Anno 1986
Numero 24
Data 11/09/1986
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 settembre 1986, n. 24

Istituzione di una commissione di indagine sull' attivita' dell' E.R.S.A.P.



Art. 1

(Istituzione e finalita)



1. E istituita una Commissione Consiliare d indagine sulla attivita svolta dall ERSAP in applicazione delle norme contenute nelle lettere l), m) ed n) dell art. 3 della legge regionale 28/ 10/ 1977, n. 32.




Art. 2

(Composizione e insediamento)



1. La Commissione e composta da tredici consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi.

2. L Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e delegato a provvedere alla costituzione e insediamento della Commissione d indagine entro il termine perentorio di trenta giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni nominative fatte pervenire dai Presidenti dei Gruppi entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio.





Art. 3

(Poteri)



1. La Commissione d indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facolta di chiedere l intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali, nonche dei funzionari responsabili di settori ed uffici dell amministrazione regionale e degli amministratori, sindaci revisori e responsabili burocratici dell ERSAP.

2. La Commissione puo altresì chiedere l intervento degli amministratori, sindaci revisori e funzionari degli organismi, enti, aziende e/ o societa in cui l ERSAP risulta partecipe con quote di capitale o azioni.

3. La Commissione puo acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuni, senza che possa essere opposto il segreto  d’ufficio.

4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri  presenti all atto della votazione.




Art. 4

(Elezione del Presidente - Validita delle riunioni)



1. I componenti la Commissione eleggono, nella prima seduta, un Presidente e un Vicepresidente, a scrutinio segreto, nonche a maggioranza assoluta per le prime due votazioni ovvero a maggioranza relativa per le successive.

2. La Commissione si riunisce previo avviso di convocazione da notificarsi almeno due giorni prima. In seconda convocazione la seduta e valuta quale che sia il numero dei presenti.




Art. 5

(Funzioni di segreteria)



1. Per l espletamento delle incombenze di segreteria la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del Consiglio regionale, giusta apposite decisioni adottate dall Ufficio di Presidenza del Consiglio.




Art. 6

(Termini)



1. La Commissione relaziona al Consiglio regionale sulla indagine svolta nel termine di tre mesi dal suo insediamento.

2. L Ufficio di Presidenza del Consiglio e delegato a concedere una sola proroga di ulteriori tre mesi, previa richiesta motivata, cui dovra comunque essere allegata una relazione sullo stato dei lavori.