Anno 1988
Numero 11
Data 11/03/1988
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
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Legge Regionale 11 marzo 1988, n. 11

Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell' Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.



Art. 1


L Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, istituito e dotato di personalita giuridica di diritto pubblico con la legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, svolte, in attuazione di leggi e direttive regionali, le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente legge.



Art. 2


L Ente, quale strumento operativo della Regione e a servizio degli Enti locali, esercita la propria attivita nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi indicati nei piani di sviluppo regionale per il comparto agricolo ed alimentare, nonche delle scelte operate dagli Enti delegati nell esercizio delle funzioni amministrative loro delegate o attribuite in materia, assicurando la partecipazione delle categorie agricole alla programmazione e all attuazione degli interventi di propria competenza.

L ERSAP, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Governo regionale e al Comitato d intesa di cui alla LR 24.5.85, n. 43, uno schema di programma poliennale di attivita, di durata corrispondente al bilancio pluriennale, in cui siano indicati gli obiettivi e la ripartizione di massima delle risorse fra le diverse realta territoriali, per il loro conseguimento, Il Comitato d intesa, entro trenta giorni dalla consegna dello schema di cui al secondo comma del presente articolo, invia al Governo regionale proprie osservazioni e proposte sullo schema.

Il Governo regionale, valutata la coerenza complessiva dello schema e delle proposte con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, adotta il testo definitivo del programma da sottoporre all approvazione del Consiglio regionale contestualmente al bilancio di previsione dell ERSAP e della Regione.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di previsione della Regione, la Giunta regionale assegna le risorse finanziarie previste per la realizzazione delle attivita programmate.





Art. 3


All ERSAP compete:

1) predisporre, su richiesta, proposte di programmi e piani per i diversi comparti produttivi agro - zootecnici e prestare consulenza ed assistenza in materia, otre che agli organi  della Regione, ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell agricoltura, anche mediante la elaborazione di studi, ricerche e progetti;

2) valorizzare le produzioni agricole regionali sui mercati interni ed esteri attraverso servizi ed azioni di sostegno e sviluppo a favore di unita produttive singole, cooperative ed associate, nell ambito delle direttive regionali;

3) promuovere, programmare e coordinare la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale per la utilizzazione anche ai fini industriali della produzione e dei sottoprodotti dell agricoltura e per la innovazione tecnologica nel sistema agro – industriale cooperativo, con il trasferimento alla pratica  operativa dei risultati della ricerca scientifica;

4) erogare servizi specifici alle unita produttive per la progettazione e/ o ristrutturazione degli insediamenti e per la gestione ottimale dei fattori produttivi, fornendo ogni opportuna assistenza con particolare riguardo all accesso agli incentivi comunitari, nazionali e regionali;

5) formulare e attuare programmi di ricomposizione fondiaria e aziendale;

6) esercitare le funzioni previste dall art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

7) coordinare le attivita agrometereologiche.

La Regione puo avvalersi dei servizi dell Ente per lo svolgimento di altri compiti e di attivita istruttorie nel settore primario, per conto proprio, dello Stato e di altri Enti pubblici, con preferenza ai compiti relativi alle competenze regionali, provvedendo a rimborsare all Ente le spese sostenute. Il rimborso potra essere effettuato anche in diverse soluzioni in relazione allo sviluppo delle attivita.




Art. 4


Nell ambito di quanto previsto al comma primo, punto 2), del precedente articolo, l Ente nel rispetto delle normative di spesa e di contabilita regionali e statali:

a) puo assumere quote di partecipazione in societa ed unita produttive di interesse agricolo - alimentare, sempre che le iniziative siano caratterizzate da alta valenza innovativa ovvero finalizzate a riconversioni produttive di carattere strategico per il comparto ittio - agro - silvo - zootecnico regionale.

Le quote di partecipazione debbono essere trasferite entro quattro anni agli organismi dei produttori agricoli che operano nella zona di influenza operativa della societa. Le partecipazioni saranno regolate da apposite direttive approvate dal Consiglio regionale, in linea con gli orientamenti della politica agricola regionale;

b) attua iniziative volte all aggiornamento e alla formazione dei quadri dirigenti di cooperative  e di associazioni di produttori agricoli;

c) concede gli incentivi previsti da leggi regionali per migliorare l organizzazione tecnico - amministrativa delle cooperative agricole e delle associazioni dei produttori;

d) presta assistenza tecnica ed amministrativa ai fini della costituzione e della gestione di cooperative o di altre forme associative, nell ambito delle direttive regionali;

e) esercita, a mezzo dei propri uffici, le funzioni relative all attuazione della legge regionale 1 febbraio 1982, n. 7, concernente << Norme regionali sulle associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni >>;

f) concede, con fondi allo scopo assegnati dalla Regione e nella misura stabilita dalle leggi e direttive regionali, il concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario di esercizio poste in essere da organismi cooperativi, da associazioni di produttori, dalle societa miste cui partecipa e dalle societa cui partecipano gli organismi associativi dei produttori agricoli;

g) attua gli interventi straordinari disposti da leggi regionali intesi a favorire il ripianamento di passivita e l assestamento di gestioni cooperative;

h) favorisce la costituzione e lo sviluppo di Consorzi di garanzia fra produttori agricoli singoli ed associati;

i) presta assistenza economica e finanziaria in favore di organismi cooperativi, di associazioni di produttori e di societa nelle quali l Ente e/ o  gli Organismi associativi dei produttori agricoli siano soci di maggioranza, mediante la concessione delle provvidenze stabilite dalle leggi regionali;

l) esercita le funzioni assegnategli dalle leggi regionali in materia di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e agro - industriali pugliesi, di consorzi volontari  di valorizzazione e di marchio di qualita;

m) esegue gli interventi, previsti d aleggi regionali e che non siano delegati agli Enti locali, volti a favorire nel settore agricolo la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte;

n) collabora con la Regione nell azione di coordinamento ai fini della attuazione dei piani da parte dei diversi soggetti attuatori, riferendo periodicamente sullo stato di avanzamento dei lavori.

I consorzi di cooperative agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci sono ammessi a beneficiare della assistenza tecnica, amministrativa, economica e finanziaria dell Ente e dei contributi regionali previsti per la realizzazione, l ampliamento e l ammodernamento degli impianti, per i prestiti di conduzione e di dotazione e per le spese di gestione. Lo stesso regime di aiuti e esteso alle societa di cui alla lettera i) del precedente comma.

Gli interventi economici dell ERSAP volti alla promozione, allo sviluppo ed al potenziamento del movimento cooperativo ed associativo potranno essere eseguiti solo nei riguardi di quelle unita produttive i cui soci:

1) si impegnino a partecipare al capitale in ragione almeno di 6% del valore degli impianti sociali o del fatturato risultante dal bilancio, da acquistare in un periodo non superiore a cinque anni;

2) abbiano sottoscritto impegno di usufruire degli interventi e dei servizi dietro conferimento del proprio prodotto all organismo cooperativo di appartenenza;

3) si siano impegnati a contribuire alle spese di gestione diretta nei casi in cui, per loro inadempienza, venissero a mancare i conferimento dei prodotti.

Tra gli interventi di assistenza economica e finanziaria di cui alla lettera i) del primo comma del presente articolo sono da ricomprendersi le garanzie fidejussorie. Tali garanzie possono essere concesse a cooperative agricole e ad associazioni di produttori solo ad integrazione della garanzia fornita dal consorzio di garanzia di cui l organismo richiedente e socio e per il finanziamento di iniziative ed opere essenziali per la realizzazione di piani di sviluppo.

