Legge Regionale 9 giugno 1987, n. 15 Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 maggio 1986, n. 13 concernente «Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio».
Art. 1
L art. 3 della L. R. 6/ 5/ 1986, n. 13, e sostituito dal seguente: << Tipologia dei contributi 1. Ai soggetti di cui al precedente art. 2, lette. a), i contributi sono accordati dalla Regione in ragione di una volta e mezzo (1,5) il fondo di garanzia costituito dai soci ai sensi del successivo art. 5, lett. b), presso gli istituti con i quali sia stata stipulata apposita convenzione e, comunque, nel limite massimo dello stanziamento annuale di bilancio. 2. Ai soggetti di cui al precedente art. 2, lett. B), la Regione concede contributi nella misura massima del 50% del tasso di interesse fissato nelle convenzioni, nel limite massimo dello stanziamento annuale di bilancio, per la realizzazione di programmi di investimento non superiori, al netto della quota per la formazione delle scorte, a lire centocinquanta milioni. 3. La percentuale del tasso di interesse a carico del beneficiario non potra comunque essere inferiore al 50% di quello di riferimento fissato ai sensi della legge 10- 10- 1975, n.517 e sue successive modificazioni ed integrazioni, all atto del perfezionamento della operazione. 4. Il contributo in conto interessi verra liquidato, nei modi previsti dalla presente legge, in rate annuali sulla base della differenza tra le rate annuali di ammortamento calcolate al tasso di interesse fissato in convenzione e le rate annuali di ammortamento calcolate al tasso agevolato >>. |
Art. 2L art. 4 della L. R. 6- 5- 86, N. 13, e sostituito dal seguente: << Ripartizione del fondo regionale 1. Gli stanziamenti annuali di bilancio relativi alla presente legge saranno ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Industria, Commercio ed Artigianato, sentita la Commissione consiliare competente, tra le cooperative di garanzia in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 6, in rapporto alla percentuale ricavata dall ammontare dei finanziamenti accordati e al numero delle relative pratiche svolte nell esercizio precedente da ciascuna di esse. 2. Ai fini di cui al primo comma e per la sola assegnazione dei contributi in conto interessi, le cooperative devono presentare, entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, una dichiarazione dell istituto di credito convenzionato attestante il numero e l importo complessivo dei finanziamenti concessi nell anno precedente. 3. Per la determinazione della percentuale di ripartizione dello stanziamento di bilancio di ciascun esercizio saranno considerati anche il numero e l importo dei finanziamenti garantiti dalle cooperative oltre il limite delle disponibilita attribuite alle stesse nell esercizio precedente. 4. Per la ripartizione dei fondi stanziati per gli esercizi 1986 e 1987 la percentuale di cui al comma primo e determinata sulla base dell ammontare dei finanziamenti garantiti dalle cooperative rispettivamente negli esercizi 1985 e 1986, anche se le operazioni riflettono soltanto crediti di esercizio. 5. Per la utilizzazione degli stanziamenti di bilancio relativi agli anni 1986 e 1987 saranno considerati elementi di riferimento validi le convenzioni con istituti di credito gia in atto e i fondi di garanzia comunque costituiti dalle cooperative presso gli istituti di credito convenzionati. 6. Le somme stanziate per un esercizio, non utilizzate nell esercizio stesso, vanno ad aggiungersi alle somme relative ad esercizi finanziari successivi nel rispetto della legge regionale di contabilita. 7. L importo dello stanziamento in conto capitale del bilancio 1986, non utilizzato nell esercizio e portato in aumento allo stanziamento per l esercizio 1987, rimane finalizzato alla ripartizione tra le cooperative di garanzia in relazione alle operazioni di finanziamento da queste definite nell anno 1985. La ripartizione sara effettuata con le stesse modalita indicate nel primo comma. 8. La legge annuale di bilancio dovra prevedere uno stanziamento sul capitolo relativo ai contributi in conto capitale, non inferiore al 20% del totale dello stanziamento complessivo previsto per la presente legge >>.
Art. 3L art. 5 della L. R. 6- 5- 1986, n. 13, e sostituito dal seguente: << Fondo di garanzia a rischi 1. Le cooperative di garanzia fidi di cui al precedente art. 3, comma 1o, sono tenute ad istituire presso l istituto di credito convenzionato apposito fondo di garanzia rischi, destinato esclusivamente alle operazioni previste dalla presente legge. 2. Il fondo di garanzia rischi e costituito: a) dal fondo consortile sottoscritto e versato; b) da un importo percentuale a carico del socio richiedente il finanziamento pari a un ventesimo del programma di investimento ammesso a contributo della cooperativa; c) dai contributi concessi dalla Regione ai sensi del precedente art. 3, comma 1°. 3. L importo di cui alla lett. b) del comma precedente puo essere costituito per un terzo (1/ 3) da versamento in contante e per due terzi (2/ 3) da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a carico del socio. L importo versato dal socio al fondo di garanzia e restituito alla estinzione totale del mutuo. 4. In caso di scioglimento della cooperativa, o di cessazione dell attivita individuata dal precedente art. 2, comma primo, lett. a), la parte del Fondo di garanzia rappresentata dai contributi regionali erogati ai sensi dell art. 3, comma primo, e destinata, con deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento delle finalita proprie della presente legge >>.
