Legge Regionale 18 febbraio 1987, n. 8
Normative per l' utilizzazione del personale della formazione professionale. Modifica legge regionale 17 giugno 1983, n. 9 e legge regionale 25 febbraio 1986, n. 5.
Art. 1Il termine di cui all ultimo comma dell art. 1 della legge regionale 17 giugno 1983, n. 9, gia modificato dall art. 1 della legge regionale 25 febbraio 1986, n. 5 e prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.