Legge Regionale 17 gennaio 1988, n. 1
Modifica all' art. 8 della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, concernente norme per il trasferimento delle funzioni sanitarie in materia di riabilitazione.
Art. 1L articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, e abrogato e sostituito dal seguente:
La Regione determina, secondo gli accordi nazionali, e corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate, fino all approvazione della normativa prevista al terzo comma del precedente articolo 6.
Le prestazioni protesiche ed ortopediche concedibili ai sensi dell art. 11, secondo comma, del decreto lette 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, disciplinate dal Decreto del Ministro della Sanita 2 marzo 1984, ed autorizzate dalla Unita Sanitaria Locale di residenza dell avente diritto a partire dal 1o gennaio 1988, sono poste dalla stessa data a carico del bilancio della medesima Unita Sanitaria Locale.