Anno 1988
Numero 7
Data 11/02/1988
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 11 febbraio 1988, n. 7

Norme integrative alla legge regionale 18 febbraio 1987, n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 1987- 89 (Legge finanziaria regionale). Interventi straordinari per la tutela dell' ambiente e lo sviluppo delle attivita' produttive.



Art. 1


L articolo 3 della L. R. 18/ 2/ 1987, n. 7 e così sostituito:

1. Gli interventi devono assicurare, anche attraverso una maggiore diffusione delle innovazioni tecnologiche e della formazione professionale, elevate ricadute in termini di:

- espansione e riqualificazione dell occupazione;

- riequilibrio territoriale;

- promozione, organizzazione e razionalizzazione della conoscenza ambientale.

2. Gli interventi, fermo restando che le strutture e/ o le infrastrutture realizzate saranno destinate alla proprieta pubblica, devono riguardare, nel rispetto degli obiettivi configurati e delle competenze regionali, le seguenti azioni organiche:

A) DIFESA, RECUPERO E FRUIBILITA DELL AMBIENTE

A. 1 Tutela, riqualificazione e fruibilita delle aree costiere;

A. 2 Costituzione, estendimento, riqualificazione e fruibilita di aree boschive e/ o aree di particolare pregio ambientale e naturale;

A. 3 Riqualificazione di sistemi di funzioni urbane all interno delle aree ad alta densita demografica, da realizzarsi anche attraverso una rete di sistemi telematici per la programmazione del recupero socio - tecnico del patrimonio edilizio e della manutenzione;

A. 4 Recupero, salvaguardia e potenziamento della fruibilita dei beni storico - artistici.

B) SOSTEGNO ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE

B. 1 Costituzione, riqualificazione ed espansione di aree attrezzate e piani di insediamento produttivi, complessivi di urbanizzazioni primarie e secondarie, rustici aziendali, strutture per i servizi comuni e reali alle imprese con destinazione d uso vincolate alle attivita produttive;

B. 2 Destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso l ammodernamento e riqualificazione dei servizi, delle strutture e delle infrastrutture, con particolare riferimento alla nautica da diporto e alla attivita di promozione ad esse connesse;

B. 3 Potenziamento della commercializzazione dei prodotti regionali, con particolare riferimento ai prodotti agro - alimentari e zootecnici, attraverso la riqualificazione di strutture, infrastrutture e servizi finalizzati al sostegno sul mercato e miglioramento delle qualita e varieta della produzione.

3. I progetti, corredati da parere favorevole dell ente locale competente, comprendono gli interventi funzionali alla realizzazione degli obiettivi, inclusa la gestione delle attivita, assicurata e garantita dal soggetto proponente per un periodo almeno sufficiente a raggiungere l equilibrio finanziario dell attivita di gestione. Priorita verra assegnata ai progetti le cui gestioni vengano assicurate da imprenditoria giovanile in forma cooperativa o privata e siano localizzate nelle aree delle Comunita Montane, nonche in quelle individuate come depresse dalla legge statale 26- 6- 1965, n. 717.





Art. 2


Il  quinto comma dell art. 5 della L. R. 18- 2- 1987, n. 7 viene così ridefinito:

<< Allo scopo di assicurare ampie e immediate ricadute territoriali, gli interventi devono coinvolgere ambiti sovracomunali, quando non si riferiscano esclusivamente al tessuto delle aree urbane, ad alta densita demografica;  dovranno inoltre avere un importo complessivo tra 10 e 30 miliardi di lire e completarsi entro un periodo massimo di quattro anni >>.





Art. 3


Il sesto comma dell art. 5 della LR 18- 2- 1987, n. 7 e soppresso.



Art. 4


Il settimo comma dell art. 5 della L. R. 18- 2- 1987, n. 7 e così sostituito:

<< Gli interventi proposti devono essere presentati entro e non oltre 70 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge >>.




Art. 5


Il primo comma dell art. 8 della L. R. 18- 2- 1987, n. 7  e così sostituito:

<< Il nucleo di Valutazione, la cui attivita e svolta presso l Assessorato alla Programmazione, e composto da:

- tre funzionari dirigenti del Settore Programmazione;

- un funzionario dirigente dell Assessorato al Bilancio;

- quattro esperti esterni all Amministrazione regionale in grado di assicurare specifiche competenze tecnico - scientifiche nelle aree economico - sociale, urbanistico - territoriale, metodologico - statistica e giuridico - amministrativa >>.




