Anno 1987
Numero 9
Data 22/04/1987
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 aprile 1987, n. 9

Art. 106 legge regionale 30maggio 1977, n. 17. Norme sulla contabilita' regionale (Rendicontazione delle spese) - Modificazione.



ARTICOLO UNICO


L Art. 106 della LR 30/ 5/ 77, n. 17 << Norme sulla contabilita regionale >> e sostituito dal seguente:

<< Ciascun Funzionario Delegato deve rendere alla Regione il conto delle somme erogate.  I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati entro 25 giorni dalle scadenze semestrali del 30 Giugno e del 31 Dicembre di ogni anno ovvero entro 15 giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi accreditati e dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, lo << status >> di << Funzionario Delegato >>.