Anno 1986
Numero 21
Data 11/09/1986
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note
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Legge Regionale 11 settembre 1986, n. 21

Costituzione e Regolamento della Commissione speciale per l' ordinamento istituzionale ed amministrativo della Puglia.



Art. 1

(Costituzione e Composizione)



1. E costituita, a norma dell art. 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale e dell art. 34 dello Statuto della Regione Puglia, la Commissione speciale per l approfondimento dell esame dei problemi concernenti l ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione.

2. La Commissione è composta da tredici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

3. Il Presidente presiede la Commissione e ne coordina i lavori ed il loro funzionamento.




Art. 2

(Compiti)



1. La commissione provvede ad approfondire l esame dei problemi concernenti l ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari:

- per l adeguamento dell ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia nell obiettivo di rafforzare l essenziale carattere di istituto di democrazia politica secondo una efficace disciplina del tessuto delle autonomie locali;

- per l individuazione di criteri procedimentali amministrativi che diano trasparenza e tempestivita alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative;

- per il raccordo operativo delle rappresentanze elettive del potere locale con la piu vasta e organica azione di riforma dello Stato.

2. La Commissione rassegna le sue conclusioni definitive al Presidente del Consiglio entro un anno dal suo insediamento.




Art. 3

(Funzionamento)



1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede all insediamento della Commissione entro 15 giorni dalla sua formale costituzione.

2. Per il funzionamento e il supporto tecnico la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del Consiglio regionale, giusta apposite decisioni adottate dall Ufficio di Presidenza del Consiglio.

3. Le spese necessarie per il funzionamento graveranno sul bilancio del Consiglio regionale.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio in quanto compatibili.