Anno 1986
Numero 29
Data 03/10/1986
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 3 ottobre 1986, n. 29

Classificazione della ricezione turistica all' aperto.



Art. 1

(Finalita della legge)



La presente legge e finalizzata alla classificazione delle strutture turistiche ricettive all aperto, quali risultano disciplinate dalla LR 20 giugno 1979, n. 35 e dal regolamento  di attuazione.




Art. 2

(Strutture ricettive: campeggi e villaggi turistici)



Il secondo comma dell art. 1 della L. R. 20/ 6/ 1979, n. 35 e così modificato:

Agli effetti della presente legge sono considerati complessi ricettivi turistici all aperto i campeggi ed i villaggi turistici.





Art. 3

(Tipologia dei complessi)



L art. 2 della L. R. 20/ 6/ 1979, n. 35 e così modificato:

I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate aperte al pubblico, per la sosta di turisti provvisti di norma di tende, roulottes  o altri mezzi autonomi di pernottamento.

Nelle suddette strutture ricettive, allo scopo di ospitare turisti in transito sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi, e possibile riservare apposite aree attrezzate con unita abitative  mobili, semifisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti idrico, fognario ed elettrico.

Tali strutture non potranno superare il 25% della ricettivita consentita per il campeggio.

I Villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria su aree recintate, per il soggiorno e la sosta di turisti sprovvisti di norma di mezzi propri di pernottamento, in unita abitative mobili, semifisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate  agli impianti idrico, fognario ed elettrico.

Nelle suddette strutture ricettive e possibile riservare apposite aree delimitate ed attrezzate con servizi igienici centralizzati in numero idoneo, in grado di ospitare turisti in transito provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. Tali aree non potranno superare il 25% della ricettivita consentita.

I campeggi ed i villaggi turistici sono dotati accessorialmente di bar con vendita di alcolici e superalcolici, ristoranti, pizzerie, supermercati e bazar, nonche attrezzature sportive e ricreative.

La licenza di esercizio comprendera l autorizzazione specifica all esercizio delle attivita sopraelencate.

I campeggi ed i villaggi turistici possono essere realizzati da Enti, da privati o da organismi del turismo sociale e giovanile e debbono possedere i requisiti strutturali e funzionali richiesti per la classificazione.




Art. 4

(Individuazione delle aree)



Dopo l entrata in vigore della presente legge l individuazione delle nuove aree da destinare alle imprese turistiche ricettive previste dall art. 1 e consentita nel rispetto degli strumenti urbanistici e successive modificazioni e varianti ai medesimi.




Art. 5

(Disciplina transitoria dell autorizzazione per l apertura di campeggi e villaggi turistici gia esistenti)



La presente legge si applica anche alle strutture ricettive all aperto, sia ad attivita stagionale che annuale, gia in funzione alla data della sua entrata in vigore ed in possesso di autorizzazione originaria.

Il rinnovo di tale autorizzazione si effettua con il solo pagamento delle tasse di concessione, sulla base delle precedenti autorizzazioni gia in possesso del gestore, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno.

La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata al Sindaco competente per territorio.

Il Comune, entro 15 giorni dalla ricezione, notifica al richiedente il  rinnovo dell autorizzazione, ovvero le prescrizioni che si rendono necessarie qualora risultino mancanti le condizioni fissate dalle vigenti leggi in materia.

Il rinnovo dell autorizzazione puo essere concesso solo se, entro 20 giorni dalla data di notifica di cui al precedente comma, si sia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Comune.




Art. 6

(Classificazione)



Le strutture ricettive sono classificate in base ai requisiti posseduti.

I campeggi vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella; i villaggio turistici sono contrassegnati con quattro, tre e due stelle.

L attribuzione del numero di stelle e effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dalla struttura ricettiva.

I requisiti e i relativi coefficienti numerici sono indicati nella allegata tabella A), che fa parte integrante della presente legge.

La classificazione e obbligatoria ed e condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

E fatto obbligo di esporre ben visibile, all esterno e all interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate.




Art. 7



La classificazione prevista dalla presente legge ha validita per le strutture ricettive attivate durante il quinquennio e, per le strutture ricettive riclassificate ai sensi del successivo art. 11, la classificazione ha validita per la frazione residua del quinquennio in corso.

Le operazioni relative alla classificazione devono essere espletate nel semestre precedente l anno di inizio del quinquennio di validita della classificazione stessa.

Non si procede a revisione della classificazione nell ultimo anno del quinquennio.




Art. 8

(Aree di sosta)


Nei Comuni sprovvisti di campeggi e villaggi turistici possono essere autorizzate mini aree di sosta, con un massimo di venti piazzole e nel rispetto, comunque, di tutte le norme igienico - sanitarie vigenti, quale supporto del turismo campeggistico ed itinerante, escursionistico e rurale.

