Legge Regionale 30 dicembre 1987, n. 37
Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 24 «Norme per il controllo sulle nomine».
ARTICOLO UNICO Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di segnalazione di candidature da parte del Presidente della competente Commissione consiliare di cui all art. 6 della legge regionale 23- 6- 1978, n. 24, le nomine e designazioni vengono iscritte all ordine del giorno del Consiglio regionale anche se non sia stato reso il parere previsto e vengono messe in votazione con le modalita stabilite dalle norme che prevedono le nomine stesse.