Anno 1986
Numero 40
Data 23/12/1986
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 23 dicembre 1986, n. 40

Norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26.



Art. 1

(Variante di recupero)



L art. 3 della Legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 e così sostituito:

<< 1. Per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al primo 1 ottobre 1983, i Comuni, in deroga a quanto previsto dall art. 55 della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56, possono adottare specifica variante di recupero.

2. Per l adozione della variante di cui al 1 comma i Comuni, entro la data del 30 aprile 1987, devono preliminarmente perimetrare, in un quadro di convenienza economica e sociale, gli insediamenti da includere nelle varianti e costituiti da una pluralita di edifici abusivi comportante una continuita edificata e rilevante modificazione dell assetto del territorio.

3. L adozione della variante e obbligatoria per il recupero degli insediamenti perimetrati  nonche per gli insediamenti abusivi contigui a zone edificate od edificabili in base allo strumento urbanistico vigente, oppure insistenti su aree destinate, successivamente alla realizzazione degli insediamenti abusivi stessi, ad edifici pubblici od a spazi pubblici.

4. La variante di recupero puo riguardare sia lo strumento urbanistico generale sia uno strumento urbanistico esecutivo e, per quanto compatibile con la presente legge, deve essere redatta in conformita a quanto prescritto dagli artt. 19 e 20 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 56.

5. Nell ambito delle aree oggetto della variante di recupero possono essere previsti soltanto gli edifici e le altre opere ammissibili alla sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonche nuovi volumi soltanto se destinati ai servizi di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444.

6. Nel caso di comprovate necessita, le aree da destinare ai servizi di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444, possono essere localizzate all esterno delle aree perimetrate >>.





Art. 2

(Parere aree soggette a vincolo paesistico)



1. In attuazione dell art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, per le opere costruite su aree soggette a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il parere favorevole al rilascio della concessione od autorizzazione in sanatoria previsto dall art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e espresso dal Presidente della Giunta regionale nei termini di cui allo stesso art. 32.

2. Per l istruttoria delle domande, l Assessore all urbanistica ed assetto del territorio può valersi degli uffici provinciali del Genio civile.




Art. 3

(Rilevamenti aereo fotogrammetric


i)

1. Al fine di consentire il controllo dell attivita urbanistica ed edilizia, la Regione effettuera periodici rilevamenti aereo fotogrammetrici delle zone costiere e delle altre aree di particolare pregio ambientale, paesistico e territoriale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell Assessore all urbanistica e sentita la Commissione consiliare assetto ed utilizzazione del territorio, stabilisce annualmente quali aree del territorio regionale debbano essere sottoposte ai controlli di cui al primo comma.




Art. 4

(Anticipazione somme ai Comuni per demolizione e ripristino)



1. Al fine di consentire la demolizione delle opere abusive nei casi previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 nonche il ripristino dello stato dei luoghi, il Presidente della Giunta regionale, puo disporre a favore del Sindaco, a titolo di anticipazione e su motivata richiesta, il finanziamento delle spese necessarie determinate con le modalita di cui all art. 69, secondo comma della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.

2. L importo definitivo dei lavori di cui al presente articolo e posto a debito del trasgressore, riscosso a cura del Sindaco secondo le leggi vigenti in materia e versato nelle casse della Regione.





Art. 5

(Delega all Assessore all urbanistica)



1. L Assessore regionale all Urbanistica ed assetto del territorio, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuiti dalla presente legge, nonche dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive integrazioni e modificazioni.




Art. 6

(Norma finanziaria)



1. All onere riveniente dall attuazione degli artt. 3 e 4 della presente legge si fa fronte, per l esercizio 1986, con gli stanziamenti dei rispettivi nuovi capitoli appresso specificati, istituiti in termini di competenza e di cassa con la seguente variazione al bilancio di previsione, approvato con legge regionale 19 febbraio 1986, n. 4:

PARTE II - Spesa

Variazione in diminuzione

- Cap. 0102030 << Spese relative a violazioni di norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi >>. Competenza L. 100.000.000 Cassa L. 100.000.000

Variazione in aumento

- Cap. 0102040( cni) << Rilevamenti aerofotogrammetrici per il controllo dell attivita urbanistico ed edilizia Art. 3 LR.. >> Competenza L. 50.000.000 Cassa L. 50.000.000

Variazione in aumento

- Cap. 0102050( cni) << Anticipazione ai Comuni per demolizione opere abusive r ripristini. Art. 4 LR.. >> Competenza L. 50.000.000 Cassa L. 50.000.000

2. Per gli esercizi successivi si provvedera con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.