Anno 1986
Numero 22
Data 11/09/1986
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 settembre 1986, n. 22

Modifica dell' art. 2 della legge regionale 5 luglio 1984, n. 34.



ARTICOLO UNICO


1. L art. 2 della legge regionale 5.7.84, n. 34, relativa a Assicurazionne contro gli infortuni in favore dei Consiglieri regionali, e sostituito dal seguente:

Il contratto di assicurazione senza diritto di rivalsa e cumulativo e prevede le seguenti indennita:

- L. 250.000.000 in caso di morte

- L. 300.000.000 in caso di invalidita permanente

- L. 50.000 per ogni giorno di invalidita temporanea.