Anno 1988
Numero 5
Data 17/01/1988
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 17 gennaio 1988, n. 5

Integrazione legge regionale 17 luglio 1979, n. 42 «Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale».



Art. 1


1. Al personale regionale destinato con provvedimento formale alle segreterie particolari, costituite ai sensi degli  articoli 9, 21 e 23 della LR 25/ 3/ 1974, n. 18, ed alle Segreterie dei Gruppi consiliari e dovuta la indennita di missione ed il rimborso delle spese, sulla base della normativa regionale  vigente, per i primi 240 giorni, quando il servizio viene prestato fuori dalla sede abituale di servizio e di residenza.
 
2. Trascorso tale periodo, il personale potra continuare a prestare la propria attivita presso le segreterie particolari e dei Gruppi consiliari, senza ulteriore onere a carico della Regione. 



Art. 2


1. Al segretario particolare dipendente da Ente pubblico operante nell ambito regionale e concessa la indennita di missione ed il rimborso delle spese per la durata dell incarico, sempreche si trovi nelle condizioni di cui all art. 1.



Art. 3


1. La spesa riveniente dall applicazione della presente legge sara imputata sul Cap. 0003060 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1987.