Le mini aree sono classificate con una stella; ad esse non si applica l obbligo della superficie complessiva minima prevista dal 1o comma dell art. 4 della LR 20 giugno 1979, n. 35.




Art. 9

(Denominazione aggiuntiva A)



Le strutture ricettive di cui alla presente legge assumono la denominazione aggiuntiva A (annuale) quando, su domanda dell interessato, sono aperte per l intero arco dell anno.

La chiusura temporanea delle strutture ricettive puo essere consentita per un periodo massimo di quattro mesi all anno, a scelta del proprietario o gestore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonche segnalate nelle insegne della struttura ricettiva.

Le strutture ricettive all aperto con autorizzazione stagionale possono ampliare il periodo minimo di apertura dandone semplice comunicazione nell istanza di rinnovo della licenza di esercizio presentata al Comune competente per territorio.




Art. 10

(Assegnazione della classificazione)



Per le strutture ricettive all aperto in attivita la classificazione viene assegnata in via provvisoria sulla base dello stato di fatto della struttura ricettiva e dei suoi requisiti.




Art. 11

(Revisione della classificazione)



Qualora durante il quinquennio intervengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione della struttura ricettiva all aperto o qualora non sussistano piu i requisiti  necessari per il mantenimento della struttura ricettiva stessa al livello di classificazione cui era stata assegnata, si provvede, di ufficio o su domanda, alla revisione della classificazione dell esercizio in corrispondenza delle mutate condizioni e dei requisiti effettivamente posseduti.

In presenza di sopravvenuta carenza dei requisiti per il mantenimento del livello di classificazione assegnata, il titolare della licenza di esercizio e tenuto a farne denuncia all ente comunale, nel cui territorio e sita la struttura ricettiva 




Art. 12

(Denuncia ai fini della classificazione)



Per l assegnazione della classificazione i titolari della licenza di esercizio delle strutture ricettive all aperto devono, entro il mese di giugno dell anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune, nel cui territorio e sita la struttura ricettiva, una denuncia contenente tutti gli elementi di valutazione dei requisiti  posseduti dalla struttura ricettiva.

Stessa denuncia deve essere presentata nei casi di nuova apertura di struttura ricettiva, durante il quinquennio.




Art. 13

(Competenza alla classificazione)



Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle strutture ricettive all aperto ai sensi dell art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/ 7/ 1977, n. 616 e dell art. 9 della LR 20/ 6/ 79, n. 35.

I Comuni provvederanno alla classificazione delle strutture ricettive all aperto, sentiti  l Ente turistico competente per territorio e l Associazione regionale di categoria delle strutture ricettive all aperto( FAITA)

Il provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di classificazione.

Entro lo stesso termine il Comune puo richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi ed eventualmente accertare d ufficio i dati indispensabili per l attribuzione della classificazione.

Il provvedimento esecutivo di classificazione e comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata e, per conoscenza, all Ente turistico competente per il territorio e alla FAITA (Associazione Regionale strutture ricettive all aperto).

Trascorsi i 60 giorni senza che il Comune abbia deliberato in ordine alla richiesta di classificazione, questa si intende accolta.




Art. 14

(Pubblicita delle deliberazioni di classificazione)



Entro 30 giorni dalla data di deliberazione della classificazione, l elenco degli esercizi classificati e pubblicato, a cura del Comune, nel Foglio degli Annunci Legali della provincia di appartenenza e affisso nell albo pretorio del Comune ove hanno sede le strutture ricettive interessate.




Art. 15

(Ricorsi avverso la classificazione)



Avverso il provvedimento di classificazione possono proporre il ricorso il proprietario o il gestore della struttura ricettiva ed i titolari di altre strutture ricettive ubicate nella regione. 

Il ricorso deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di classificazione sul foglio annunci legali della provincia, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dall interessato.

Lo stesso ricorso e presentato al Comune competente per territorio, che esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il parere s intende acquisito.

Il Presidente della Giunta regionale trasmettera copia del ricorso al titolare della struttura ricettiva, di cui viene impugnata la classificazione quando il ricorso non sia prodotto dallo stesso; il suddetto titolare, in tal caso, entro i successivi  90 giorni, potra far pervenire le sue osservazioni al ricorso.




Art. 16

(Decisione sui ricorsi)



Il Presidente della Giunta regionale decide in merito ai ricorsi, su conforme deliberazione della Giunta, sentito il parere di una commissione composta:

1) dall Assessore regionale al Turismo, che la presiede, o per sua delega, dal Coordinatore del Settore Turismo dell Assessorato;

2) dal funzionario dell Assessorato regionale al Turismo, capo dell Ufficio interessato, con funzioni di relatore;

3) da un funzionario tecnico, designato dall Assessore regionale all Urbanistica;

4) da un funzionario sanitario, designato dall Assessore regionale alla Sanita;

5) da tre rappresentanti delle aziende ricettive all aperto, designati dall Associazione regionale di categoria;

6) da tre rappresentanti delle piu importanti organizzazioni sindacali dei lavoratori delle aziende ricettive all aperto.

