Anno 1987
Numero 35
Data 30/12/1987
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 dicembre 1987, n. 35

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18.



Art. 1


L art. 2 della LR 11 aprile 1985, n. 18 e sostituito dal seguente: << Per l assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione Puglia assegna, all inizio di ogni anno, con deliberazione dell Ufficio di Presidenza del  Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del Bilancio del Consiglio regionale:

a) una quota di: L. 1.350.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;

L. 2.300.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;

L. 3.700.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri;

b) una quota fissa di L. 275.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;

c) per le spese relative all aggiornamento:

L. 250.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere; L. 800.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;

L. 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri.




Art. 2


(Norma finanziaria)

Al maggior onere derivante dall applicazione della presente legge, con decorrenza gennaio 1987, ammontante a complessive lire 117.000.000, si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio per l esercizio finanziario 1987:

Parte II Spesa

Variazione in aumento:

- Cap. 0001100 << Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari - LR n. 11 del 5/ 9/ 72; n. 26 del 17/ 8/ 74, n. 45 del 28/ 5/ 75 e successive modificazioni ed integrazioni >>. Competenza 117.000.000, cassa 117.000.000

- Cap. 1602080 << Fondo globale per il funzionamento di leggi regionali da modificare, integrare o abrogare >>. competenza 117.000.000, cassa 117.000.000

Per gli esercizi successivi si provvedera in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.