Legge Regionale 30 dicembre 1987, n. 35
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18.
Art. 1L art. 2 della LR 11 aprile 1985, n. 18 e sostituito dal seguente: << Per l assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione Puglia assegna, all inizio di ogni anno, con deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del Bilancio del Consiglio regionale:
a) una quota di: L. 1.350.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;
L. 2.300.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;
L. 3.700.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri;
b) una quota fissa di L. 275.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;
c) per le spese relative all aggiornamento:
L. 250.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere; L. 800.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;
L. 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri.