Anno 1988
Numero 4
Data 17/01/1988
Abrogato No
Materia Sanità;
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Legge Regionale 17 gennaio 1988, n. 4

Istituzione di Presidi multizonali di prevenzione.



Art. 1

(Finalita)



1. In attuazione dell art. 22 della legge n. 833 del 23/ 12/ 1978, la Regione con la presente legge istituisce i Presidi multizonali di prevenzione, ne disciplina l organizzazione e l attivita e ne definisce il coordinamento con i servizi delle UUSSLL previsti dall art. 40, comma I, n. 1, lett. A, della LR n. 51 del 26/ 5/ 1980.




TITOLO I

(ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO)





Art. 2

(Istituzione)



1. Il Piano Sanitario Regionale, in attuazione dell articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determina i Presidi multizonali di prevenzione, nonche le sezioni specializzate da istituire, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alla peculiarieta dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio.

2. Nelle more dell approvazione del Piano Sanitario Regionale e istituito un Presidio multizonale di prevenzione in ciascun Comune capoluogo di provincia.

3. I Comitati di gestione delle Unita Sanitarie Locali, individuate come sedi dei Presidi multizonali di prevenzione, provvedono alla loro attivazione ed organizzazione secondo le modalita della presente legge.




Art. 3

(Attribuzioni)



1. Il Presidio multizonale di prevenzione:

a) provvede al controllo e alla tutela dell igiene ambientale e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nell ambito di quanto previsto dal piano di cui al successivo articolo 10;

b) esercita i compiti a carattere laboratoristico e tecnico impiantistico connessi all esercizio delle funzioni prevenzionali, trasferite alle Unita Sanitarie Locali, gia attribuiti ai laboratori di igiene e profilassi, alle sedi periferiche dei disciolti Ente Nazionale Prevenzione Infortuni e Associazione Nazionale per il controllo della combustione, nonche alle sezioni mediche e chimiche e ai servizi antinfortunistici degli Ispettorati del lavoro;

c) svolge funzioni di supporto tecnico specialistico:

- per i servizi di igiene pubblica, di prevenzione sul territorio, di educazione sanitaria, di medicina legale e di igiene e sicurezza del lavoro delle Unita Sanitarie Locali aventi sede nell ambito territoriale di comeptenza;

- per l esercizio delle funzioni di competenza di Enti Locali in materia di inquinamento ambientale, non rientranti fra quelle di cui all art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su richiesta degli stessi.

2. Il Presidio multizonale di prevenzione partecipa all attuazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale del servizio sanitario, nonche dei programmi di ricerca e di studio nelle materie di specifica competenza.

3. Le funzioni del Presidio multizonale di prevenzione sono svolte in stretta collaborazione con i servizi delle Unita Sanitarie Locali comprese nell ambito di riferimento.




Art. 4

(Organizzazione del Presidio)



1. Il Presidio multizonale di prevenzione si articola nei seguenti settori:

a) chimico - ambientale - tossicologico;

b) micro - bio - tossicologico;

c) fisico - ambientale;

d) impiantistico - antinfortunistico.

2. Per ogni settore di attivita e previsto, in pianta organica, un responsabile del livello apicale appartenente ai seguenti profili professionali:

- Chimici per il settore sub a) del precedente primo comma;

- Medici o biologi per il settore sub b);

- fisici o ingegneri o chimici per il settore sub c);

- ingegneri per il settore sub d).

3. Il Comitato di gestione affida la responsabilita del Presidio, nell osservanza dei criteri previsti dall art. 8 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, ad uno dei responsabili di settore, di posizione funzionale apicale, per la durata di cinque anni.

4. Il responsabile del Presidio assicura il coordinamento tra i vari settori nei quali il servizio multizonale di prevenzione e articolato e fa parte dei lavori dell ufficio di direzione dell Unita Sanitaria Locale.

5. Per l intero territorio regionale istituito presso il Presidio del Capoluogo della Regione il Settore documentazione e informazione sui rischi e sui danni del lavoro del quale e responsabile un Direttore amministrativo.




Art. 5

(Settori)



1. Il settore chimico - ambientale e la struttura tecnica per l esercizio delle attivita di prevenzione e di controllo:

- dell inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo;

- dell igiene e del lavoro;

- dell igiene della produzione e della vendita degli alimenti, delle bevande e dei mangimi dal punto di vista chimico tossicologico e bramatologico;

- dei farmaci e dei cosmetici, sostanze psicotrope e stupefacenti nonche dei Presidi sanitari.

