Legge Regionale 9 giugno 1987, n. 14 Disciplina del servizio stampa della Regione Puglia.
Art. 1La Regione Puglia, nell ambito delle competenze attribuitele dalla costituzione e di quanto previsto dal DPR 24/ 7/ 1977, n. 616 e della legge statale 5/ 8/ 81, n. 416, ritiene l informazione premessa indispensabile per l attuazione del principio affermato dall art. 1 dello Statuto, che la impegna a garantire la piu ampia partecipazione democratica dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche e culturali alla determinazione della politica regionale, nonche strumento per favorire il pieno sviluppo della persona umana e per assicurare la tutela degli interessi di crescita culturale, sociale ed economica della popolazione pugliese anche attraverso la piu compiuta conoscenza, al di fuori dei confini regionali, delle caratteristiche umane, culturali, geografiche e produttive della Puglia.
Art. 2L impegno regionale e inteso al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) promuovere nella pubblica opinione la piena conoscenza del ruolo della Regione e della autonomie locali; b) proporre all attenzione dei cittadini le scelte di priorita delle azioni regionali, chiarendo la problematica dello sviluppo pugliese e della domanda sociale, per un piu corretto impiego delle risorse disponibili a tutti i livelli; c) attivare lo sviluppo dell informazione tra i cittadini pugliesi residenti all estero; d) operare per una sempre piu completa conoscenza della realta pugliese nelle altre regioni ed in quei Paesi esteri che possono rappresentare un utile sbocco per le produzioni pugliesi ed incrementare consistenti correnti turistiche verso la Puglia; e) promuovere lo sviluppo dell informazione tra i giovani come contributo alla loro crescita civile e culturale, con la conoscenza della realta, dei problemi e delle scelte che si rendono necessarie per affrontarli; f) attuare iniziative di ricerche, di sperimentazione e di innovazione nel campo dell informazione di interesse locale.
Art. 3E istituito il Comitato per l informazione della Regione Puglia, con il compito di garantire l attuazione della presente legge. Del Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio Regionale, fanno parte il Presidente della Giunta ed i Presidente di tutti i Gruppi consiliari.
Art. 4L attivita di informazione della Regione si realizza sia con iniziative assunte direttamente, sia con l utilizzazione di appositi spazi in quotidiani, periodici e programmi della RAI e di emittenti radiotelevisive private. L iniziativa diretta della Regione si attua con la pubblicazione di un agenzia quotidiana di informazione nonche, con la formula dell edizione per conto, di periodici, opuscoli e libri, oltre che con la realizzazione di filmati, videocassette, manifesti ed altro materiale idoneo. I contenuti riguarderanno sia l attivita degli organi regionali, sia le problematiche piu attuali che la realta pugliese presenta. L utilizzazione degli spazi nei quotidiani, nei periodici e nei programmi radiofonici e televisivi avverra con testi giornalistici, immagini e filmati idonei, nel rispetto della obiettivita, del pluralismo ideale e politico, della correttezza, della completezza e della trasparenza dell informazione pubblica. L Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e autorizzato ad attuare le seguenti iniziative di tipo informativo e pubblicistico, nei limiti di spesa di cui all art. 12, comma 4: 1) visite guidate di scolari e studenti dell Assemblea regionale in occasione delle sessioni, con lo scopo di diffondere la conoscenza del funzionamento dell Istituzione; 2) preparazione di manifestazioni tendenti a fare conoscere alle giovani generazioni la nuova realta regionale, con particolare riferimento al ruolo istituzionale del Consiglio regionale; 3) concessioni di premi a neolaureati per tesi di laurea sulla funzione dell Istituto regionale nella realta culturale della Puglia; 4) realizzazione di mezzi divulgativi (diapositive ed audiovisivi) e stampa di materiale divulgativo. Le iniziative predette saranno realizzate dall Ufficio Relazioni Esterne del Consiglio regionale.
Art. 5Le attivita di informazione di cui alla presente legge sono di competenza esclusiva del servizio stampa, nel quale sono impegnati giornalisti professionisti o pubblicisti, iscritti all Ordine professionale di cui alla legge statale 3/ 2/ 71963, n. 69. Per le pubblicazioni specializzate la Regione potra avvalersi di esperti interni e, per motivate esigenze, previo parere del Comitato di cui all art. 3, di esperti esterni.
Art. 6Il servizio stampa predispone il programma annuale sulla base delle linee indicate dal Comitato di cui all art. 3. Il programma annuale e approvato dall Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta.
Art. 7Il giornalista responsabile del servizio stampa della Regione risponde del suo operato e dell attivita della struttura alla Giunta ed all Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La struttura si articola in un servizio stampa della Giunta ed in un servizio stampa del Consiglio, a ciascuno dei quali, oltre ai responsabili, sono addetti tre giornalisti.
Art. 8Ai giornalisti impegnati nel servizio stampa si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categori
Art. 9Il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta possono nominare un proprio addetto stampa per la durata del mandato, scelto fra gli iscritti all Ordine dei Giornalisti. Gli addetti stampa sono assunti come collaboratori esterni del Contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Art. 10In sede di prima applicazione della presente legge, le domande per essere impegnati nel servizio stampa dovranno essere presentate al Presidente della Regione, corredate di curriculum professionale vistato dall Ordine dei Giornalisti, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. La Giunta regionale deliberera entro i successivi trenta giorni. I dipendenti regionali che abbiano chiesto di essere impegnati nel servizio stampa sono considerati, all atto dell esecuzione del provvedimento di assunzione, automaticamente dimissionari del ruolo regionale.
Art. 11L art. 32 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente disciplina contenute in precedenti leggi regionali sono abrogate.
Art. 12Per le iniziative previste dalla presente legge e istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo denominato << Finanziamento delle attivita di informazione >> sul quale, per il 1987, e stanziata la somma di lire 500 milioni. La spesa per le retribuzioni dei giornalisti, presunta per il 1987 in lire 250 milioni, e imputata al capitolo 0003020 (Stipendi, retribuzioni) del bilancio di previsione per il 1987 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Al finanziamento degli oneri previsti dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento della somma complessiva di lire 750 milioni, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1602020 (Fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione. Spesa corrente) del bilancio di previsione per il 1987. Per la realizzazione dell intero programma di cui all art. 4, comma 5°, e autorizzata la spesa complessiva annua di lire 150 milioni. Agli oneri derivanti, previsti in lire 150.000.000 annue, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1987. PARTE II - SPESA Variazioni in aumento: Cap. 0003565( CNI) << Fondo a disposizione del Consiglio regionale per attivita di informazione del Consiglio regionale >> competenza 150.000.000, cassa 150.000.000 Variazione in diminuzione: Cap. 1602020 << Fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione. Spesa corrente >> competenza 150.000.000, cassa 150.000.000
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