La Commissione e assistita da un segretario scelto fra gli impiegati dell Assessorato al Turismo.

Le decisioni della Commissione sono valide con la maggioranza semplice dei votanti, qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di parita prevale il parere espresso dal Presidente della Commissione.

La decisione del ricorso va adottata entro il termine di 90 giorni, decorso infruttuosamente il quale il ricorso s intende respinto.




Art. 17

(Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati)



Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, il Comune competente alle operazioni di classificazione trasmette alle Regioni gli elenchi delle aziende ricettive all aperto classificate e, separatamente quelli delle aziende per le quali siano stati presentati i ricorsi.

La Giunta regionale provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, delle classificazioni divenute definitive.

Per le aziende ricettive all aperto le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per le aziende la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi.




Art. 18

(Attribuzione di migliore classificazione)



Il titolare di una struttura ricettiva che realizzi opere di miglioramento degli impianti, dei servizi e delle strutture,  tali che l impresa turistica possa ottenere una migliore classificazione, ne da comunicazione al Comune competente per territorio, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti.

Il Comune, accertata l idoneita dei miglioramenti apportati, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione della struttura ricettiva.




Art. 19

(Sanzioni per mancata denuncia)



Il Comune revochera la licenza di esercizio, previa diffida, al titolare di struttura ricettiva all aperto che non ottemperi alla denuncia di cui agli artt. 10 e 11 della presente legge.

La licenza d esercizio puo essere nuovamente concessa, previa classificazione o riclassificazione della struttura ricettiva, allorche il titolare della medesima abbia adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 10- 11- 12- 13- 18 e 19 della presente legge.




Art. 20

(Comportamento ostativo del titolare della struttura ricettiva)



Il titolare della struttura ricettiva all aperto che non fornisca le informazioni richieste o non consenta gli accertamenti disposti  ai fini della classificazione da parte del Comune competente per territorio soggiace alla sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.

In caso di persistenza del rifiuto, Il Comune puo disporre la sospensione della licenza di esercizio, fino a a quando il titolare dell impresa ricettiva non abbia ottemperato a tale obbligo.





Art. 21

(Sanzioni per omessa o indebita attribuzione di classificazione)



Il titolare della struttura ricettiva all aperto che ometta di indicare la classificazione o attribuisca al proprio esercizio una classificazione o una denominazione diversa da quella autorizzata o affermi la sussistenza di attrezzature non conformi a quelle esistenti soggiace alla sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000, indipendentemente dalle applicazioni di sanzioni penali.

I proventi delle sanzioni amministrative previsti agli articoli 20 e 21 della presente legge sono devoluti al Comune.

In relazione alle suddette inadempienze, il Comune puo disporre anche la sospensione  della licenza d esercizio da 10 a 60 giorni.




Art. 22

(Esercizio delle funzioni di vigilanza)



Ferma restando la competenza dell autorita di pubblica sicurezza per il territorio.




Art. 23

(Disposizioni transitorie e finali)



La nuova classificazione delle strutture ricettive all aperto sara operante dal 1° gennaio 1987.

Gli obblighi previsti dal 3° comma dell art. 4 della legge n. 35 del 20 giugno 1979  sono prorogati al 31 dicembre 1986.

In sede di applicazione della presente legge, le strutture ricettive all aperto gia  in attivita, aspiranti all attribuzione di una stella,  sono collocate a tale livello di classificazione, purche si dotino dei requisiti obbligati, entro il 31/ 12/ 1985.

E abrogato l art. 2 della LR  n. 35 del 20/ 6/ 1979.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni previste per la stessa materia nelle vigenti leggi statali e regionali.