2. E competente, inoltre a svolgere le attivita istruttorie e di controllo relative agli adempimenti previsti dalla legge n. 615 del 13.7.1966 e del DPCM del 23.3.1983 e della legge n. 319 del 10.5.76 e successive norme di attuazione e modificazione.

3. Il settore micro - biotossicologico e la struttura tecnica per l esercizio dell attivita di prevenzione e di controllo relativa a:

- igiene e tossicologia del lavoro;

- analisi micro - biologica degli alimenti e delle bevande e esame sierologico e siero - biologico del personale addetto alla produzione, manipolazione vendita degli stessi;

- analisi micro - biologica dell ambiente;

- diagnostica e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e delle tossinfezioni alimentari.

4. Il settore fisico - ambientale e la struttura tecnica per l esercizio dell attivita di prevenzione e di controllo relativa:

- all inquinamento acustico e alle vibrazioni;

- al microclima;

- alle radiazioni;

- alle ulteriori funzioni previste dall art. 101 del DPR 616 del 24/ 7/ 77.

5. Il settore impiantistico - infortunistico e la struttura tecnica per l esercizio dell attivita di prevenzione e di controllo relativo:

- collaudi e verifiche di ascensori e montacarichi;

- verifiche connesse all applicazione del DPR n. 547 del 27.4.55;

- controlli sull applicazione delle norme di sicurezza per l impianto, l esercizio e la sorveglianza degli apparecchi di pressione di vapore e a gas e degli impianti di riscaldamento ad acqua calda.

- verifiche di prevenzione dei recipienti adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, e delle cisterne a pressione;

- verifiche di prevenzione sulle autocisterne per il trasporto di liquidi infiammabili;

- prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi comprese le prestazioni dei servizi medici; chimici e antinfortunistici degli Ispettorati del Lavoro.

6. Il Settore per la documentazione e l informazione sui rischi e sui danni da lavoro, previsto dal comma 5 del precedente art. 4 cura:

- la raccolta e la classificazione sistematica delle informazioni in materia di prevenzione e di sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

- le attivita informative per problemi - soluzioni;

- la produzione di materiale per le attivita formative;

- i collegamenti e i rapporti con le Universita, gli Enti e gli Istituti di ricerca operanti in materia e, in particolare, con l Istituto Superiore di Sanita e l Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

7. Al Settore di cui al precedente comma hanno diritto di accesso tutti i servizi multizonali e gli operatori addetti.

8. Gli interventi di cui ai precedenti commi del presente articolo sono svolti dai servizi delle UUSSLL entro i limiti consentiti dalle riserve statali di cui all art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.




Art. 6

(Gruppi interdisciplinari)



1. Il lavoro all interno del servizio multizonale di prevenzione e0 articolato su base interdisciplinare.

2. A tal fine il Comitato di gestione della competente Unita Sanitaria Locale costituisce, su proposta del responsabile del Presidio, tra il personale appartenente ai vari settori,  gruppi di lavoro permanente relativi alle seguenti materie:

- inquinamento dell aria;

- inquinamento dell acqua e del suolo;

- igiene degli alimenti e delle bevande;

- igiene e sicurezza del lavoro.

3. Possono essere costituiti, inoltre, gruppi di lavoro finalizzati ad azioni specifiche e alla soluzione di particolari problemi.




Art. 7

(Reperibilita del personale)



1. In ciascuno dei Presidi multizonali di prevenzione, a supporto dei servizi di igiene delle Unita Sanitarie Locali, devono essere assicurati in permanenza turni prefestivi, festivi e notturni di reperibilita del personale.





Art. 8

(Conferenza di Presidio)



1. L organizzazione del lavoro del Presidio multizonale di prevenzione si ispira al principio della partecipazione degli operatori, della interdisciplinarieta degli interventi e del collegamento con i servizi di igiene pubblica delle Unita Sanitarie Locali comprese nell ambito territoriale di riferimento del Presidio.

2. Il Coordinatore del Presidio multizonale presiede e convoca, con cadenza almeno bimestrale, la conferenza del Presidio, alla quale partecipano i responsabili delle sezioni e gruppi di lavoro interdisciplinari.

3. La conferenza esamina i problemi connessi alla organizzazione del lavoro, alla individuazione dei gruppi interdisciplinari permanenti e temporanei ed al collegamento tra i medesimi, nonche alla formulazione dei proposte di piani di intervento da sottoporre al Comitato di gestione della Unita Sanitaria Locale.

4. Alla formulazione delle proposte di piano di cui al precedente comma sono invitati i responsabili dei servizi di igiene pubblica e di igiene e sicurezza del lavoro delle Unita Sanitarie Locali comprese nell ambito territoriale.




Art. 9

(Comitato Tecnico)



1. Per ogni Presidio multizonale di prevenzione e costituito un comitato tecnico composto dal responsabile del Presidio e dai responsabili di settore, nonche dai responsabili dei gruppi di lavoro permanenti e dai responsabili dei servizi sanitari dell Unita Sanitaria locale, previsti dall art. 40, comma I, lett. A e D della LR n. 51 del 26/ 5/ 1980.

2. E presieduto dal responsabile del servizio o, in caso di assenza o di impedimento, dal responsabile di settore con maggiore anzianita di servizio.

3. E convocato dal Presidente almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta il Presidente del Comitato di gestione o almeno due responsabili di settore.

4. Il Comitato tecnico assicura il coordinamento e l interdisciplinarieta degli interventi e formula proposte in ordine agli acquisti delle apparecchiature e degli strumenti, alle attivita formative e informative degli operatori, alle modalita di collaborazione con gli Enti ed istituti di cui al precedente art. 5.




Art. 10

(Piano annuale di attivita)



1. Su proposta del Comitato tecnico previsto dal precedente art. 9, i Comitati di gestione delle Unita Sanitarie Locali territorialmente competenti definiscono entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano di lavoro del servizio multizonale di prevenzione, sentite le Unita Sanitarie Locali interessate ai sensi e con le modalita previste dall art. 28 della  LR n. 51 del 26/ 5/ 1980.

2. Il piano annuale indica, in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, obiettivi, priorita e mezzi.

3. I Piani annuali di attivita e dei servizi multizonali di prevenzione sono trasmessi alla Regione tramite l Assessorato regionale alla Sanita.

4. La Giunta regionale verifica la coerenza con il Piano Sanitario Regionale ed emana gli atti necessari al loro coordinamento.




Art. 11

(Aggiornamento permanente del personale)



1. Il Comitato di gestione dell Unita Sanitaria Locale competente, sentito il Comitato tecnico propone, entro il 31 gennaio, il piano annuale di aggiornamento del personale del servizio di prevenzione e del personale dei servizi sanitari di cui all art. 40, I comma, lett. A e D della LR n. 51 del 26/ 5/ 80, come sostituto dell art. 17 della LR n. 23 del 26/ 5/ 82, da attuarsi in collaborazione con le Universita e gli Istituti di ricerca.

2. Il Consiglio regionale approva entro il 31 marzo il Piano regionale annuale di aggiornamento previsto dal precedente comma.




Art. 12

(Attivita per conto terzi)



1. I Presidi multizonali di prevenzione possono eseguire accertamenti e indagini per conto di terzi, compatibilmente  con l assolvimento dei compiti istituzionali, con oneri a completo carico dei richiedenti.

2. Le tariffe per le prestazioni, fatte salve quelle specificatamente stabilite da norme di legge, sono determinate dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla Sanita, sentita la competente Commissione consiliare.

3. Le tariffe sono sottoposte a revisione triennale.

4. In attesa delle tariffe per le prestazioni rese per conto di terzi richiedenti, si applicano quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 13

(Regolamento)



1. Le Unita Sanitarie Locali sedi di presidio multizonale di prevenzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano il regolamento del presidio stesso, sulla base di un regolamento tipo adottato dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare.




Art. 14

(Gestione e finanziamento)



1. La gestione del Presidio multizonale di prevenzione e attribuita alla Unita Sanitaria Locale nel cui territorio e ubicato.

2. Valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dalle leggi regionali sulla organizzazione, sul funzionamento e sulla contabilita delle Unita Sanitarie Locali, in particolare per quanto concerne:

a) il collegamento funzionale ed il coordinamento con i presidi ed i servizi delle Unita Sanitarie Locali interessati;

b) gli indirizzi di gestione del Presidio e le procedure per l acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l efficienza operativa.

