Anno 1988
Numero 17
Data 10/06/1988
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 10 giugno 1988, n. 17

Gestione ed utilizzazione del patrimonio destinato alle funzioni del servizio sanitario.



Art. 1

Titolarieta dei beni -Vincolo di destinazione



1. I beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti ad Enti, Casse Mutue e gestioni soppresse, i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle Province o ai Consorzi di Enti Locali e destinati ai servizi igienico - sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli Enti ospedalieri, degli Ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e dei Centri di igiene mentale dipendenti dalle Province o Consorzi delle stesse nonche dei Presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle Province o da Consorzi di Enti Locali, sono trasferiti al patrimonio dei Comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle Unita Sanitarie Locali rispettive.

2. I beni immobili da << rendita patrimoniale >> devono essere attribuiti al Comune sede del disciolto Ente proprietario dei beni medesimi.




Art. 2

Gestione



1. La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al precedente articolo e affidata alla Unita Sanitaria Locale alla quale sono vincolati.




Art. 3

Destinazione alle UUSSLL dei beni da rendita patrimoniale



1. Gli immobili, le immobilizzazioni destinate a fornire rendite patrimoniali, i titoli a reddito fisso, i titoli azionari, altri titoli, le opere d arte, le pubblicazioni e riviste di particolare interesse di cui agli artt. 48 e 49 della legge regionale del 16.1.81, n. 8 sono messi a disposizione delle Unita Sanitarie Locali entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge.

2. Entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge i Comuni di concerto con le Unita Sanitarie Locali di competenza predispongono l elenco dei beni di cui al primo comma.

3. I beni suddetti devono essere individuati attraverso l indicazione di tutti i dati necessari alla formazione dell inventario e delle prescritte volture.

4. I Comuni provvedono altresì alla destinazione dei beni elencati alla Unita Sanitaria Locale di competenza con apposite deliberazioni.

5. La Unita Sanitaria Locale destinataria provvede alla iscrizione dei beni nei propri inventari e comunica al Comune il numero di presa in carico.




Art. 4

Svincolo della destinazione



1. I beni di cui al precedente art. 3 ed i beni mobili ed immobili di cui al 1o comma dell art. 69  della legge regionale del 16 febbraio 1981, n. 8 qualora risultino non necessari ai servizi sanitari, vengono svincolati dalla destinazione originaria e possono  essere alienati dalle Unita Sanitarie Locali con le modalita indicate nell art. 69 della legge regionale del 16 gennaio 1981, n. 8, nel rispetto delle norme e dei vincoli esistenti sui singoli beni.




Art. 5

Amministrazione - alienazione e riutilizzazione dei capitali



1. La Unita Sanitaria Locale amministra i beni di cui al precedente art. 3, ferme restando le responsabilita del consegnatario degli stessi e del rappresentante legale della Unita Sanitaria Locale, con obbligo di svolgere ogni attivita idonea a migliorarli, valorizzarli, destinarli ai servizi sanitari.

2. Il ricavato dell alienazione dei beni deve essere impiegato nell acquisto di nuovi immobili o nel miglioramento del patrimonio esistenti nell ambito dello stesso Comune, aventi, comunque, destinazione sanitaria.

3. I proventi e i redditi netti rivenienti della gestione dei beni di cui al presente articolo vengono utilizzati dalle Unita Sanitarie Locali ai sensi della normativa vigente.




Art. 6

Utilizzazione di ricavi da rimborsi e recuperi



1. Gli eventuali ricavi derivanti dalla eliminazione dei beni mobili, a norma dell art. 54 della legge  regionale del 16 gennaio 1981, n. 8, nonche i  rimborsi ovvero i risarcimenti conseguiti per  fatti imputabili ai consegnatari o a terzi, sono  destinati alla ricostituzione, anche parziale, del bene eliminato o danneggiato, ovvero  all acquisto di altro bene ritenuto necessario per i servizi sanitari dal Comitato di gestione dell Unita Sanitaria Locale.




Art. 7

Donazioni e disposizioni testamentarie



1. L accettazione di donazioni o eredita ed il conseguimento di legati da parte del Comune, destinati alle Unita Sanitarie Locali, ai quali siano stati apposti oneri o che comunque comportino vincoli o limitazioni d uso, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.




Art. 8

Rinvio



1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla Legge regionale del 16 gennaio 1981, n. 8.