ALLEGATO A


ALLEGATO N. 1 CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE ALL APERTO PRONTUARIO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI
Il presente allegato e composto da:
- quadro di classificazione degli esercizi ricettivi;
- tabella A - Requisiti (obbligati e fungibili) dei complessi ricettivi (villaggi turistici e campeggi), con i relativi punteggi;
- riepilogo dei requisiti obbligati dei complessi ricettivi con  elenchi separati per ogni livello di classificazione.
QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI
Nel presente quadro e indicato il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione.
Per l assegnazione ad un determinato livello l esercizio ricettivo deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nel presente quadro,  al cui totale abbiano concorso tutti i requisiti obbligati previsti per quel livello.
Livello di classificazione Villaggi turistici – campeggi * 1 stella ** 2 stelle *** 3 stelle ****4 stelle
Per la valutazione dei singoli requisiti e per l individuazione dei requisiti obbligati   si fa riferimento alla allegata tabella A.
Quando le voci relative ai requisiti obbligati  sono distinte in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione puo essere sostituita con altra corrispondente sottovoce di grado superiore.
I risultati dei calcoli previsti dalla tabella A sono, ove occorra, arrotondati alla unita superiore.
TABELLA A REQUISITI (OBBLIGATI E FUNGIBILI) DEI COMPLESSI RICETTIVI CON I RELATIVI PUNTEGGI
 (Le note relative alla tabella A sono comprese negli articoli da 33 a 48)
1 - Sistemazioni dell area, strutture e infrastrutture
1.01 Viabilita veicolare interna a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4) (5)
1.011 con fondo naturale punti 1 1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia punti 2
1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto punti 3
1.02 Viabilita pedonale
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole ( o alla distanza massima di 50 mt. l uno dall altro (1) (2) (3) (4) punti 1
1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole punti 2
1.023 passaggi pedonali ogni piazzola punti 3
1.03 Parcheggio auto (5)
1.031 area di sosta in prossimita del locale di ricevimento, con un numero di posti - auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole punti 3
1.032 una o piu aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole e delle unita abitative punti 1
1.033 come 1.032, con posti auto coperti o ombreggiati (4) (3) punti 2
1.04 Aree libere per uso comune attrezzabili per attivita sportive e ricreative.
1.041 di superficie complessive non inferiore al 5% dell intera superficie del complesso (1) (2) (3) punti 1
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell intera superficie del complesso (4) punti 4
1.043 di superficie complessiva superiore al 15% dell intera superficie del complesso punti 6
1.05 Aree sistemate a giardino
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5% dell area di cui alla voce 1.04 punti 2
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell area di cui alla voce 1.04 punti 3
1.053 di superficie complessiva superiore al 15% dell area di cui alla voce 1.04 punti 5
1.06 Aree ombreggiate
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell intera area del complesso punti 1
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell intera superficie del complesso (3) punti 2
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell intera superficie del complesso (4) punti 3
1.064 di superficie complessiva superiore al 40% dell intera superficie del complesso punti 4
1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti 1
1.07 Superficie delle piazzole (6) (7) compreso lo spazio adibito a parcheggio auto e la viabilita interna di accesso delle piazzole
1.071 non inferiore a mq 60 (1) punti 1
1.072 non inferiore a mq 70 (2) punti 3
1.073 non inferiore a mq 80 (3) punti 5
1.074 non inferiore a mq 90 (4) punti 7
1.08 Individuazione delle piazzole
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4) punti 1
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (1) (2) punti 1
1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali (3) punti 2
1.084 come 1.082, con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate (4) punti 3
1.09 Sistemazione delle piazzole
1.091 a prova di acqua e polvere (1) (2) (3) (4) punti 1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con canalizzazione interrate e con prese di corrente poste se esterne in colonnine e dotate di chiusura ermetica (1) (2) (3) (4) punti 1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l uno dall altro e comunque in modo da garantire l agevole fruizione della viabilita veicolare e pedonale; nonche dei servizi comuni (1) (2) (3) (4) punti 1
1.12 Impianto idrico (6) da realizzarsi con tubazione interrate ed alimentato in modo da consentire l erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 100, di cui almeno 30 litri potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali (1) (2) (3) (4) punti 1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque (1) (2) (3) (4) punti 1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti (1) (2) (3) (4) punti 1
1.15 Impianto telefonico per uso comune 1.151 con una linea esterna (1) (14) punti 1
1.152 con una linea esterna e cabina (2) (3) (4) punti 3
1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti 1