Art. 4L art. 6 della L. R. 6- 5- 1986, n. 13, e sostituito dal seguente: << Requisiti delle cooperative di garanzia fidi 1. Per poter beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le cooperative di garanzia fidi devono: a) essere costituite tra operatori commerciali iscritti nel registro ditte della Camera di Commercio ove ha sede la ditta; b) avere un numero di soci non inferiore a trecento; c) integrare il Consiglio di Amministrazione con due membri nominati con decreto del Presidente della Regione previa delibera del Consiglio regionale; d) integrare il Collegio dei Sindaci con un membro effettivo nominato con deliberazione della Giunta regionale. 2. La Cooperativa di garanzia fidi deve trasmette all Ufficio Credito Agevolato dell Assessorato regionale al Commercio, per gli atti dello stesso, la convenzione, stipulata con l Istituto di credito allo scopo esclusivo della utilizzazione dei benefici della presente legge, corredata dei sottoelencati documenti: a) atto costitutivo e statuto, in copia autenticata, con le certificazioni relative al deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale; b) certificato di iscrizione al Bollettino Ufficiale delle Societa Cooperative ( BUSC); c) certificato di iscrizione al Registro prefettizio; d) copia autenticata del libro soci, nonche di ogni variazione intervenuta nell arco di ciascun anno. 3. Le nomine di cui alle lettere c) e d) del precedente primo comma devono essere effettuate entro giorni sessanta dalla data della formale richiesta da parte della cooperativa di garanzia alla Regione Puglia. Trascorso inutilmente tale termine, la cooperativa di garanzia fidi puo ugualmente beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge >>.
Art. 5L Art. 7 della L. R. 6- 5- 1986, n. 18, e sostituito dal seguente: << Concessione contributi in c/ capitale 1. Per ottenere la concessione dei contributi in conto capitale le cooperative di garanzia fidi, pena l esclusione, devono presentare domanda entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di entrata in vigore della presente legge in fase di prima applicazione ed entro il termine del 30 giugno per gli anni successivi. 2. Detta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia del bilancio dell esercizio finanziario precedente con gli estremi di deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale competente del Territorio; b) attestazione dell Istituto di credito convenzionato dalla quale si evinca la consistenza del fondo di garanzia rischi alla chiusura dell esercizio; c) relazione analitica dell attivita svolta nell anno di riferimento con la dettagliata indicazione dei finanziamenti concessi alle imprese associate, delle somme versate al fondo di garanzia e delle fideiussioni prestate da ciascuna di esse; d) ammontare dei crediti in sofferenza alla chiusura dell esercizio di riferimento. 3. Le domande di cui al comma precedente, redatte in carta legale e dirette al Presidente della Giunta regionale, devono essere inviate all Assessorato competente – Ufficio Credito Agevolato al Commercio. 4. In fase di prima applicazione della presente legge si provvedera alla concessione e liquidazione del contributo secondo i criteri fissati dal precedente art. 4. 5. Per gli esercizi successivi al 1987, il contributo liquidabile sara pari ad una volta e mezzo (1,5) l importo dell aumento del fondo determinato dai versamenti dei soci di cui al precedente art. 5, comma secondo, lett. b). 6. Nel caso in cui crediti in sofferenza garantiti dalla cooperativa fidi determinino la riduzione del fondo di garanzia rispetto all esercizio precedente, la Regione non riconosce alcun beneficio. 7. Non si considerano riduzioni del Fondo i rimborsi effettuati ai Soci, ad avvenuta estinzione totale del mutuo garantito. 8. Alla erogazione del contributo si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell Assessore al Commercio. 9. Le cooperative di garanzia fidi costituitesi dopo l entrata in vigore della presente legge potranno far ricorso ai benefici della legge soltanto nel secondo esercizio di attivita, sempre che le operazioni di finanziamento, garantite nel primo anno di attivita, siano conformi alle procedure e modalita stabilite nella legge stessa >>.
