Legge Regionale 8 settembre 1988, n. 26 Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attivita' di formazione professionale. Interpretazione autentica degli artt. 12 e 14 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.
Art. 1(Presupposto della rendicontazione e soggetti)
1. L art. 14 della L. R. 17 ottobre 1978, n. 54 e così sostituito: << Le province, i Comuni e/ o i Consorzi e gli Enti locali che svolgono attivita di formazione professionale, in regime di delega e/ o convenzione, con fondi erogati dalla Regione Puglia, devono presentare la rendicontazione finanziaria entro 120 giorni dalla data di chiusura dell anno formativo, approvata rispettivamente dai Consigli provinciali, comunali e dalle Assemblee di Consorzi, vistata dai competenti organi previsti dalla legge. 2. La documentazione da inviare alla Giunta regionale per il controllo di competenza e costituita da: a) deliberazione del conto consuntivo annuale; b) deliberazioni di spesa effettuate nell anno finanziario regolarmente approvate dagli organi competenti. 3. Gli Enti gestori convenzionati devono presentare un unica rendicontazione finanziaria, relativamente all intero anno formativo e ad ogni altra attivita isolata preventivamente autorizzata, nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell anno o dalla conclusione dell attivita o dalla data di chiusura dell anno formativo. 4. Oltre tale termine, sulle eventuali differenze da restituire alla Regione, decorre a carico dell Ente, l interesse maturato sul conto dal considerarsi esaustivo anche del degrado monetario. 5. Lo schema di rendicontazione e definito dall Assessorato alla Formazione Professionale a cui e trasmesso. 6. Al rendiconto deve essere allegata copia di tutta la documentazione relativa alle spese, mentre la documentazione originaria e trattenuta dall Ente gestore e resta a disposizione dell Assessorato che, attraverso l Ufficio Riscontro e Rendicontazione, appositamente istituito nell ambito del Settore di Formazione professionale, provvedera al controllo di competenza. 7. La mancata presentazione dei rendiconti o della notifica delle deliberazioni, rese esecutive per la Province, Comuni e/ o Consorzi di Enti locali, comporta la sospensione dell erogazione dei finanziamenti con l esclusione di quelli relativi al personale.
Art. 2(Finanziamento per le strutture operative)
1. Per ciascuna struttura operativa di formazione professionale, ivi compresa quella destinata a sede di << comparto >> inclusa nei piani annuali di attivita, i piani stessi prevedono l ammontare minimo dei finanziamenti da erogare per il mantenimento di tale struttura al fine di assicurare lo svolgimento dell attivita corsuale.
Art. 3(Utilizzazione dei finanziamenti)
1. Gli Enti, nei limiti del finanziamento globale previsto nei piani annuali di attivita, amministrano direttamente i fondi loro assegnati e regolano le modalita di erogazione e gestione delle risorse in base alle esigenze delle singole sedi operative in conformita alle proprie norme statutarie, purche non in contrasto con la normativa vigente. 2. Il punto 2) del primo comma ed il quarto comma dell art. 12 della LR 17 ottobre 1978, n. 54 sono interpretati nel senso che le << spese di organizzazione >> e le spese relative alle << provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti regionali o provinciali >>, otre a quelle ordinarie per il mantenimento efficiente delle strutture operative nell intero arco dell anno formativo, inclusi i periodi sospensione o interruzione dell attivita corsuale, comprendono: - le spese per il funzionamento degli organi istituzionali degli Enti medesimi; - le spese per consulenze prestate da liberi professionisti iscritti ai rispettivi ordini o collegi, da docenti universitari, da esperti di provata capacita, limitatamente alle prestazioni che non possono essere assicurate dal personale dell Ente e sempreche finalizzate alla realizzazione di interventi previsti nel piano annuale di formazione professionale; - le spese per interessi sostenute per anticipazioni bancarie, deliberate dagli organi statutari degli Enti gestori convenzionati o delegati, necessarie per far fronte agli oneri fissi della formazione relativi al periodo intercorrente tra il termine delle attivita formative dell anno precedente e l accredito dei fondi da parte della Regione per il finanziamento delle attivita formative dell anno successivo; - le spese derivanti da contenziosi legali instauratesi con il personale dipendente a seguito di disposizioni emanate dalla Regione.
Art. 4(Beni inventariabili e utilizzazione beni regionali)
1. I beni inventariabili funzionali all esercizio dell attivita di formazione professionale, acquistati legittimamente dagli Enti gestori pubblici e privati con i fondi comunitari, statali e regionali, sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia e consegnati agli acquirenti a titolo di comodato in conformita agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile. 2. Sono acquisiti al patrimonio regionali anche i beni mobili inventariabili prodotti durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche degli allievi dei corsi di Formazione Professionale attuati con fondi comunitari, statali e regionali, con esclusione di quelli prodotti durante lo svolgimento dei corsi speciali, per adulti e minori, attuati negli Istituti di detenzione e pena, che sono lasciati in dono agli allievi stessi. 3. Nei casi di mancata inclusione di una sede operativa nei piani annuali di formazione professionale, o comunque in caso di inattivita, qualunque ne sia la causa, per un periodo massimo di due anni, i beni regionali ivi custoditi sono trasferiti, nell ambito dello stesso settore di attivita, ad altra sede operativa dell ente medesimo o consegnati a titolo di comodato ad altro Ente di formazione professionale operante nel territorio della Puglia. 4. Per i beni obsoleti o inutilizzabili, la Giunta regionale provvede nei modi di legge.
