Legge Regionale 30 dicembre 1987, n. 36 Trattamento di previdenza. Ricongiunzione periodi assicurativi.
Art. 1La ricongiunzione dei periodi assicurativi, ivi compresi quelli figurativi, riscattati o in corso di riscatto presso l Assicurazione Generale Obbligatoria dell INPS, del personale inquadrato con LR 3- 4- 84, n. 16 (Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi delle LL 17- 8- 74, n. 386; 29- 6- 77, n.349; 23- 12- 78, n. 833 e del personale messo a disposizione ai sensi del DPR 616 del 24- 7- 77 e delle leggi nn. 641/ 78 e 642/ 72), per i quali non opera il disposto dell art. 6 della L.7- 2- 79, n. 29, avviene senza oneri a carico del personale interessato.
Art. 2Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresì estese al personale trasferito alla Regione Puglia in osservanza degli artt. 13 e 18 ultimo comma - del DPR 30- 12- 72, n.1036, inquadrato con LR 7- 6- 75, n. 52, al personale di cui alle LLRR 29- 8- 79, n. 55, 12- 12- 79, n. 76, 20- 6- 80, n. 71, 25- 3- 74, n. 18 - art. 87, al personale inquadrato nel Ruolo regionale dal 1 aprile 1972, proveniente dallo Stato, che ha prestato servizio senza soluzione di continuita presso la Sezione Speciale Riforma Fondiaria in Puglia, Lucania e Molise (ora Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - ERSAP -) prima del servizio reso allo Stato e a tutto il personale proveniente dallo Stato, che abbia prestato servizio precedente in enti diversi ed abbia ottenuto il riconoscimento di questo da parte della Regione Puglia ai fini del calcolo dell anzianita di servizio e della retribuzione. Tale beneficio si estende ai lavoratori per i quali la ricongiunzione parzialmente onerosa sia stata gia concessa ed accettata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3L onere finanziario, conseguente all applicazione dell art. 2 della L. 7- 2- 79, n. 29, per la ricongiunzione presso la CPDEL dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso gli Enti di provenienza dei dipendenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, e posto a carico del Bilancio della Regione Puglia.
Art. 4Agli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge, valutabili preventivamente in L. 1.000.000.000, si fa fronte con lo stanziamento gia previsto al Cap. 0003020 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1987, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 402 del 20/ 22- 12- 1986.
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