Anno 1988
Numero 18
Data 13/07/1988
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note
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Legge Regionale 13 luglio 1988, n. 18

Costituzione e regolamento della Commissione speciale per l' ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia.



Art. 1

(Costituzione e composizione)



1. E costituita, a norma dell art. 20 del regolamento interno del Consiglio regionale e dell art. 34 dello Statuto della Regione Puglia, la Commissione speciale per l approfondimento dell esame dei problemi concernenti l ordinamento  istituzionale ed amministrativo della Regione.

2. La Commissione e composta da nove Consiglieri regionali in rappresentanza dei Gruppi.




Art. 2

(Compiti)



1. La Commissione provvede ad approfondire l esame dei problemi concernenti l ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari:

- per l adeguamento dell ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia nell obiettivo di rafforzare l essenziale carattere di istituto di democrazia politica secondo una efficace disciplina del tessuto delle autonomie locali;

- per l individuazione di criteri procedimentali amministrativi che diano trasparenza e tempestivita alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative;

- per il raccordo operativo delle rappresentanze elettive del potere locale con la piu vasta e organica azione di riforma dello stato.

2. La Commissione rassegna le sue conclusioni definitive al Presidente del Consiglio entro un anno dal suo insediamento.




Art. 3

(Funzionamento)



1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede all insediamento della Commissione entro 15 giorni dalla sua formale costituzione.

La Commissione nella prima riunione elegge il Presidente e un Vice Presidente.

2. Il Presidente presiede la Commissione e ne coordina i lavori.

3. Per il funzionamento e il supporto tecnico, la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del Consiglio regionale, giusta apposite decisione adottate dall Ufficio di Presidenza del Consiglio.

4. Le spese necessarie per il funzionamento graveranno sul bilancio del Consiglio regionale.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio in quanto compatibili.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.