La garanzia fidejussoria puo essere prestata anche alle societa di cui alla lettera i) del primo comma del presente articolo. In caso di prestazione a favore di societa per azioni, al cui capitale l Ente o gli Organismi associativi dei produttori partecipano, le fidejussioni devono essere proporzionali alle quote finanziarie versate da esso e dagli organismi cooperativi di soci. A cautela del rischio relativo alle fidejussioni prestate, l Ente forma apposita riserva in ragione del 15% delle esposizioni fidejussorie. Le fidejussioni sono rilasciate nei limiti dell autorizzazione prevista annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione. Tale limite sara utilizzato in forma rotativa nel senso che l estinzione di precedenti operazioni fidejtate consente all Ente di accenderne altre purche in nessun momento l esposizione complessiva massima superi il limite fissato. La prestazione delle garanzie terra conto dei criteri di priorità, delle indicazioni e delle condizioni stabilite dalle  direttive approvate dal Consiglio regionale.

L ERSAP e tenuto ad esaminare i bilanci degli organismi, enti o societa a favore dei quali sottoscrive quote di capitali o azioni e a relazionare annualmente alla Regione sull andamento delle relative gestioni, osservando comunque il vincolo - in caso di sottoscrizioni azionarie di ammontare superiore ai cento milioni di lire - della revisione dei bilanci degli organismi interessati con spesa a carico dei medesimi, da parte di societa autorizzate ai sensi del DPR 31- 3- 1975, n. 136.




Art. 5


Nell ambito di quanto previsto dal punto 3) del precedente art. 3, l ERSAP puo svolgere specifiche attivita di sperimentazione, divulgazione e dimostrazione, anche attraverso la gestione diretta o compartecipata di aziende pilota.

Nell ambito di quanto previsto dalla lettera e) del primo comma del precedente art. 4, all ERSAP e affidato il compito di sovrintendere all attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 51, relativa agli interventi per agevolare la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica.





TITOLO II

 ORGANI DELL ENTE





Art. 6


Sono organi dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il Presidente;

3) il collegio dei Revisori dei Conti.





Art. 7


I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito di deliberazione del Consiglio regionale.

Il Consiglio di Amministrazione e composto:

a) dal Presidente dell Ente;

b) da 8 membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e in proporzione alla effettiva rappresentativita regionale di ciascuna di esse, di cui cinque in rappresentanza dei produttori agricoli e tre dei lavoratori agricoli;

c) da un rappresentante del personale dell Ente designato dall Assemblea del personale medesimo;

d) da nove membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 2/ 3 con esperienza amministrativa negli Enti locali, o tecnici agrari o esperti in discipline giuridiche, economiche, di tecnica agraria, in cooperazione in management  aziendale e/ o commerciale agricola.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha espressi e possono essere riconfermati una sola volta.

In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno o piu membri del Consiglio, la sostituzione avviene con la medesima procedura prevista nei commi precedenti entro e non oltre novanta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione e insediato con pienezza di poteri purche sia stata designata almeno la maggioranza dei suoi membri.





Art. 8


Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

a) i piani e i programmi di attivita dell Ente, il bilancio di previsione e le sue variazioni;

b) il rendiconto finanziario e patrimoniale;

c) il regolamento dei servizi;

d) la costituzione di organismi, enti, societa al cui capitale partecipare e/ o la partecipazione finanziaria a organismi, enti, societa esistenti;

e) gli atti e i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;

f) l accettazione di eredita, donazioni o legati disposti a favore dell Ente, previa autorizzazione del Consiglio regionale;

g) la nomina nella sua prima riunione di un Vice Presidente;

h) la nomina del Direttore generale e del Vice Direttore generale;

i) le convenzioni con gli istituti di credito;

l) l acquisizione e la cancellazione di ipoteche;

m) la costituzione in giudizio e le transazioni;

n) ogni altro provvedimento atto ad assicurare il funzionamento dell Ente.

