Anno 1987
Numero 38
Data 30/12/1987
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
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Legge Regionale 30 dicembre 1987, n. 38

Modifica del T.U. delle Leggi regionali n. 31 del 5 novembre 1982 e n. 33 del 19 novembre 1982.



Art. 1


Il primo comma dell art. 3 del Testo Unificato delle Leggi Regionali nn. 31 e 33 del 5- 11- 82 e del 19- 11- 82 e soppresso e sostituito dal seguente:

<< Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all 1- 7- 1979, e inquadrato, a domanda, previo superamento di una prova concorsuale consistente in un esame colloquio, nel ruolo unico regionale >>.

Il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dello stesso articolo sono soppressi e, nell ordine, sostituiti dai seguenti:

- << L esame colloquio si svolgera dinanzi ad una Commissione presieduta dall Assessore al Personale e composta da:

esperto designato dall Assessore al Personale; esperto designato dall Assessore alla Formazione Professione; esperto designato dall Assessore all Industria; un esperto designato dalle tre Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

Le funzioni di segretario saranno svolte da unita del Settore Personale appartenente all ottava qualifica funzionale >>.

- << L esame colloquio si svolgera, in relazione alle qualifiche funzionali di inquadramento, con programmi differenziati >>.

- << Con deliberazione della Giunta regionale sara costituita la Commissione e saranno fissati i programmi >>.

- << L inquadramento, superato l esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche funzionali regionali di cui  alla legge regionale n. 26 del 9- 5- 84 secondo l allegata tabella A di comparazione >>.

- << Le posizioni di provenienza presso i CIAPI, previste nella stessa tabella di equiparazione, debbono risultare, da atti formali applicativi di Contratto  di lavoro del CIAPI, alla data del 21- 4- 80 >>.

- << Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura o per transazioni giudiziali o attribuiti con atti formali della Giunta o del Consiglio regionale >>.

L ultimo comma dell art. 3 del Testo Unificato delle LLRR nn. 31 e 33 del 5- 11- 82 e del 19- 11- 82 e soppresso e sostituito dal seguente:

<< L inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale; ai fini giuridici, la decorrenza e fissata al primo gennaio 1984 >>.




Art. 2


Gli incrementi dei posti nei livelli della LR 13- 3- 80, n. 16, di cui all art. 5 del Testo Unificato, si intendono riferiti alle corrispondenti qualifiche funzionali della LR 9- 5- 84 n. 26.



Art. 3


L art. 6 del Testo Unificato delle leggi regionali nn. 31 e 33 del 1982 e soppresso e sostituito dal seguente:

<< Il personale proveniente dai CIAPI di Bari e Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avra diritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla legge regionale 9- 5- 1984, n. 26.

Avra anche diritto al salario di anzianita di cui all articolo 31 della stessa legge regionale 9- 5- 1984, n. 26 a partire dalle date ivi previste ed al riequilibrio delle anzianita di cui all art.37 della stessa legge. Allo stesso personale sara conservata, come assegno personale pensionabile riassorbibile secondo le modalita previste per i dipendenti statali, la eventuale differenza tra il trattamento economico maturato alla data di inquadramento e quello spettante in applicazione del comma precedente >>.




Art. 4


Sono abrogate le norme in contrasto da quanto stabilito nei precedenti articoli.



TABELLA "A"


  TABELLA << A >> DI COMPARAZIONE

Posizioni di provenienza CIAPI - qualifiche funzionali LR 26 del 9/ 5/ 1984

- Direttore Coordinatore, n. 1 - Capo Servizio (Responsabile di Unita organica complessa), n. 4: Ia qualifica funzionale dirigenziale, totale 5.

- Capo Ufficio (Responsabile di Unita semplice), n. 7

- Capo Settore (Responsabile di Unita organica semplice), n. 2: VIIIa qualifica funzionale, totale 9.

- Insegnante, n. 59, VIIa qualifica funzionale, totale 59.

- Impiegato di concetto, n. 17 - Assistente Sociale, n. 1 - Insegnante, n. 0: VIa qualifica funzionale, totale 18

- Impiegato esecutivo, n. 4 - Dattilografo, n. 4 - Infermiere, n. 1 - Magazziniere, n. 1 - Manutentore tecnico, n. 1: IVa qualifica funzionale, totale 11.

- Autista Ia classe, n. 4 - Addetto taglio materiali, n. 1 - Custode centralinista di apparati complessi, n. 3 – Addetto fotoriproduzione, n. 1 - Autista fattorino, n. 1: IIIa qualifica funzionale, totale 10.

- Custode, n. 1 - Bidello, n. 6: IIa qualifica funzionale, Totale 7

 TOTALE COMPLESSIVO 119