Legge Regionale 11 settembre 1986, n. 22
Modifica dell' art. 2 della legge regionale 5 luglio 1984, n. 34.
ARTICOLO UNICO 1. L art. 2 della legge regionale 5.7.84, n. 34, relativa a Assicurazionne contro gli infortuni in favore dei Consiglieri regionali, e sostituito dal seguente:
Il contratto di assicurazione senza diritto di rivalsa e cumulativo e prevede le seguenti indennita:
- L. 250.000.000 in caso di morte
- L. 300.000.000 in caso di invalidita permanente
- L. 50.000 per ogni giorno di invalidita temporanea.