Legge Regionale 17 gennaio 1988, n. 5
Integrazione legge regionale 17 luglio 1979, n. 42 «Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale».
Art. 11. Al personale regionale destinato con provvedimento formale alle segreterie particolari, costituite ai sensi degli articoli 9, 21 e 23 della LR 25/ 3/ 1974, n. 18, ed alle Segreterie dei Gruppi consiliari e dovuta la indennita di missione ed il rimborso delle spese, sulla base della normativa regionale vigente, per i primi 240 giorni, quando il servizio viene prestato fuori dalla sede abituale di servizio e di residenza.
2. Trascorso tale periodo, il personale potra continuare a prestare la propria attivita presso le segreterie particolari e dei Gruppi consiliari, senza ulteriore onere a carico della Regione.