Legge Regionale 26 aprile 1988, n. 14
Organizzazione della funzione regionale di protezione civile.
Art. 1La Regione, nell ambito delle proprie competenze, fissate con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e con Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche in conformita a quanto disposto dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 e dal Decreto del Presidente del la Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, concorre, d intesa con i competenti organi dello Stato e con gli Enti locali, alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attivita produttive e dei beni dalle conseguenze di pubbliche calamita, ponendo in essere attivita di previsione e soccorso.
A tal fine, la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli Enti locali, con gli enti, organismi ed associazioni, operanti nell ambito regionale