Il primo comma dell art. 3 del Testo Unificato delle Leggi Regionali nn. 31 e 33 del 5- 11- 82 e del 19- 11- 82 e soppresso e sostituito dal seguente:
<< Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all 1- 7- 1979, e inquadrato, a domanda, previo superamento di una prova concorsuale consistente in un esame colloquio, nel ruolo unico regionale >>.
Il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dello stesso articolo sono soppressi e, nell ordine, sostituiti dai seguenti:
- << L esame colloquio si svolgera dinanzi ad una Commissione presieduta dall Assessore al Personale e composta da:
esperto designato dall Assessore al Personale; esperto designato dall Assessore alla Formazione Professione; esperto designato dall Assessore all Industria; un esperto designato dalle tre Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.
Le funzioni di segretario saranno svolte da unita del Settore Personale appartenente all ottava qualifica funzionale >>.
- << L esame colloquio si svolgera, in relazione alle qualifiche funzionali di inquadramento, con programmi differenziati >>.
- << Con deliberazione della Giunta regionale sara costituita la Commissione e saranno fissati i programmi >>.
- << L inquadramento, superato l esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche funzionali regionali di cui alla legge regionale n. 26 del 9- 5- 84 secondo l allegata tabella A di comparazione >>.
- << Le posizioni di provenienza presso i CIAPI, previste nella stessa tabella di equiparazione, debbono risultare, da atti formali applicativi di Contratto di lavoro del CIAPI, alla data del 21- 4- 80 >>.
- << Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura o per transazioni giudiziali o attribuiti con atti formali della Giunta o del Consiglio regionale >>.
L ultimo comma dell art. 3 del Testo Unificato delle LLRR nn. 31 e 33 del 5- 11- 82 e del 19- 11- 82 e soppresso e sostituito dal seguente:
<< L inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale; ai fini giuridici, la decorrenza e fissata al primo gennaio 1984 >>.