Anno 1988
Numero 14
Data 26/04/1988
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 26 aprile 1988, n. 14

Organizzazione della funzione regionale di protezione civile.



Art. 1


La Regione, nell ambito delle proprie competenze, fissate con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e con Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche in conformita a quanto disposto dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 e dal Decreto del Presidente del la Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, concorre, d intesa con i competenti organi dello Stato e con gli Enti locali, alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attivita produttive e dei beni dalle conseguenze di pubbliche calamita, ponendo in essere attivita di previsione e soccorso.

A tal fine, la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli Enti locali, con gli enti, organismi ed associazioni, operanti nell ambito regionale 




Art. 2


E istituito il Settore di Protezione Civile, con i seguenti compiti:

- elaborazione e predisposizione di piani di protezione civile sulla base della conoscenza dei rischi che incombono sul territorio;

- rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al territorio regionale ed organizzazione dei mezzi e delle strutture operative da impiegare nelle emergenze;

- coordinamento delle strutture amministrative e tecniche della Regione che svolgono compiti di istituto inerenti la protezione civile;

- collaborazione con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile volta ad assicurare nelle fasi di previsione e prevenzione, il raccordo armonico dei criteri operativi e, durante lo stato di calamita, la disponibilita necessaria all opera di soccorso.




Art. 3


Gli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, presumibili in L.4.000.000.000,  fanno carico al Cap. 0531040 del Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 1988 e  del Bilancio Pluriennale 1988/ 90, approvati con  LR 11/ 2/ 1986, n. 6.

Per gli esercizi successivi si fara fronte con le rispettive leggi di Bilancio.