Anno 1988
Numero 9
Data 11/03/1988
Abrogato No
Materia Artigianato;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 marzo 1988, n. 9

Ammissione ai benefici della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.



Art. 1

(Estensione benefici di cui alla LR 13/ 6/ 1978, n. 22 e successive modificazioni)



Le imprese artigiane che abbiano usufruito della sanatoria di cui alla legge 28/ 2/ 1985, n. 47 parzialmente modificata con decreto legge 23/ 4/ 1985, n. 146, convertito in legge 21/ 6/ 1985, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, sono ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 13.6.1978, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 5/ 1/ 1985, n. 1 e con legge regionale 11/ 4/ 1985, n. 7.





Art. 2

(Presentazione domanda)



La domanda di contributo deve, a pena di decadenza essere presentata all Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato – Settore Artigianato - entro e non oltre sei mesi decorrenti dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria con la copia autentica della concessione edilizia medesima.

Qualora la concessione in sanatoria sia stata rilasciata prima dell entrata in vigore della presente legge, il termine perentorio di mesi sei decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella domanda di contributo l impresa deve indicare se i lavori di costruzione, ampliamento od ammodernamento del laboratorio siano gia ultimati od in corso di ultimazione. La domanda di contributo con la copia autenticata della concessione edilizia puo altresì essere spedita per posta all Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato – Settore Artigianato - esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso, ai fini del decorso del termine di cui ai precedenti commi, fa fede la data risultante dal timbro postale apposto sul plico.





Art. 3

(Documentazione definitiva di spesa)



Le domande di contributo saranno definite sulla base delle seguenti direttive:

a) - richiesta della documentazione definitiva di spesa, da farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, fissando all interessato un termine perentorio di mesi sei per la trasmissione della documentazione medesima per tutte le opere che risultino gia ultimate alla data della domanda di contributo;

b) - fissazione di un termine perentorio di mesi ventiquattro da farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno per il completamento delle opere e per la trasmissione della documentazione definitiva di spesa.

La documentazione definitiva di spesa e quella prevista dall art. 30 del regolamento regionale 24/ 5/ 1979, n. 2 e sue successive modifiche ed integrazioni.




Art. 4

(Norma finanziaria)



Per quanto non derogato nei precedenti articoli si applicano le disposizioni della legge regionale 13/ 6/ 1978, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Al finanziamento della maggiore spesa prevista in L: 300 milioni per il corrente esercizio finanziario si fa fronte con i fondi gia stanziati al cap. 0215020 del bilancio di previsione 1988 e per gli esercizi successivi con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell art. 19 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni.