Legge Regionale 11 marzo 1988, n. 9
Ammissione ai benefici della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 1(Estensione benefici di cui alla LR 13/ 6/ 1978, n. 22 e successive modificazioni)
Le imprese artigiane che abbiano usufruito della sanatoria di cui alla legge 28/ 2/ 1985, n. 47 parzialmente modificata con decreto legge 23/ 4/ 1985, n. 146, convertito in legge 21/ 6/ 1985, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, sono ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 13.6.1978, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 5/ 1/ 1985, n. 1 e con legge regionale 11/ 4/ 1985, n. 7.