3. Presso ogni Presidio puo essere istituito un fondo di cassa per esigenze economali, gestito sotto la responsabilita del responsabile del Presidio, con obbligo di rendicontazione al competente servizio dell Unita Sanitaria Locale.

4. Al finanziamento della gestione dei servizi multizonali di prevenzione, sino all approvazione della LR prevista dal IV comma dell art. 51 della legge n. 833 del 23/ 12/ 1978, provvede annualmente, con delibera, il Consiglio regionale entro il 31 dicembre.

5. In sede di riparto del fondo sanitario, sono attribuite alle Unita Sanitarie Locali che gestiscono i Presidi multizonali di prevenzione, con vincolo di destinazione, quote specifiche secondo le seguenti priorita:

a) costituzione presso ciascun Presidio multizonale di prevenzione di tutti i settori operativi;

b) graduale potenziamento degli organici, al fine di pervenire al completamento degli stessi secondo le prescrizioni della presente legge nello arco di un triennio;

c) adeguamento delle attrezzature e delle apparecchiature tecniche necessarie per l esercizio dei compiti istituzionali.

6. Ai sensi dell art. 18 della legge n. 833 del 23/ 12/ 78 l Unita Sanitaria Locali destinataria del finanziamento e obbligata alla tenuta dell apposito conto di gestione allegato al conto generale di gestione.




Art. 15

(Attivita ispettiva di controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro)



1. Per quanto previsto dall art. 27 del DPR n. 616 del 24.7.1977, su proposta del Presidente della Giunta  regionale, previa indicazione del Comitato di gestione,  il Prefetto stabilisce quali operatori del servizio di  prevenzione o dei servizi di ciascuna Unita Sanitaria  Locale assumono la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate al fine dell applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

2. In virtu dell art. 21 della legge n. 833 del 23/ 12/ 78, al personale di cui al precedente comma sono riconosciuti i poteri di accesso e di diffida previsti dagli artt. 8 e 9 del DPR 19 marzo 1955 n. 520.

3. Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo nell esercizio delle funzioni previste dal precedente comma e ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale con le modalita previste dall apposito regolamento, da approvarsi da del Consiglio regionale entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.





Art. 16

(Funzioni di vigilanza)



1. Ciascun Presidio multizonale di prevenzione dispone di un nucleo operativo di vigilanza ed ispezione da adibire, unitamente al personale dei settori operativi, alla esecuzione dei compiti affidati dalla legge alla esclusiva competenza dei Presidi.

2. L attivita di cui al precedente comma viene espletata secondo le direttive dei responsabili dei settori competenti.

3. Gli operatori del Presidi multizonali di prevenzione addetti alle attivita di vigilanza e di ispezione in materie di igiene ambientale e di igiene degli alimenti e bevande accedono alle private per l esercizio delle funzioni e delle mansioni a loro attribuite e hanno diritto di verificarne le condizioni e le  situazioni, nonche di raccoglierne i campioni, i dati e le informazioni necessarie all espletamento dei loro compiti.

4. Gli operatori di cui al precedente comma sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente del Comitato di gestione della Unita Sanitaria Locale che gestisce il Presidio.




Art. 17

(Beni)



1. I beni e le attrezzature gia appartenenti ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, all ENPI e all ANCC sono trasferiti ai Comuni nei quali hanno sede, con vincolo di destinazione alle Unita Sanitarie Locali che li utilizzano per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Servizio multizonale di prevenzione.




Art. 18

(Norme di attuazione)



1. In attuazione della norma di cui al II comma del precedente art. 2, i Consigli comunali delle Citta di Bari e Taranto individuano l Unita Sanitaria Locale sede del Presidio multizonale di prevenzione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Scaduto inutilmente il predetto termine, vi provvede la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.




TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI





Art. 19

(Commissione per la protezione delle radiazioni ionizzanti)


(Commissione per la protezione delle radiazioni ionizzanti)

1. La Commissione per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti previste dall art. 89 del DPR n. 185  del 13.2.1964 e costituita presso il settore fisico ambientale dal  servizio multizonale di prevenzione, con competenza per tutto l ambito territoriale del servizio.

2. E composta dal responsabile del settore fisico - ambientale, che la presiede, e da un laureato in Medicina, specialista in Radiologia, da un esperto, incluso nell elenco nominativo previsto dall art. 71 del DPR 13.2.1964, n. 185 e da un medico specialista in Igiene Pubblica o in Medicina del Lavoro o da un medico iscritto nell elenco dei medici autorizzati ai sensi dell art. 76 del DPR 13.2.64, n. 185.

3. La Commissione e integrata di volta in volta dal responsabile del servizio di Igiene pubblica della Unita Sanitaria Locale territorialmente interessata.

4. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente amministrativo di ruolo del profilo professionale di Direttore Amministrativo.

5. La Commissione ha funzione consultiva e dura in carica tre anni. I componenti sono nominati dal Comitato di gestione dell Unita Sanitaria Locale competente territorialmente.

6. Espone i pareri richiesti dalla normativa vigenti anche ai fini del rilascio del nulla - osta contemplato dall art. 102 del DPR n. 185 del 13.2.64.

7. La Commissione presta ogni consulenza ai Sindaci e alle Unita Sanitarie Locali in ordine alla protezione della popolazione dai rischi delle radiazioni ionizzanti.




Art. 20

(Norme transitorie)



1. Il Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Unita Sanitarie Locali competenti, approva le piante organiche  provvisorie dei Presidi multizonali di prevenzione istituiti ai sensi del comma 2) del precedente art. 2. Il Piano Sanitario Regionale determinera gli standards definitivi del personale  addetto ai Presidi di cui alla presente legge.

2. Fino a quando non saranno istituiti presso ciascun Presidio multizonale di prevenzione tutti i settori operativi, rimane ferma la competenza territoriale preesistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla nomina dei responsabili dei settori di attivita fisico - ambientale, le Commissioni per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti sono presiedute dai responsabili dei presidi multizonali di prevenzione.

4. Ove i servizi di igiene pubblica, di prevenzione sul territorio e di igiene e sicurezza del lavoro non siano in grado provvedere a tutte le funzioni di loro competenza, le Unita Sanitarie Locali interessate ai avvalgono della collaborazione del Presidio multizonale di prevenzione per i tempi strettamente necessari a coprire eventuali carenze.

5. Tutto il personale gia in servizio presso Enti, servizi  ed uffici le cui funzioni sono riorganizzate nei Presidi di cui alla presente legge e inquadrato nella pianta organica degli stessi ai sensi dell art. 66 del DPR 20.12.79, n. 761.

6. Il piano annuale di attivita di cui al precedente art. 10 deve prevedere il pieno utilizzo di tutto il personale del Presidio allo scopo di assicurare il servizio di sorveglianza igienica anche nel territorio delle Unita Sanitarie Locali particolarmente carenti di personale di vigilanza.




Art. 21

(Norme finali)



1. Il personale in servizio presso l Assessorato alla Sanita addetto all esercizio delle funzioni in materia di Igiene Pubblica, Igiene Ambientale ed Igiene e Sicurezza del lavoro puo chiedere, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario, secondo le tabelle di equiparazione fissate nell allegato 2) del DPR n. 761 del 20/ 12/ 79 e conformemente alle modalita di iscrizione del restante personale del servizio sanitario, sulla base della qualifica funzionale posseduta alla data del 20 dicembre 1979.

2. Il personale che ne fa richiesta, a norma del precedente comma, e assegnato all Unita Sanitaria Locale da cui sara gestito il Presidio multizonale di prevenzione del capoluogo regionale.




Art. 22

(Diritto all informazione in tema di ambiente e sanita pubblica)



1. Sono a disposizione dei cittadini i dati e gli elementi conoscitivi relativi all inquinamento igienico, fisico, biologico e di terra, acqua, aria, alimenti e bevande, nonche quelli relativi alle aziende a rilevante potenziale di rischio per la salute pubblica, raccolti ed elaborati da organi, servizi ed uffici della Regione, dagli Enti da essa dipendenti, nonche dagli Enti locali delegatori di funzioni amministrativi regionali, nelle materie ad essi delegate.

2. La norma di cui al comma precedente non si applica agli atti coperti da segreto istruttorio o da obbligo di riservatezza stabilito  per legge ai fini del rispetto dei diritti costituzionali del cittadino.