Anno 1987
Numero 18
Data 01/07/1987
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 1 luglio 1987, n. 18

Interventi per incentivare il trasferimento del traffico pesante delle merci dagli itinerari turistici locali alle autostrade.



Art. 1

(Finalita)



Per migliorare le condizioni della circolazione sulle strade regionali nel periodo di maggiore frequentazione turistica e per favorire il rapido scorrimento delle merci, la Regione Puglia assume a proprio carico, nel periodo dal 1o luglio al 31 agosto e nei limiti e con le modalita di cui ai successivi articoli, gli oneri di pedaggio sull autostrada A14 sulle tratte autostradali comprese tra Termoli e Taranto, relativi al transito di autotreni, autosnodati e autoarticolati con numero di assi non inferiore a cinque.




Art. 2

(Convenzione)



La Giunta regionale e autorizzata a stipulare, per il periodo di tempo indicato nel precedente art. 1 e nei limiti di spesa di cui al successivo art. 3, apposita convenzione con la Societa Autostrade – Concessione e Costruzione Autostrade SpA - Roma, con la quale saranno stabilite le modalita di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito nel precedente articolo.





Art. 3

(Norma finanziaria)



Per le necessita di cui alla presente legge e autorizzata la spesa annua di L. 1.200.000.000.

Al pagamento della spesa suddetta si provvede con lo stanziamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 0501330 del bilancio per l esercizio finanziario 1987, la cui denominazione e così modificata: << Interventi per incentivare il trasferimento del traffico pesante delle merci dagli itinerari turistici locali alle autostrade >>.

Alla copertura dello stanziamento di cui al precedente comma si provvede mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 1602040 del bilancio per l esercizio finanziario 1987.

Per gli esercizi successivi si fara fronte con la disponibilita dei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.