Anno 1987
Numero 13
Data 09/06/1987
Abrogato No
Materia Acque minerali e termali - cave - torbiere;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 9 giugno 1987, n. 13

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 37, concernente «Norme per la disciplina dell' attivita' estrattiva».



Art. 1


All art. 23 della LR 22- 5- 1985, n. 37, e aggiunto il seguente comma: << Fino a quando non entrera in vigore il PRAE (Piano Regionale Attivita Estrattiva) di cui ai successivi artt. 31 e seguenti, continuano ad applicarsi le norme di cui all art. 45 del RD 29- 7- 27, N.1443 e successive modificazioni >>.



Art. 2


Al 3° comma dell art. 24 della LR 22- 5- 85, n. 37, e aggiunto: <<... nonche di tutela di alcuni particolari materiali di cave allo scopo di evitare il loro depauperamento anche a causa di una irrazionale coltivazione i materiali da tutelare saranno individuati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore all Industria >>.



Art. 3


Il secondo comma dell art. 26 della L. R. 22- 5- 1985, n. 37, e sostituito dal seguente:

<< La direzione dei lavori puo essere esplicata su una sola cava o gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi Albi professionali e che posseggano i requisiti di cui all ultimo comma del presente articolo >>.

All Art. 26, dopo il 2o comma, sono aggiunti i seguenti commI:

<< Alle imprese costituitesi in consorzio, che coltivano le cave, sono concessi i contributi di cui all art. 11 della LR n. 15 del 10- 4- 85 per il concorso nelle spese sostenute per la direzione dei lavori, in ragione di L. 500.000 per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

La domanda per l ottenimento di detti contributi dovra essere presentata nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale n. 15 del 10- 4- 85 e saranno corrisposti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a partire dall esercizio finanziario 1987.

I contributi di cui all art. 12 della LR n. 15 del 10- 4- 85 sono estesi anche ai materiali di seconda categoria di cui all art. 2 del RD 29- 7- 1927 n. 1443.

Detti contributi saranno erogati secondo le modalita fissate dalla LR n. 15 del 10- 4- 85.

Il primo capoverso del 1o comma dell art. 20 della LR n. 15 del 10- 4- 85 e così modificato:

<< Le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione lavoro sono tenuti: >>.





Art. 4


Il secondo comma dell art. 28 della L. R. 22- 5- 85, n. 37, e sostituito dal seguente:

<< E punita con sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000= la violazione delle norme di cui all art. 22; con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 la violazione delle norme di cui all art. 2; con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a L. 10.000.000 la violazione di cui all art. 7; con la sanzione amministrativa da L.3.000.000  a L. 20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9 >>.




Art. 5


Il 1° comma dell art. 29 della L. R. 22- 5- 85, n. 37, e sostituito dal seguente:

<< E istituito presso l Assessorato Industria Commercio ed Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

a) l Assessore al ramo, in veste di Presidente;

b) il Coordinatore del Settore Industria - Vice Presidente;

c) l Ingegnere Capo dell Ufficio minerario regionale;

d) un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facolta di Giurisprudenza - Universita di Bari;

e) un esperto nelle discipline geologiche - minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla Facolta di Ingegneria dell Universita di Bari;

f) un rappresentante dei lavoratori del settore designato per ciascuna provincia congiuntamente  dalle organizzazioni sindacali provinciali;

g) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna provincia;

h) un esperto designato dall ordine dei Geologi per ciascuna provincia;

i) un rappresentante dell Assessorato competente in materia ambientale >>.

Dopo il 1 comma dell art. 29 e inserito il seguente comma: << I componenti indicati alle lettere f), g), h) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attivita site nell ambito della rispettiva provincia >>.





Art. 6


All art. 31 della L. R. 22- 5- 85, n. 37, e aggiunto il seguente comma:

<< Nelle more della redazione del PRAE, la Regione al fine di valorizzare le produzioni tipiche di materiali calcarei e calcarenitici, provvede ad inserire nei capitolati speciali di appalto per le opere pubbliche l uso dei suddetti materiali, tenuto conto, nel contesto ambientale, delle loro caratteristiche tecniche ed atmosferiche >>.

Il termine, stabilito all art. 35, 2° comma, della LR 22- 5- 85, n. 37, entro cui le cave legalmente in attivita alla data di entrata in vigore della predetta LR n. 37/ 85 devono presentare istanza di autorizzazione, in conformita a quanto stabilito dalla stessa legge, viene prorogato al 31- 12- 87.

Gli esercenti di cave, gia denunciate ai sensi dell art. 28 del DPR n. 128/ 59, che non hanno presentato domanda di autorizzazione entro il termine di cui al succitato art. 35, comma 2°, della LR 22- 5- 85, n. 37, potranno  continuare l attivita purche la richiesta dell autorizzazione venga presentata entro il nuovo termine così come modificato al precedente comma.




Art. 7


L art. 37 della L. R. n. 37 del 22- 5- 85 e sostituito dal seguente:

<< Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all articolo 13 - 8o comma - relativi al rilascio dell autorizzazione alla coltivazione, sono prorogati di ulteriori 90 (novanta) giorni >>.