1.16 Raccolta di rifiuti da realizzarsi mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio a perdere che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi medesimi di capacita complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole, e da esse non distanti piu di 100 metri (1) (2) (3) (4) punti 1
2 - SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI
2.01 Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all ingresso del complesso (1) (2) (3) (4) punti 1
2.02 Servizio di guardiania servizio notturno (dalle ore 23 alle ore 7) oltre a quello diurno punti 2
2.03 Pulizia ordinaria delle aree comuni 2.031 2 volte al giorno (1) (2) (3) punti 1
2.032 con addetto diurno permanente (4) punti 4
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti (9)
2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4) punti 1
2.042 due volte al giorno punti 4
2.05 Pronto soccorso (1) (2) (3) (4)
2.051 nei complessi con capacita ricettiva autorizzata fino a 1500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata.
2.052 nei complessi con capacita ricettiva autorizzata superiore a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato e da medico reperibile a chiamata punti 1
2.06 Pulizia delle installazioni igienico – sanitarie 2.061 due volte al giorno (1) (2) (3) (4) punti 1
2.062 con addetto diurno permanente punti 4
2.07 Installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei wc, docce e lavabi (10)
2.0710- 1 wc ogni 20 ospiti (1) (2) (11) punti 1
2.0711- 1 wc ogni 15 ospiti (3) (4) (11) punti 4
dei wc almeno il 15% deve essere munito di boccetta o rubinetto
2.0712- 1 doccia chiusa ogni 80 ospiti (1) (11) punti 1
2.0713- 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti (2) (11) punti 3
2.0714- 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti (3) (11) punti 5
2.0715- 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (4) (11) punti 7
2.0716- 1 doccia aperta almeno 100 ospiti punti 2
2.0717 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti punti 3
2.0718 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti punti 4
2.0719 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti punti 5
2.0720 almeno 1 lavabo ogni 25 ospiti (1) (2) (11) punti 1
2.0721 almeno 1 lavabo ogni 25 ospiti, dotato di pannello divisorio (11) punti 2
2.0722 1 lavabo ogni 20 ospiti (3) (4) (11) punti 3
2.0723 1 lavabo ogni 20 ospiti dotato di pannello divisorio (11) punti 4
2.0724 1 lavapiede ogni 100 ospiti (1) (2) (3) (11) punti 1
2.0725 1 lavapiede ogni 50 ospiti (1) punti 2
2.0726 1 lavello per stoviglie ogni 50 ospiti (4) (11) punti 2
2.0727 1 lavello per stoviglie ogni 40 ospiti (2) (3) (11) punti 3
2.0728 1 lavello per stoviglie ogni 30 ospiti (4) (11) punti 6
2.0729 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti (1) (2) (11) punti 1
2.0730 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti (3) (11) punti 3
2.0731 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti (4) (11) punti 5
2.0732 1 vuotatoio per wc chimici ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4) punti 1
2.08 Erogazione acqua calda (12)
2.081 in almeno il 30% delle docce chiuse (1) (2) punti 1
2.082 in almeno il 50% delle docce chiuse (3) punti 2
2.083 in almeno il 50% delle docce chiuse ed il 30% delle altre installazioni (4) punti 5
2.084 in tutte le docce chiuse punti 6
2.09 Erogazione acqua potabile da assicurarsi attraverso fontanelle (1) (2) (3) (4) (11) punti 1
2.10 Dotazione delle piazzole
2.101 presa di corrente in almeno il 10% delle piazzole punti 1
2.102 presa di corrente in tutte le piazzole caravan (2) (3) (4) punti 3
2.103 ALLACCIO alla rete fognaria in almeno il 20% delle piazzole punti 4
2.104 allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole punti 14
2.105 allaccio alla rete idrica in almeno il 10% delle piazzole punti 2
2.106 allaccio alla rete idrica in almeno il 50% delle piazzole punti 10
2.107 allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole punti 20
2.11 Attrezzatura di ristoro
2.111 bar (1) (2) (3) (13) punti 1
2.112 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie punti 3
2.113 tavola calda o ristorante self - service (3) (4) punti 2
2.114 ristorante con numero di coperti non inferiore al 20% della ricettivita autorizzata punti 4
2.115 spaccio (1) (2) (3) (4) (13) punti 1
2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio ecc.)
2.121 almeno 1 attrezzatura (3) punti 3
2.122 almeno 2 attrezzature (4) punti 6
2.123 per ogni attrezzatura in piu punti 2
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi
bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da
tavolocinema, noleggio articoli sporti 2.131 almeno una
attrezzatura o servizio (2) punti 2 2.132 almeno 2 attrezzature (o
servizi) (3) punti 4 2.133 almeno 3 attrezzature o servizi (4)
punti 6 2.134 per ogni attrezzatura o servizio in piu punti 2
UBICAZIONE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI
3.01 Collocazione nella localita (panoramicita, silenziosita, distanza degli elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo turistico per la zona) (15)
3.011 punti 1
3.012 punti 2
3.013 punti 3
3.014 punti 4
3.015 punti 5
3.016 punti 6
3.017 punti 7
3.018 punti 8
3.02 Accesso
3.021 con oltre 1 km di strada non asfaltata punti 1
3.022 con non piu di 1 km di strada non asfaltata punti 2
3.023 con strada asfaltata sino all ingresso punti 3
4 UNITA ABITATIVE( UA) (16)
4.01 Installazione igienico - sanitarie nelle Unita Abitative debitamente allacciate agli impianto idrico, fognario ed elettrico 4.011 Installazioni igienico - sanitarie (lavabo e wc) in almeno il 10% delle UA punti 1
4.012 con erogazione acqua calda punti 1
