Legge Regionale 6 giugno 1989, n. 6 Norme integrative della legge regionale n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.
Art. 1(Trasformazione posti vacanti di infermiere generico)
1. Fino alla determinazione delle piante organiche di cui all art. 6 del DPR 20.12.79, n. 761, i posti di infermiere generico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UUSSLL sono trasformati, senza aumento delle piante organiche medesime, nel limite del 50% in posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, nel limite del 20% in posti di personale con funzioni di riabilitazione e nel limite del 30% in posti di ausiliario socio - sanitario. 2. I posti di infermiere generico attualmente occupati dal personale di ruolo vengono dichiarati ad esaurimento nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e verranno trasformati con atto deliberativo del Comitato di gestione entro il 31 dicembre di ogni anno, con periodicita annuale e a seguito della vacanza degli stessi, nei limiti percentuali di cui al precedente comma. 3. le UU.SS.LL. possono coprire il 5% dei posti di infermiere generico vacanti alla data del 31.12.85 mediante trasferimento ai sensi dell art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207. 4. Nella prima applicazione, l adempimento di cui al secondo comma sara espletato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 21. Le disposizioni di cui all art. 23, secondo comma, della LR n. 9 del 9 aprile 1986 si applicano anche al profilo professionale farmacisti del ruolo sanitario di cui all allegato 1 del DPR 20.12.79, n. 761, con la trasformazione in posti di coadiutore del 50% dei posti di farmacista collaboratore occupati, alla data del 31.12.86 da personale in possesso dei requisiti previsti dall art. 41 del DM Sanita 30.1.82 e, in caso di un solo posto, del posto stesso. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale dei profili professionali di biologo, chimico, fisico e psicologo. 3. Le disposizioni di cui agli artt. 23- 24 della LR n. 9 del 9.4.86 si applicano ai servizi dipartimentali di tutela della salute mentale con riferimento allo organico complessivo del personale dei profili professionali dei medici.
Art. 3(Utilizzazione delle graduatorie)
1. le graduatorie di cui all art. 24, commi 3°, 4° e 5°, della LR n. 9 del 9.4.86 possono essere utilizzate per il periodo di due anni dalla data di esecutivita del provvedimento del Comitato di gestione di approvazione delle stesse, fino alla completa attuazione del disposto di cui all ultimo comma dell art. 17 del DPR 20.12.79, n. 761.
Art. 4(Rettifiche)
1. All art. 24 della LR n. 9 del 9 aprile 1986 sono apportate le seguenti rettifiche: - comma sesto: leggasi quarto comma del presente articolo invece che terzo comma; - comma settimo: leggasi ispettore sanitario invece che vice direttore sanitario. 2. All art. 29 della LR n. 9 del 9 aprile 1986 e apportata la seguente rettifica: - primo comma: leggasi ove si accerti invece che ove si accetti.
Art. 51. In attesa dell applicazione dell art. 10 della LR n. 13 del 13.4.88, e inquadrato nel ruolo unico del personale della Regione Puglia il personale di ruolo in posizione di comando ai sensi delle leggi n. 386 del 17- 8- 74, n. 349 del 29.6.77, n. 833 del 23.12.78, nonche ai sensi dell art. 44 del DPR n. 761 del 20.12.79, dell articolo 100 della LR n.18 del 25.3.74, dell art. 27 della LR n. 32 del 28.10.77, dell art. 39 - 3° comma - della LR n. 16 del 13.3.80 ed in servizio presso gli Uffici della Regione alla data del 30.6.88. 2. L inquadramento del personale di cui al comma precedente e disposto su domanda dell interessato, con provvedimento della Giunta regionale e con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutivita del relativo provvedimento. 3. La domanda di inquadramento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Regione Puglia - Settore Personale. 4. L inquadramento avverra sulla base delle qualifiche possedute dal personale inquadrando, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale regionale previste dalla LR n. 13 del 13.4.88, anche in sovrannumero. 5. la qualifica e/ o livello utile ai fini della equiparazione e quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo variazioni conseguenti a pubblici concorsi in via di espletamento alla suddetta data. 6. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge saranno applicati gli istituti giuridici ed economici previsti dalla LR n. 13 del 13.4.88.
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