Il Consiglio di Amministrazione e convocato dal Presidente. Questi, inoltre, convoca il Consiglio, entro 15 giorni, su richiesta di almeno 1/ 3 dei Consiglieri o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la validita delle deliberazioni e necessario l intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere assente ingiustificato per piu di tre sedute consecutive e proposto per la decadenza dalla carica al Consiglio regionale.

Il Consiglio di Amministrazione si articola in Commissione di lavoro.





Art. 9


Il Presidente dell ERSAP e nominato con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio regionale, dura in carica quanto il Consiglio che ne ha deliberata la nomina e puo essere confermato per una sola volta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Ente; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e dispone per l attuazione delle deliberazioni.

Il Presidente puo anche adottare delibere di urgenza in materia di competenza consiliare, salvo a chiedere e ottenere ratifica dal Consiglio nella prima seduta successiva alla data di adozione del provvedimento, purche esse non comportino obblighi di spesa superiore ai 50 milioni di lire.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di questi sono esercitate dal Vice Presidente.




Art. 10


Il Collegio dei Revisori dei Conti e composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dalla Giunta regionale, da un  membro effettivo designato dal Ministero del Tesoro e da un membro effettivo designato dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste.

Il Presidente del Collegio e scelto tra i revisori effettivi di nomina della Giunta regionale ed e nominato con decreto del Presidente della Regione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina regionale devono essere iscritti all Albo dei Revisori dei Conti e durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha nominati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnato;

b) controlla la gestione finanziaria dell Ente formulando, ogni qualvolta occorra, osservazioni e rilievi sui provvedimenti, dandone comunicazione alla Giunta per il tramite  dell Assessore regionale all Agricoltura;

c) trasmette, almeno ogni sei mesi alla Giunta regionale, tramite l Assessore regionale all Agricoltura,  una relazione sull andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell Ente;

d) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell Ente.




Art. 11


Per i componenti, comunque nominati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti valgono le norme di ineleggibilita o incompatibilita di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154.

Nessun amministrazione o funzionario dell ERSAP potra essere chiamato ad amministrare organismi cooperativi o societa al cui capitale l Ente partecipa o ai quali l Ente abbia concesso aiuti economici a qualunque titolo.

Al fine di esercitare una attivita di controllo continuativa sulle societa cooperative o per azioni beneficiarie di finanziamenti diretti o di garanzie fidejussorie, l ERSAP nominera sempre un funzionario con incarichi ispettivi e di controllo.

L inosservanza della condizione prevista dal precedente comma comporta la decadenza dall incarico di consigliere o di dipendente dell Ente.





Art. 12


Le cause di ineleggibilita, se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell Ente, si trasformano in cause di incompatibilita.

Il Consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve - entro 15 giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilita – rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessita di diffida o invito da parte dell Ente.

In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica di Consigliere dell Ente. La decadenza  e dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.





Art. 13


L indennita di carica al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci revisori dei conti dell ERSAP e fissata come segue:

- al Presidente e al Vice Presidente e assegnata una somma mensile pari rispettivamente al 90% e al 60% dell indennita di carica prevista per i Consiglieri regionali;

- ai componenti del Consiglio di Amministrazione e assegnata una somma mensile pari al 20% dell indennita di carica prevista per i Consiglieri regionali;

- ai Sindaci del Collegio dei revisori dei conti e assegnata una somma mensile pari al 15% dell indennita prevista per i Consiglieri regionali. Al Presidente del Collegio viene corrisposta una maggiorazione del 40% dell indennita prevista per gli altri revisori.

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell ERSAP  e dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate  per la partecipazione alle riunioni di Consiglio e di Commissione dell Ente.

L uso del mezzo proprio deve essere in ogni caso autorizzato dal Presidente dell Ente o, se delegato, dal Vice Presidente.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione competono, inoltre, le spese di viaggio documentate e l indennita di missione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali del livello piu alto, per la partecipazione agli incontri e riunioni al di fuori del territorio regionale.