4.013 come 4.011 in almeno il 20% delle UA punti 2
4.014 come 4.012 in almeno il 20% delle UA punti 2
4.015 come 4.011 in almeno il 30% delle UA punti 4
4.016 come 4.012 in almeno il 30% delle UA punti 4
4.017 come 4.011 in almeno il 50% (4) UA punti 6
4.018 come 4.012 in almeno il 50% (4) UA punti 6
4.019 come 4.011 in almeno il 75% delle UA punti 8
4.020 come 4.012 in almeno il 75% delle UA punti 8
4.021 come 4.011 in tutte le UA punti 10
4.022 come 4.012 in tutte le UA punti 10
4.03 Dotazione Unita Abitative
4.031 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 2 a 6, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti (2) (3) (4) punti 1
4.032 attrezzature per soggiorno all aperto composta da una sedia per ospite ed un tavolo (4) punti 3
4.033 presa di corrente elettrica (2) (3) (4) punti 1
4.034 riscaldamento nel 20% delle UA punti 2
4.035 riscaldamento nel 50% delle UA punti 4
4.036 riscaldamento nel 100% delle UA punti 7
(1) Obbligatorio per complessi * (1 stella)
(2) Obbligatorio per complessi ** (2 stelle)
(3) Obbligatorio per complessi *** (3 stelle)
(4) Obbligatorio per complessi **** (4 stelle)
(5) Per i complessi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci  1.01- 1.03 non sussistono. In tal caso, ai fini delle classificazione, vengono forfetariamente attribuiti 4 punti.
(6) Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 puo essere corrispondentemente ridotta.
In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovra essere aumentata del 50% (gli autoveicoli attrezzati per l alloggio sono equiparati alle roulottes).
(7) La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone E consentita la suddivisione della piazzola in due settori, limitatamente al caso di tende con non piu di 3 posti ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacita ricettiva totale del complesso.
(8) Ogni complesso dovra essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al fabbisogno di 12 ore calcolato sulla capacita ricettiva autorizzata oppure di pozzi di riserva con idoneo gruppo  elettrogeno.
Quando l approvvigionamento idrico e garantito da acqua non potabile e potabile i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in piu lingue o con appositi simboli.
(9) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovra essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorita sanitaria.
(10) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazione igienico – sanitarie riservate, l obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazione igienico - sanitarie riservate.
(11) Da dislocarsi a non piu di 200 metri dalle piazzole cui sono destinate.
(12) L Obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora esistano.
Negli insediamenti situati oltre i 700 mt. slm l erogazione dell acqua deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico - sanitarie.
(13) L obbligo non sussiste se esistono punti vendita nel raggio di 3 chilometri.
In questo caso il punteggio uno e attribuito in via forfetaria.
(14) L obbligo non sussiste se esiste un posto telefonico nel raggio di km 2.
(15) Ogni complesso determina i parametri di riferimento per l attribuzione del punteggio fungibile da uno a otto.
(16) Per Unita Abitativa( UA) si intende l insieme dato dalla piazzola e dai manufatti ivi installati.
Nelle UA la superficie coperta non puo essere inferiore a:
- mq 3 per persona, nel complesso a due stelle
- mq 4 per persona, nel complesso a quattro stelle
- mq 5 per persona, nel complesso a quattro stelle e non puo superare - mq 35 nei complessi a due stelle;
- mq 40 nei complessi a tre stelle
- mq 50 nei complessi a quattro stelle.
Tali parametri non si applicano per tende e roulottes.
La capacita ricettiva totale del villaggio turistico e data  dalla somma ricettiva delle singole UA che non puo comunque superare quella media di quattro persone a( UA) e dalla eventuale capacita ricettiva delle piazzole adibite a campeggio, di cui al precedente punto (7).
REQUISITI OBBLIGATI PER COMPLESSI RICETTIVI * (1 stella) (Campeggi)
1.01 Viabilita veicolare interna, a prova di acqua e di polvere punto 1
1.02 Viabilita pedonale passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l uno dall altro) punti 1
1.03 Parcheggio auto
1.032 una o piu aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle piazzole punti 1
1.04 Aree libere per uso comune
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5% della intera superficie del campeggio punti 1
1.06 Aree ombreggiate
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10% della intera superficie del campeggio punto 1
1.07 Superficie della piazzola compreso lo spazio adibito a parcheggio auto ed alla viabilita interna della piazzola
1.061 non inferiore a mq 60 punti 1
1.08 Individuazione delle piazzole
1.071 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola punti 1
1.072 confini delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti punti 1
1.09 Sistemazione delle piazzole
1.081 a prova di acqua e di polvere punti 1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica punti 1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l uno dall altro e comunque in modo da garantire l agevole fruizione della viabilita veicolare e pedonale nonche dei servizi comuni punti 1
1- 12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a 100 litri, di cui almeno 30 litri potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali punti 1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, non allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque punti 1
