Anno 1988
Numero 20
Data 11/08/1988
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 agosto 1988, n. 20

Modifica della legge regionale 11 marzo 1988, n. 12 «Norme per l' attuazione del diritto allo studio universitario».



Art. 1


Alla legge regionale 11 marzo 1988, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) Il 1° comma dell art. 3 e così sostituito:

<< Dei servizi di cui alla presente Legge usufruiscono gli studenti iscritti alle Universita, alle Scuole dirette a fini speciali annesse alle stesse, agli Istituti di Istruzione Superiore, alle Facolta e agli Istituti Teologici, alle Accademie di Belle Arti, ai Corsi Post - Universitari di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa in Puglia>>.

2) Al 1° comma dell art. 3 e aggiunto il seguente comma 1/ bis:

<< Provvidenze possono anche essere concesse, in casi particolari da definire attraverso il Regolamento, a favore dei residenti in Puglia che frequentino corsi postuniversitari di specializzazione, perfezionamento e dottorato di ricerca in Universita ed Istituti ubicati fuori regione >>.

3) Il 1° comma dell art. 6 e sostituito dal seguente:

<< Ciascun Consiglio di Amministrazione e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e composto da:

a) il Presidente dell Ente;

b) tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, uno dei quali espressione delle minoranze;

c) il Sindaco del Comune sede dell EDISU o suo delegato;

d) il Rettore dell Universita o suo delegato;

e) tre rappresentanti dell Universita, di cui uno dei professori ordinari, uno dei professori associati ed uno dei ricercatori, eletti nell ambito di ciascuna categoria;

f) tre rappresentanti degli studenti in corso all atto della candidatura ed eletti sulla base delle norme contenute nella legislazione statale specifica, qualunque sia il quorum degli studenti effettivamente votanti >>.

4) Al 2° comma dell art. 20 e abrogata la frase:

<< Ai concorsi non potranno comunque essere ammessi studenti iscritti oltre il 1° anno fuori corso >>.

5) Il 4° comma dell art. 26 e così modificato:

<< La Regione determina, in sede di approvazione del piano di cui al successivo art. 33 da parte del Consiglio regionale:

a) i criteri generali relativi ai bandi di concorso;

b) i limiti massimi di reddito e le modalita di determinazione del medesimo, per coloro che intendano concorrere al conferimento dell assegno di studio;

c) la quota di risorse da destinare agli assegni di studio;

d) l ammontare dell assegno stesso in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede e nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicaps >>.

6) All art. 33, comma 3°, e aggiunto:

<< f) le iniziative integrative in materia sanitaria a favore degli studenti stranieri >>.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.