Art. 5(Esame delle rendicontazioni e risoluzione controversie)
1. Il riscontro delle rendicontazioni viene effettuato per ciascun Ente, con riguardo prevalente all effettivita delle spese sostenute e regolarmente documentate, nel rispetto della normativa vigente, entro il piu breve tempo possibile e comunque non oltre 2 anni dalla data di presentazione del rendiconto. Per il rispetto di tale termine la Regione adotta ogni utile iniziative compatibile con la legislazione vigente. 2. Sull eventuale differenza tra gli avanzi di gestione così come rendicontati dall Ente e le somme non ammesse a discarico da parte della Regione decorre l interesse di cui al quarto comma del precedente art. 1 a far tempo dalla data di richiesta della somma. 3. Per la risoluzione delle controversie in ordine all esame ed alla definizione delle rendicontazioni di cui alla presente legge, le parti, ove concordino, possono ricorrere all istituto dell arbitrato di cui al titolo VIII del CPC se ed in quanto applicabile. La Giunta regionale adotta i relativi provvedimenti, che vengono eseguiti dall Assessore alla Formazione Professionale se delegato.
Art. 6(Norme transitorie e finali)
1. In attesa della nuova legge organica sulla formazione professionale ed allo scopo di procedere sollecitamente all esame e all approvazione dei rendiconti gia presentati alla Regione dagli Enti gestori e definire i relativi rapporti debitori e creditori alla data di entrata in vigore dalla presente legge, valgono le seguenti disposizioni: a) sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia tutti i beni inventariabili acquistati con i fondi comunitari, statali e regionali, erogati per finalita di formazione professionale ovvero prodotti con i fondi medesimi, comunque ne sia stato effettuato l acquisto, a condizione che le relative spese risultino incluse nei rendiconti finanziaria gia presentati nel periodo ricompreso dal trasferimento alla Regione delle competenze in materia di formazione professionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Le spese per l acquisto di tali beni e quelle eventualmente sostenute per la installazione e le manutenzioni degli stessi sono ammesse a discarico in sede di esame dei rendiconti finanziari; b) all Ente comodatario sono riconosciute, anche in assenza di attivita di formazione professionale, le spese di manutenzione dei beni regionali consegnati; c) le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per il trattamento economico e relativi oneri sociali del personale, per il mantenimento delle strutture formative e per il funzionamento dei comparti sono riconosciute, anche se eccedenti le sovvenzioni approvate per ciascuna sede operativa e per gli stessi comparti, purche contenute nell ammontare globale dei finanziamenti previsti per ciascun Ente sulla base dei piani annuali di attivita, considerando anche gli eventuali storni di fondi su voci diverse; d) entro i limiti dei finanziamenti gia erogati dalla Regione a ciascun Ente gestore con i piani annuali di attivita, e riconosciuta la compensazione tra le somme a debito o a credito risultanti dalle rendicontazioni di ciascun anno formativo; e) è riconosciuta, altresì l utilizzazione di eventuali differenze finanziarie dell anno precedente non restituite alla Regione per far fronte agli oneri fissi della formazione relativi al periodo intercorrente tra il termine delle attivita formative e l accredito dei fondi da parte della Regione per il finanziamento delle attivita formative dell anno successivo; f) la spesa per il materiale individuale e didattico di cui al punto 2 del primo comma dell art. 12 della LR 17 ottobre 1978, n. 54, e riconosciuta integralmente nell ambito della previsione di piano. La spesa per esercitazioni pratiche e riconosciuta in correlazione alle ore di durata del corso per il numero degli allievi iscritti; g) le province, i Comuni e/ o i Consorzi di Enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato i rendiconti sono tenuti e farlo secondo le norme stabilite dalla presente legge.
Art. 7(Norma finanziaria)
1. L onere finanziario riveniente dall applicazione della presente legge, valutato, per l anno 1988, in L. 500.000.000, e posto a carico dell apposito capitolo di bilancio di previsione della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1988 numero 0962010 << Finanziamento per il funzionamento delle strutture e per l attuazione delle attivita di Formazione Professionale - LR n. 54/ 78 >>. 2. Per ogni anno successivo, a partire dall anno 1989, l onere derivante dalla applicazione della presente legge sara iscritto nei cpaitoli di bilancio corrispondenti degli esercizi medesimi.
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