Comuni disciplinano la costruzione delle serre nell ambito delle previsioni dello strumento urbanistico generale relative alle zone agricole, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi e dei piani agricoli.

2. Per le zone di cui al primo comma devono comunque essere determinati i rapporti massimi di copertura e la disciplina delle opere necessarie per la realizzazione delle serre, per la loro accessibilita, per lo scarico e l incanalamento sia delle acque meteoriche sia di quelle eventuali derivanti dall esercizio dell impianto.





Art. 4


1. Fino a quando lo strumento urbanistico non disciplini espressamente la costruzione delle serre, queste possono essere realizzate con le caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 2 purche:

1 - la superficie coperta non superi il 75% dell area disponibile ove questa non sia inferiore a mq 4.000;

2 - l altezza, misurata al colmo delle coperture, non superi i metri 6;

3 - le distanze minime delle serre da fabbricati adibiti a civile abitazione non siano inferiori a metri 6;

4 - le distanze dalle strade non siano inferiori a quelle previsti dalle norme statali, regionali o comunali vigenti;

5 - i muri di sostegno e di contenimento non superino l altezza di metri 3;

6 - sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall esercizio dell impianto.

2. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini della volumetria assentibile soltanto per fabbricati fu




Art. 5


1. Non e, comunque, consentita la costruzione di serre:

a - nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;

b - nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1397 e del DM 21 novembre 1984;

c - in tutte le zone non tipizzate agricole negli strumenti urbanistici generali.




Art. 6


1. Chiunque intenda procedere alla costruzione di serre deve rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata da certificato catastale, da una planimetria indicante la localizzazione e la dimensione delle opere in progetto, nonche dal parere sulla idoneita dell intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona rilasciato dall Assessorato regionale all Agricoltura – Ispettorato competente.

2. Il rilascio della concessione e connesso alla specifica destinazione dell uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione.

3. Non e soggetta ad autorizzazione la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre.




Art. 7


1. La costruzione delle serre effettuata con osservanza delle disposizioni della presente legge non e soggetta ai limiti ed ai divieti di cui allo art. 41 quinquies, terzo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.



Art. 8


1. Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta la concessione edilizia al Sindaco, il quale la rilascia ai sensi della normativa vigente anche in deroga alle disposizioni della presente legge.