Alla legge regionale 11 marzo 1988, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
1) Il 1° comma dell art. 3 e così sostituito:
<< Dei servizi di cui alla presente Legge usufruiscono gli studenti iscritti alle Universita, alle Scuole dirette a fini speciali annesse alle stesse, agli Istituti di Istruzione Superiore, alle Facolta e agli Istituti Teologici, alle Accademie di Belle Arti, ai Corsi Post - Universitari di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa in Puglia>>.
2) Al 1° comma dell art. 3 e aggiunto il seguente comma 1/ bis:
<< Provvidenze possono anche essere concesse, in casi particolari da definire attraverso il Regolamento, a favore dei residenti in Puglia che frequentino corsi postuniversitari di specializzazione, perfezionamento e dottorato di ricerca in Universita ed Istituti ubicati fuori regione >>.
3) Il 1° comma dell art. 6 e sostituito dal seguente:
<< Ciascun Consiglio di Amministrazione e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e composto da:
a) il Presidente dell Ente;
b) tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, uno dei quali espressione delle minoranze;
c) il Sindaco del Comune sede dell EDISU o suo delegato;
d) il Rettore dell Universita o suo delegato;
e) tre rappresentanti dell Universita, di cui uno dei professori ordinari, uno dei professori associati ed uno dei ricercatori, eletti nell ambito di ciascuna categoria;
f) tre rappresentanti degli studenti in corso all atto della candidatura ed eletti sulla base delle norme contenute nella legislazione statale specifica, qualunque sia il quorum degli studenti effettivamente votanti >>.
4) Al 2° comma dell art. 20 e abrogata la frase:
<< Ai concorsi non potranno comunque essere ammessi studenti iscritti oltre il 1° anno fuori corso >>.
5) Il 4° comma dell art. 26 e così modificato:
<< La Regione determina, in sede di approvazione del piano di cui al successivo art. 33 da parte del Consiglio regionale:
a) i criteri generali relativi ai bandi di concorso;
b) i limiti massimi di reddito e le modalita di determinazione del medesimo, per coloro che intendano concorrere al conferimento dell assegno di studio;
c) la quota di risorse da destinare agli assegni di studio;
d) l ammontare dell assegno stesso in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede e nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicaps >>.
6) All art. 33, comma 3°, e aggiunto:
<< f) le iniziative integrative in materia sanitaria a favore degli studenti stranieri >>.