La missione deve essere autorizzata dal Presidente dell Ente se in Italia e dalla Giunta regionale all estero.

Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti non puo essere concessa altra indennita oltre a quella prevista dal presente articolo.




Art. 14


La vigilanza sull amministrazione dell Ente e di competenza della Giunta regionale, che la esercita avvalendosi dell Assessore regionale all Agricoltura.

L Assessore all Agricoltura puo disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa nonche l esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari o di direttive regionali, quando l Amministrazione dell Ente ne rifiuti o ritardi l adempimento.

Il Consiglio di Amministrazione puo essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio o quando questo violi norme di leggi statali o regionali, di regolamento o le direttive regionali concernenti lo svolgimento delle funzioni assegnate all Ente.

Con lo stesso decreto viene nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell Ente.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del decreto dei scioglimento.




Art. 15


Il controllo sugli atti dell Ente e disciplinato dall art. 44 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 25  concernente << Norme per l esercizio della funzione  di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti  strumentali regionali >> e dall articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1984, n. 31.





TITOLO III

PATRIMONIO E BILANCIO DELL ERSAP





Art. 16


L Ente ha un patrimonio e un bilancio proprio.

Alle spese per il funzionamento e l attivita l Ente provvede:

a) con contributi stanziati annualmente dalla Regione;

b) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attivita previste da leggi regionali e statali;

c) con proventi riscossi per servizi e attivita;

d) con rendite patrimoniali;

e) con le entrate derivanti dall alienazione dei beni;

f) con le eventuali liberalita disposte da Enti pubblici e da privati.

La Regione provvede nel proprio bilancio gli stanziamenti da assegnare all Ente per le spese di funzionamento e per l esercizio delle competenze di cui all art. 3 della presente legge.





Art. 17


Per le gestioni speciali previste dall art. 9 della legge statale 30 aprile 1976, n. 386, si redigono bilancio separati annessi al bilancio dell ERSAP.

Da tali bilanci deve risultare il numero e l onere del personale destinato alle gestioni speciali nonche la quota di spese generali per i servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.





Art. 18


L esercizio finanziario dell Ente ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Il bilancio preventivo, corredato da relazione programmatica, e trasmesso alla Giunta regionale, nel rispetto dei termini previsti dall art. 70 dello Statuto della Regione Puglia, prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione per essere approvato quale allegato al bilancio regionale.

Il bilancio annuale di previsione e i corrispondenti rendiconti devono contenere la riaggregazione ragionata dei capitoli di entrata e di spesa in coerenza con le iniziative e azioni previste dai programmi annuali di attivita nonche - in allegato - un bilancio di previsione poliennale in cui siano recepiti i contenuti dei programmi poliennali di attivita.

Il bilancio e redatto secondo le norme contenuta nella legge di contabilita della Regione Puglia.

L autorizzazione all esercizio provvisorio del bilancio e concessa con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all articolo 127 della Costituzione, e autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Il conto consuntivo per l esercizio trascorso - redatto in conformita a quanto previsto dagli articoli 72, 73 e 74 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni - deve essere approvato e trasmesso entro il mese di aprile al Consiglio regionale per il tramite dell Assessorato al Bilancio.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono accompagnati da una relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Al bilancio di previsione e al rendiconto devono essere annessi, quale parte integrante, i bilanci degli organismi, enti e/ o societa a favore dei quali l ERSAP ha sottoscritto quote di capitale o azioni, nonche le relazioni dei rispettivi Collegi dei revisori sulle relative gestioni.




TITOLO IV

 NORME FINALI E TRANSITORIE





Art. 19


I terreni a suo tempo assegnati ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, successivamente riscattati ai sensi dell art. 1 e seguenti  della legge 29 maggio 1967, n. 379 o affrancati ai sensi dell art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, possono essere alienati dagli interessati esclusivamente all ERSAP in via prioritaria oppure a coltivatori della terra  singoli o associati aventi i requisiti previsti dalla legge  26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni, nonche a cooperative che ne facciano richiesta secondo le modalita regolamentari vigenti.

