L art. 5 della LR 19 marzo 1984, n. 14 e soppresso e sostituito dal seguente: << Indennita di fine mandato >>
1. Ai Consiglieri regionali che, dopo l entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonche ai Consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilita o per dimissioni, viene liquidata una indennita di fine mandato nella misura stabilita dai commi successivi.
2. La misura dell indennita e stabilita, per ogni anno di effettivo servizio del mandato, in una mensilita dell indennita lorda stabilita per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore ai sei mesi viene considerata anno intero.
4. Il Consigliere che beneficera della liquidazione dell indennita di fine mandato avra diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennita per i mandati successivi.
5. In caso di decesso del Consigliere durante l esercizio del proprio mandato, l indennita di fine mandato e erogata ai soggetti di cui all art. 14 della LR 14 novembre 1972, n. 13 e successive modificazioni.
6. L attribuzione dell indennita e disposta dall Ufficio di Presidenza entro tre mesi dall inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato. >>