1.14 Impianto di prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti punti 1
1.15 Impianto telefonico per uso comune
1.141 con una linea esterna punti 1
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio a perdere che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi medesimi di capacita complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole, e da esse non distanti piu di 100 metri punti 1
2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all ingresso del campeggio punti 1
2.03 Pulizia ordinaria delle aree comuni punti 1
2.06 Pulizia delle installazioni igienico sanitarie  2 volte al giorno punti 1
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti
2.041 una volta al giorno punti 1
2.05 Pronto soccorso (assicurato; in relazione alla capacita ricettiva del complesso, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 e 2.052 della tabella punto 1
2.07 Installazione igienico - sanitarie di uso comune, con sudddivisione per sesso nei wc, docce e lavabi punto 1
2.071 1 wc ogni 20 posti punto 1
2.0713 1 doccia chiusa ogni 50 posti punti 1
2.0720 1 lavabo ogni 25 posti punto 1
2.0724 1 lavapiedi ogni 100 posti punto 1
2.0726 1 lavello per stoviglie ogni 50 ospiti punto 1
2.0729 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti punti 1
2.0732 1 vuotatoio per wc chimici ogni gruppo di servizi punti 1
2.08 Erogazione acqua calda
2.081 in almeno il 30% delle docce chiuse punti 1
2.09 Erogazione acqua potabile da assicurarsi attraverso fontanelle punti 1
2.10 Presa di corrente in almeno il 10% delle piazzole punti 1
2.11 Attrezzatura di ristoro
2.111 bar punti 1
2.112 spaccio punti 1
REQUISITI OBBLIGATI PER COMPLESSI RICETTIVI ** (2 stelle) (Campeggi e Villaggi turistici)
1.01 Viabilita veicolare interna, a prova di acqua e di polvere punti 1
1.02 Viabilita pedonale
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l uno dall altro) punti 1
1.03 Parcheggio auto
1.032 una o piu aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle piazzole e delle unita abitative punti 1
1.04 Aree libere per uso comune
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5% dell intera superficie punti 1
1.06 Aree ombreggiate di superficie complessiva non inferiore al 10% dell intera superficie punti 1
1.07 superficie della piazzola
1.072 non inferiore a mq / 70, compreso lo spazio adibito a parcheggio auto e la viabilita interna di accesso alla piazzola punti 1
1.08 Individuazione della piazzola
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola punti 1
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o picchetti punti 1
1.09 Sistemazione delle piazzole
1.091 a prova di acqua e di polvere punti 1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica punti 1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l uno dall altro e comunque in modo da garantire l agevole fruizione della viabilita veicolare e donale, nonche i servizi comuni punti 1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazione interrate ed alimentato in modo da consentire l erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 100, di cui almeno 30 litri potabili.
Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali punti 1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento acque punti 1
1.14 Impianto di prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti punti 1
1.15 Impianto telefonico per uso comune
1.152 con una linea esterna e cabina punti 3
1.16 Impianto di raccolta rifiuti solidi da realizzarsi mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio a perdere che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi medesimi di capacita complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole, e da esse non distanti piu di 100 metri punti 1
2.01 Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all ingresso del complesso punti 1
2.03 Pulizia ordinaria delle aree comuni
2.031 2 volte al giorno punti 1
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti
2.041 1 volta al giorno punti 1
2.05 Pronto soccorso (assicurato in relazione alla capacita ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 - 2.052 della tabella) punti 1
2.06 Pulizia delle installazioni igienico sanitarie
2.061 due volte al giorno punti 1
2.07 Installazioni igienico sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei wc, docce e lavabi
2.0710 1 wc per ogni 20 ospiti punti 1
2.0713 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti punti 3
2.0720 1 lavabo ogni 25 ospiti punti 1
2.0724 1 lavapiedi per ogni 100 ospiti punti 1
2.0727 1 lavello per stoviglie ogni 40 ospiti punti 3
2.0729 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti punti 1
2.0732 1 vuotatoio per wc chimici ogni gruppo di servizi punti 1
2.08 Erogazione acqua calda
2.081 in almeno il 30% delle docce chiuse punti 1
2.09 Erogazione acqua potabile da assicurarsi attraverso fontanelle punti 1
2.10 Dotazione delle piazzole
2.102 presa di corrente in tutte le piazzole caravan punti 3
2.11 Attrezzature di ristoro
2.111 bar punti 1
2.115 spaccio punti 1
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi etc.)
2.131 almeno un attrezzatura o servizio punti 2
4.02 Dotazione delle unita abitative
4.021 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabili da 2 a 6 comprese, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti punti 1
4.033 presa di corrente punti 1
REQUISITI OBBLIGATI PER COMPLESSI RICETTIVI *** (3 stelle) (Campeggi e Villaggi Turistici)
1.01 Viabilita veicolare interna, a prova di acqua e di polvere punti 1
1.02 Viabilita pedonale
