Anno 1988
Numero 28
Data 08/09/1988
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 28 settembre 1988, n. 167, suppl. ord.
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Legge Regionale 8 settembre 1988, n. 28

Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia.



Art. 1


1. Ai sensi dellart. 21 dello statuto regionale, sono adottati lo stemma ed il gonfalone quali simboli ufficiali della Regione Puglia.

2. Sono, altresì, stabilite le caratteristiche del sigillo regionale.




Art. 2


1. Lo stemma della Regione Puglia è costituito da uno scudo sannitico e da una corona doro speciale. Lo scudo presenta lalbero dolivo in campo di argento racchiuso dallottagono di rosso vestito di azzurro, rappresentato dal bozzetto allegato A) che forma parte integrante della presente legge.

 




Art. 3


1. Il gonfalone della Regione presenta un drappo rettangolare di mt. 2 x 1 di bianco con due pali di verde e rosso con la scritta centrata in oro «Regione Puglia» sotto la quale campeggia lo stemma sopra descritto, rappresentato dal bozzetto allegato B) che forma parte integrante della presente legge.

2. Lesposizione e luso del gonfalone della Regione nelle pubbliche funzioni avverrà esclusivamente nei casi previsti dalla legge della Repubblica.

3. Il gonfalone verrà custodito nellufficio del Presidente del Consiglio regionale.

 




Art. 4


1. Il sigillo della Regione è di forma circolare, al centro riporta lo stemma rappresentato dal bozzetto allegato C), che forma parte integrante della presente legge, e sulla bordatura la dicitura «Regione Puglia» con lindicazione dellorgano regionale cui il sigillo è assegnato.

 




Art. 5


1. Il sigillo è assegnato:

- al Consiglio regionale ed al suo Presidente;

- al Presidente della Giunta regionale.

2. Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli organi sopra indicati.

3. Sono responsabili della conservazione e delluso dei sigilli i dirigenti dei servizi regionali cui gli stessi sono assegnati.

 




Art. 6


1. La raffigurazione dello stemma della Regione deve essere apposta sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni tabella indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi ed uffici regionali.

 




Art. 7


1. Luso dei simboli della Regione è escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dellEnte.

 




Art. 8


1. Al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta, alle deputazioni dellAssemblea regionale presenti a manifestazioni ufficiali nel territorio della Regione, compete luso della bandiera distintiva raffigurata nel bozzetto allegato D), che forma parte integrante della presente legge.



Art. 9

Norma Finanziaria.



1. Lonere riveniente dallapplicazione della presente legge, valutato in lire 100.000.000, trova copertura nel capitolo 0001485 del bilancio di previsione della regione Puglia per lesercizio finanziario 1988 Stemma e gonfalone della Regione Puglia, che viene istituito con la presente legge, previo prelevamento di pari somma, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 1020010 Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente.

 

 Allegati (2).

 (2)  Si omettono gli allegati A, B e C riguardanti, rispettivamente, la riproduzione dello stemma, del gonfalone e del sigillo della Regione. Lart. 1, L.R. 10 maggio 2011, n. 8 ha aggiunto allo stemma, al gonfalone e al sigillo regionale, raffigurati negli allegati A, B e C, nella parte superiore dello scudo sannitico, un sesto anello per indicare la sesta provincia pugliese Barletta-Andria-Trani.