Legge Regionale 11 marzo 1988, n. 8 Disciplina per l' utilizzazione del marchio di origine e qualita' per l' intervento in favore dei consorzi volontari di valorizzazione economica dei prodotti agro - zootecnici pugliesi.
Art. 11. La Regione Puglia, allo scopo di valorizzare la produzione agro - zootecnica pugliese e favorire il piu vasto collocamento della stessa sui mercati nazionali ed esteri, ferma restando la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento, prevede l adozione di apposito marchio di origine e di qualita da applicarsi su prodotti che, per sistema di lavorazione, zona di produzione ed intrinseche caratteristiche, offrano garanzia al consumatore. 2. La Regione Puglia, favorisce, altresì, la costituzione di Consorzi volontari di produttori che assumono come scopo la valorizzazione commerciale di prodotti agro - zootecnici, con denominazione di origine o tipica, attraverso l applicazione su medesimi di apposito marchio di qualita. 3. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono estesi anche alle Associazioni dei produttori agricoli legalmente riconosciute a norma della legge regionale 1.2.1982 n. 7.
Art. 21. Per l attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione si avvale dell ERSAP, che li esegue sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale, in applicazione di specifici programmi annuali e pluriennali, adottati dalla medesima Giunta, sentita la competente Commissione consiliare permanente, concernenti: a) i tipi di prodotti da ammettere all uso del contrassegno regionale; b) i criteri da seguire per l effettuazione dei controlli preventivi e successivi alla concessione dell uso del marchio.
Art. 31. Presso l ERSAP e istituito l Ufficio tecnico scientifico a cui e demandato il compito di esprimere pareri: a) sulle istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l uso del contrassegno regionale e sulle eventuali proposte di revoca dell uso dello stesso; b) sulla misura dei diritti di marchiatura da porre a carico delle ditte richiedenti l uso del marchio; c) sulle istanze presentate dai soggetti indicati nel precedente articolo 1 intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge. 2. L Ufficio tecnico scientifico di cui al precedente comma puo avvalersi, per lo svolgimento dei suoi compiti, di esperti scelti tra i titolari delle cattedre delle facolta di Agraria e di Economia e Commercio delle Universita Pugliesi e tra i direttori degli Istituti di sperimentazione agraria operanti in Puglia.
Art. 41. L ERSAP, su richiesta delle ditte interessate, concede l uso del marchio regionale. 2. L ERSAP controlla periodicamente, mediante indagine a campione, la produzione per la quale tale autorizzazione e stata concessa. 3. L autorizzazione e subordinata alla stipula di apposito disciplinare nel quale verranno stabiliti gli obblighi e le responsabilita dei richiedenti. 4. Per l esecuzione dei controlli da effettuarsi sui luoghi di produzione di consumo, l ERSAP si avvale, oltre che delle proprie strutture, di altri organismi a carattere pubblicistico operanti nel settore interessato. 5. All uopo l ERSAP e autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Enti e Istituti predetti. 6. Qualora dai controlli effettuati risulti che i prodotti non rispondono alle caratteristiche per le auli il marchio e stato concesso, l ERSAP revoca l autorizzazione all uso del contrassegno. 7. Avverso la revoca puo essere avanzato, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della delibera dell ERSAP, ricorso alla Giunta regionale, la quale decide in via definitiva. 8. Analogo ricorso puo essere avanzato avverso il rigetto dell istanza tendente ad ottenere l autorizzazione all uso del contrassegno. 9. I provvedimenti di autorizzazione e di revoca dell uso del marchio sono pubblicati, per estratto, a cura dell ERSAP, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 51. Il contrassegno del marchio di origine e di qualita e fissato con deliberazione della Giunta regionale. 2. Il marchio e registrato a cura dell ERSAP, secondo le vigenti norme di legge in materia; sia agli effetti nazionali che a quelli internazionali.
Art. 61. Le spese per l applicazione del marchio e per i controlli sono a totale carico della Regione. 2. La misura dei diritti da pagarsi sara fissata dalla Giunta regionale.
Art. 71. L ERSAP e autorizzato a concedere ai Consorzi di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli gia costituiti o da costituirsi, alle Associazioni di produttori agricoli legalmente riconosciute a norma della L.R. 1/ 2/ 1982, n. 7 ed ai Consorzi volontari, contributi per agevolare la costituzione ed il funzionamento qualora si propongano la valorizzazione commerciale dei prodotti agro - zootecnici con denominazione di origine o tipica, dotandosi di apposito marchio di qualita. 2. I contributi di cui al precedente comma non sono cumulabili con altri incentivi concessi allo stesso titolo. 3. L importo del contributo e pari al 75% delle spese ammissibili per la costituzione ed e rapportato per il funzionamento al valore dei prodotti commercializzati con il marchio consortile di qualita, nella misura che annualmente sara fissata dalla Giunta regionale.
Art. 81. L ERSAP e autorizzato ad attivare una organica campagna pubblicitaria a carattere poliennale per la divulgazione, sia in Italia che all estero, della immagine e delle funzioni del marchio regionale di origine e di qualita e per ogni informazione relativa allo stesso.
Art. 91. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge e istituito apposito capitolo recante la denominazione: << Finanziamento all ERSAP per l attuazione della legge relativa al marchio regionale di origine e di qualita e ai Consorzi di valorizzazione commerciale dei prodotti agro - zootecnici pugliesi. 2. Allo stanziamento di L. 100.000.000 per l esercizio finanziario 1988 si provvede con variazione in diminuzione di pari importo dal cap. 0131080 del Bilancio regionale. 3. All onere per gli anni successivi si provvedera con gli stanziamenti che saranno determinati dal Consiglio regionale in sede di approvazione del Bilancio.
|