Art. 6


Il terzo comma dell art. 8 della L. R. 18- 2- 1987, n. 7  e così sostituito:

<< I componenti del Nucleo di Valutazione per l anno 1988 sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria in riferimento >>.

Il quinto comma dell art. 8 della L. R. 18- 2- 1987, n. 7 e soppresso.




Art. 7


Il quinto comma dell art. 9 della LR18- 2- 1987, n. 7 e soppresso.


Art. 8


Al fine di contribuire ad erogare ed elevare il contenuto propositivo dei progetti, la Regione promuove, nel rispetto della normativa vigente,  attivita di assistenza tecnica in favore dei soggetti  attuatori di cui all art. 5 della LR 18- 2- 1987, n. 7.





Art. 9


Al fine di ridurre i rischi delle iniziative di investimento ed ottimizzare il progetto di intervento cogliendo opportunita che si possano presentare in sede di esecuzione, la Regione attiva, con riferimento ai propri progetti finanziati ai sensi della presente legge, specifici sistemi di monitoraggio.

I costi di tale attivita, da definire nel rispetto della normativa di cui alla LR 12- 8- 1981, n. 45, costituiscono onere a carico dei concessionari.





Art. 10


L art. 12 della L. R. 18.2.1987, n. 7 e così sostituito:

1. Per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge e istituito il Cap. 0004195 << Fondo per interventi straordinari per la tutela dell ambiente e lo sviluppo delle attivita produttive>> del bilancio regionale per l esercizio finanziario 1988, con una dotazione di lire 100 miliardi per l anno 1988 e una previsione di spesa di lire 150 miliardi per l anno 1989.

2. A tale fondo affluiranno i contributi comunitari concessi dalla CEE per i progetti regionali, nonche  i fondi aggiuntivi ordinari e straordinari dello Stato in  favore delle Regioni destinati al perseguimento degli  obiettivi fissati nella presente legge.

3. Tali risorse andranno a integrare la previsione di spesa per l anno 1989 sopra indicata per il finanziamento di altri progetti nei campi di intervento previsti nella presente legge >>.





Art. 11


I progetti, presentati ai sensi della presente legge e risultati idonei ma non finanziati, acquisiscono priorita ai fini della proposta al Consiglio di inserimento  nei piani annuali dell intervento straordinario ex lege 64/ 86  da parte della Regione, tenuto conto del contributo regionale sulle spese di progettazione sostenute.

I progetti risultati non idonei ai sensi della presente legge, ma che comunque presentano caratteristiche tecniche di fattibilita, possono altresì essere acquisiti dalle Amministrazioni competenti per territorio, previo assenso del soggetto proponente, ai fini della richiesta di inserimento nei piani, programmi e proposte di intervento regionali per accedere a finanziamenti extraregionali; anche a tali proposte la Regione assegna valenza prioritaria nell am




Art. 12


L art. 5 della L. R. 18.2.1987, n. 7 e così sostituito:

<< Al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap. 5121000 << Mutui passivi >>

Bil. comp. + 50.000.000.000

Bil. cassa + 50.000.000.000

Cap. 1010100 << Presunto saldo finanziario attivo >>

Bil. comp. + 50.000.000.000

USCITA

Variazione in aumento

Cap. 0004195 << Fondo per interventi straordinari per  la tutela dell ambiente e lo sviluppo delle attivita produttive >> 

Bil. comp. + 100.000.000.000

Bil. cassa + 50.000.000.000




Art. 13

(Mutuo)



Per far fronte al disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio 1988 entro i limiti di cui al primo comma dello art. 46 della  LR 30- 5- 1977, n. 17 la Regione Puglia e autorizzata a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 50.000.000.000,  relativi alla presente legge I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo del 16,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.

E autorizzata a tal fine l iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1988.

La Giunta regionale e autorizzata a provvedere all assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalita previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualita di ammortamento e di interessi dei mutui e garantito dalla Regione mediante l inclusione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria, la Regione puo dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 5.400.000.000 a partire dall esercizio finanziario 1989.

Esso fara carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dal 1989.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull entita degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Le spese per l ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano tra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell art. 36 della LR 30- 5- 1977, n. 17.

La contrazione del mutuo di cui al presente articolo e subordinata alla approvazione del rendiconto della Regione per il 1986, ai sensi dell art. 46 della LR 30- 5- 1977, n. 17.





Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.