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole punti 1
1.03 parcheggio auto
1.032 una o piu aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti - auto non inferiori a quello delle piazzole e delle unita abitative punti 1
1.04 Aree libere per uso comune
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5% dell intera superficie del complesso punti 1
1.06 Aree ombreggiate
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell intera superficie del complesso punti 2
1.07 Superficie delle piazzole
1.073 non inferiore a mq 80 punti 5
1.08 Individuazione delle piazzole
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola punti 1
1.083 confini della piazzola evidenziati con divisori artificiali (diversi da segnali sul terreno o picchetti) punti 2
1.09 sistemazione delle piazzole a prova di acqua e di polvere punti 1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste se esterne in colonnine e dotate di chiusura ermetica punti 1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l uno dall altro e comunque in modo da garantire l agevole fruizione della viabilita veicolare e pedonale nonche dei servizi comuni punti 1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a 100 litri, di cui almeno 30 litri potabili.
Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali punti 1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque. punti 1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto  delle norme vigenti punti 1
1.15 Impianto telefonico per uso comune
1.152 con una linea esterna ed una cabina punti 3
1.16 Raccolta di rifiuti solidi da realizzarsi mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio a perdere che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi medesimi di capacita complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole, e da esse non distanti piu di 100 metri punti 1
2.01 Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all ingresso del complesso punti 1
2.03 Pulizia ordinaria delle aree comuni
2.031 due volte al giorno punti 1
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti
2.041 una volta al giorno punti 1
2.05 Pronto Soccorso (assicurato in relazione alla capacita ricettiva dell azienda, secondo quanto previsto alle sottovoci 2.051 e 2.052 della tabella) punti 1
2.06 Pulizia delle installazioni igienico – sanitarie
2.061 due volte al giorno punti 1
2.07 Installazione igienico - sanitaria di uso comune con suddivisione per sesso nei wc, docce e lavabi 2.0711 1 wc ogni 15 ospiti punti 1
2.0714 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti punti 1
2.0722 1 lavabo ogni 20 ospiti punti 3
2.0724 1 lavapiedi ogni 100 ospiti punti 1
2.0727 1 lavello per stoviglie ogni 40 ospiti punti 3
2.0730 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti punti 3
2.0732 1 vuotatoio per wc chimici ogni gruppo di servizi punti 1
2.08 Erogazione acqua calda
2.082 in almeno il 50% delle docce chiuse punti 2
2.09 Erogazione acqua potabile da assicurarsi attraverso le fontanelle punti 1
2.10 Dotazione delle piazzole
2.102 presa di corrente in tutte le piazzole caravan punti 1
2.11 Attrezzatura di ristoro
2.111 bar punti 1
2.113 tavola calda o ristorante self service punti 2
2.115 Spaccio punti 1
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio articoli sportivi, etc.)
2.132 almeno due attrezzature (o servizi) punti 3
4.02 Dotazione delle Unita Abitative( UA)
4.021 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabili da 2 a 6, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti punti 1
4.033 presa di corrente punti 1
2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all ingresso del complesso punti 1
2.03 Pulizia ordinaria delle aree comuni
2.032 con addetto diurno permanente punti 4
2.04 raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti 2.041 punti 1
2.05 Pronto soccorso (assicurato in relazione alla capacita ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 2.052 della tabella) punti 1
2.06 Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie
2.061 due volte al giorno punti 1
2.07 installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei wc, docce e lavabi
2.0711 1 wc ogni 15 ospiti punti 4
2.0715 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti punti 7
2.0722 1 lavabo ogni 20 ospiti punti 3
2.0755 1 lavapiedi ogni 50 ospiti punti 2
2.0726 1 lavello per stoviglie ogni 50 ospiti punti 2
2.0731 1 lavello per panni ogni 40 ospiti punti 5
2.0732 1 vuotatoio per wc chimici ogni gruppo di servizi punti 1
2.08 Erogazione acqua calda
2.083 in almeno il 50% delle docce chiuse ed il 30% delle altre installazioni punti 5
2.09 Erogazione acqua potabile da assicurarsi attraverso fontanelle punti 1
2.10 Dotazione delle piazzole
2.102 presa di corrente in tutte le piazzole caravan punti 3
2.11 Attrezzature di ristoro
2.112 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie punti 3
2.113 tavola calda o ristorante self - service punti 2
2.115 Spaccio punti 1
2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio etc.)
2.112 almeno due attrezzature punti 6
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ristoro, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, etc)
2.133 almeno tre attrezzature o servizi punti 6
4.01 UNITA ABITATIVA
4.017 installazioni igienico sanitarie (lavabo e wc in almeno il 50% delle Unita Abitative punti 6
4.018 con erogazione di acqua calda in almeno il 50% delle UA punti 6
4.031 attrezzatura per il soggiorno punti 1
4.032 attrezzatura per il soggiorno all aperto punti 3
4.033 presa corrente elettrica punti 1