Legge Regionale 17 gennaio 1988, n. 3
Modifiche art. 53 legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, come integrato con art. 7 legge regionale 19 aprile 1985, n. 19, concernente tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia.
ARTICOLO UNICO 1. L assunzione di personale di cui all art. 53, VI comma, della LR 19/ 12/ 83, N. 24, e definito in 12 unita.
2. Per l assunzione delle unita di personale in eccedenza rispetto al numero individuato dall art. 53 della LR 19/ 12/ 83, n. 24, l Amministrazione regionale si avvarra della graduatoria di merito del concorso bandito con DPGR n. 199/86.
3. La validita temporale della graduatoria di merito richiamata al precedente comma e disciplinata dall ultimo comma dell art. 13 della LR 13 marzo 1980, n. 16, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale regionale.