L alienante deve comunicare all ERSAP e ai proprietari confinanti che intende vendere il podere, nonche tutte le pattuizioni, copia del preliminare di compravendita e il prezzo stabilito, secondo le norme previste dall art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379 e della legge 817 del 14- 8- 71.

Il diritto di prelazione da parte dell ERSAP o dei confinanti deve essere esercitato nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La vendita a coltivatore diretto deve essere autorizzata dall ERSAP, il quale, in caso di piu richiedenti, opera la scelta in base a valutazioni e criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione a norma della legge 26 maggio 1965, n. 590 e  successive modificazioni.

Di tale autorizzazione deve essere fatta menzione nell atto di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione agli effetti del primo comma dell art. 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Tutte le unita produttive costituite con terreni espropriati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria sono soggette al vincolo di indivisibilita previsto dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Il vincolo puo essere rimosso in via amministrativa con deliberazione motivata dal Consiglio di Amministrazione dell ERSAP oltre che per dividere il fondo in piu unita  fondiarie organiche, per la esecuzione di opere di interesse comune a piu fondi, per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica di confine o per un migliore assetto fondiario ed economico delle unita produttive interessate.




Art. 20


Al fine di favorire l inserimento delle strutture associative e cooperative dei produttori agricoli nei settori della trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti, l ERSAP, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedera alla cessione delle quote sottoscritte in societa miste in favore di associazioni di produttori e di Consorzi di cooperative o, in mancanza, all alienazione onerosa ad altri soggetti e organismi delle quote sottoscritte e, comunque, alla liquidazione della societa, qualora le sottoscrizioni non risultino piu coerenti con le norme di cui alla presente legge.





Art. 21


All Ente e preposto un Direttore generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, scelto tra il personale di ruolo comunque in servizio presso l Ente o la Regione con la qualifica piu elevata.

Esso dura nell incarico per cinque anni. Il Direttore generale puo anche essere scelto, con la stessa procedura prevista nel comma precedente, tra le persone estranee, all amministrazione pubblica con contratto di diritto privato a termine, previa valutazione di titoli curriculari attestanti particolari competenze ed esperienze di tipo manageriale.

L incarico di Direttore generale e rinnovabile, nonche revocabile in qualunque momento con provvedimento motivato.

Il Direttore generale sovraintende al personale ed al funzionamento dei servizi; cura, sulla base delle direttive del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli Organi dell Ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti; partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzione di segretario; controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegni di spesa.

Al Direttore generale, se dipendente pubblico, competono i compensi accessori nella entita prevista per la funzione di coordinamento al massimo grado svolta dalla dirigenza della Regione Puglia.




Art. 22


Il riordino della struttura burocratica sotto l aspetto organico e funzionale sara definito con legge regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; a tal fine il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal proprio insediamento, propone alla Giunta regionale uno schema di riordino corredato da un prospetto relativo alla dotazione organica e di profili professionali necessari.

Il riordino:

- individuera l articolazione della struttura e la dotazione organica per la operosità dell Ente;

- assicurera i massimi livelli di professionalita in materia agraria, economica, informatica, veterinaria, ingegneristica, di personale in possesso dei corrispondenti titoli di studio, oltre che adeguate dotazioni di organico alle strutture che operano direttamente nei settori istituzionali dello sviluppo agricolo;

- attribuira una particolare rilevanza alla struttura proposta alle attivita di ricerca e di sperimentazione;

- correlera le funzioni delle diverse strutture dell Ente con quelle della Regione.





Art. 23

(Abrogazioni delle norme preesistenti)



La legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32 e abrogata ad eccezione dell art. 1.

La legge regionale 5 aprile 1982, n. 14 e abrogata, nonche ogni altra norma in contrasto con la presente legge.