Legge Regionale 10 dicembre 1986, n. 37 Pagamento mediante anticipazione delle competenze dovute ai farmacisti convenzionati per la assistenza farmaceutica erogata nei mesi novembre - dicembre 1985.
Art. 1La Regione Puglia, nelle more del rifinanziamento a carico del FSN della maggiore spesa derivante dall erogazione dell assistenza farmaceutica per l anno 1985, provvede mediante anticipazione al pagamento delle competenze dovute ai farmacisti convenzionati per l assistenza farmaceutica erogata per i mesi di novembre e dicembre 1985.
Art. 2Il reintegro in favore della Regione Puglia delle somme anticipate sara effettuato con la quota del FSN, assegnata alla Regione a titolo di rifinanziamento della spesa per l assistenza farmaceutica per l anno 1985.
Art. 3All onere derivante dall applicazione della presente legge, valutato in L. 80 miliardi, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per lo esercizio 1986, approvato con LR 19 febbraio 1986, n. 4; Parte I - entrata variazioni in aumento: Cap. 6153200 << Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione >> competenza + 80.000.000.000 Parte II - uscita variazione in diminuzione: Cap. 0306040 << finanziamento della spesa corrente sanitaria alle UUSSLL - Legge 833/ 78 >> cassa - 80.000.000 variazione in aumento: Cap. 1800320 << Pagamento in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione competenza + 80.000.000.000 cassa + 80.000.000.000
Il governo ha osservato che la Regione dovra successivamente adeguarsi nell ambito delle operazioni per il ripiano della maggiore spesa sanitaria per l anno 1985 alle modalita e procedure indicate dal provvedimento normativo statale gia approvato dal Senato ed ora in corso d esame alla Camera dei Deputati, di cui all Atto 4157.
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