Art. 6L art. 8 della L. R. 6- 5- 86, n. 13, e sostituito dal seguente: << Requisiti dei Soci delle cooperative 1. Puo far parte delle cooperative di garanzia fidi l impresa commerciale turistica, dei servizi se considerata commerciale ai fini previdenziali regolarmente iscritta nel registro ditte della Camera di Commercio, ove ha sede l impresa, a norma del RD 20- 9- 1934 N. 2011 e successive modifiche ed integrazioni, purche non abbia in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento ed il suo titolare non sia fallito, protestato, ne abbia riportato condanne a pene importanti l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. 2. Non puo far parte della cooperativa chi e socio di altra societa di garanzia o ne sia stato espulso. 3. Il socio a cui e stato concesso il finanziamento non puo richiedere altro finanziamento integrativo, anche entro il limite previsto dal precedente art. 3, comma secondo, prima della naturale o anticipata cessazione dell ammortamento in corso. 4. Allo scopo di verificare le condizioni di cui ai commi precedenti, l Ufficio Credito Agevolato al Commercio istituira uno schedario informatizzato dagli operatori commerciali soci delle cooperative di garanzia fidi operanti nel territorio regionale, facendo fronte alla relativa spesa con le risorse di cui all art. 16 della LR 19- 2- 1986, n. 3 >>.
Art. 7L art. 9 della L. R. 6- 5- 86, n. 13 e sostituito dal seguente: << Prestazioni delle agevolazioni finanziarie 1. Le cooperative di garanzia fidi concedono garanzie collettive e fidejussorie sui finanziamenti a breve e medio termine accordati dagli istituti di credito convenzionati, esclusivamente a favore dei propri soci, che siano piccole e medie imprese pugliesi esercenti il commercio, con provvedimento del proprio organo deliberativo. 2. Per poter beneficiare dei contributi, i soggetti indicati all art. 2, lettera b), della presente legge devono presentare all Ufficio Credito Agevolato al Commercio presso l Assessorato competente, per il tramite della cooperativa di garanzia fidi di cui sono soci, domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. 3. Alla richiesta deve essere allegata: a) relazione istruttoria della cooperativa garanzia fidi, di cui l operatore e socio, sulla concessione della garanzia collettiva per la realizzazione di programmi indicati all art. 2, lett. b), della presente legge; b) un prospetto dell istituto di credito convenzionato attestante: b/ 1. L importo totale del finanziamento concesso; b/ 2. il numero delle rate di ammortamento; b/ 3. il tasso di riferimento vigente ai sensi della legge 10/ 10/ 75, n. 517, nonche il tasso fissato in convenzionale; b/ 4. l ammontare della rata annuale di ammortamento distinta in quota capitale e quota interesse, qualunque sia la periodicita di rimborso delle rate; b/ 5. l importo del contributo in conto interessi, a carico della Regione, calcolato nei modi previsti dall art. 3 della presente legge. 4. L Assessore al Commercio provvede a proporre la concessione del contributo in conto interessi alla Giunta regionale, che delibera anche il relativo impegno di spesa. 5. Il provvedimento di liquidazione del contributo e adottato sulla base della dichiarazione della cooperativa attestante l avvenuta realizzazione, anche parziale, del programma di investimento nonche della dichiarazione, dell istituto di credito attestante l avvenuto pagamento da parte del socio della rata annuale del mutuo concesso. 6. Alla erogazione del contributo si provvedera con decreto del Presidente della Giunta regionale o, se delegato, dell Assessore al Commercio >>.
Art. 8L Art. 10 della L. R. 6- 5- 86, n. 13, e sostituito dal seguente: << Eventi dannosi 1. Nel caso in cui eventi naturali o altri eventi, comunque non imputabili o riferibili a qualsiasi titolo all imprenditore commerciale di cui all art. 8 della presente legge, comportino il parziale danneggiamento o la totale distruzione dei beni oggetto del programma di investimento finanziato, la Regione riconosce il contributo in conto interessi relativo al finanziamento regolarmente definitivo ed ammesso a concessione, anche se l evento non e coperto da polizza assicurativa. 2. In tal caso sara necessaria una perizia stragiudiziale disposta dalla Regione con spesa a carico del socio beneficiario per l accertamento delle cause dell evento, dei danni subiti dai beni mobili e/ o immobili e del valore degli stessi >>.
Art. 9L Art. 10 della L. R. 6- 5- 86, n. 13, e sostituito dal seguente: << Eventi dannosi 1. Nel caso in cui eventi naturali o altri eventi, comunque non imputabili o riferibili a qualsiasi titolo all imprenditore commerciale di cui all art. 8 della presente legge, comportino il parziale danneggiamento o la totale distruzione dei beni oggetto del programma di investimento finanziato, la Regione riconosce il contributo in conto interessi relativo al finanziamento regolarmente definitivo ed ammesso a concessione, anche se l evento non e coperto da polizza assicurativa. 2. In tal caso sara necessaria una perizia stragiudiziale disposta dalla Regione con spesa a carico del socio beneficiario per l accertamento delle cause dell evento, dei danni subiti dai beni mobili e/ o immobili e del valore degli stessi >>.
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